Canone TV: gli invalidi sono esentati dal pagarlo? La risposta è sorprendente

Chi ha una invalidità e gode delle agevolazioni previste della Legge n. 104/1992 ha diritto sempre all’esenzione dal pagamento del canone TV?

Un Lettore ci ha sottoposto il seguente caso: “Buongiorno, approfitto della vostra generosità e vi faccio una domanda. Mia suocera ha 80 anni ed è invalida al 100% e possiede la 104 art. 3. È normale che continua pagare il canone TV? Grazie di cuore.”

Ci sono dei casi in cui vi è un’esenzione dal pagamento del canone tv, che dal 2015 è inserito nella bolletta dell’elettricità per cercare di contrastarne l’evasione fiscale. Vediamo nel dettaglio quando il pagamento del canone televisivo non è dovuto.

Casi di esenzione del canone TV

Innanzitutto occorre precisare che l’esenzione dal pagamento del canone TV non scatta in automatico, bensì deve essere compilato un modulo di esenzione da notificare all’Agenzia delle Entrate.

Poiché il canone TV è una tassa di possesso del televisore, vi è certamente l’esenzione per coloro che hanno la loro dimora presso una casa di riposo, anche se la Legge n. 104/1992 non specifica tale aspetto.

Sono esentati poi dal pagamento del canone televisivo i soggetti che abbiano almeno 75 anni che abbiano i seguenti requisiti:

  • aver compiuto il 75° anno di età entro il termine di pagamento del canone TV;
  • non convivere con altri soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione del coniuge);
  • avere un reddito annuo che, sommato a quello dell’eventuale coniuge convivente, non superi complessivamente la soglia di euro 8.000,00.

Per quanto riguarda il reddito, sono esclusi dal calcolo:

  • i redditi esenti dall’Irpef (ad esempio pensioni di guerra e pensioni erogate ad invalidi civili);
  • i trattamenti di fine rapporto;
  • altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Come si richiede l’esenzione del canone TV?

Per avere diritto all’esenzione occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate che può essere consegnata:

  • telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente ad un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino.

Una volta presentata l’istanza, questa ha sempre valore anche per le annualità successive, dunque non va ripresentata ogni anno se le condizioni di esenzione rimangono invariate.

Se invece si perdono i requisiti segnalati nella dichiarazione sostitutiva (ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto), è necessario presentare una dichiarazione di modifica dei presupposti.

La risposta al Lettore

Per venire al quesito che ci ha sottoposto il nostro Lettore il quale ci chiede se è normale che la suocera, 80enne e invalida con Legge n. 104/1992, continui a pagare il canone tv, occorre ribadire che l’unica eccezione per cui un disabile, che ha anche l’attestazione della 104, non paghi il canone televisivo è che risieda in una casa di riposo.

Dunque se la suocera del Lettore non risiede in una casa di riposo, a prescindere dalla invalidità, deve pagare il canone TV.

Infine tutti gli over 75, che godano o meno delle agevolazioni della Legge n. 104/1992, che abbiano un reddito che non superi gli 8.000,00 euro, non devono pagare il canone TV.

Quindi se la suocera del nostro Lettore, che ha 80 anni, non supera tale soglia di reddito (sommando il suo con quello del suo eventuale coniuge) ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone TV.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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