Pagamento bollo auto di un veicolo cointestato: chi paga e come evitare multe raddoppiate

Il pagamento del bollo auto è dovuto una volta all’anno dal proprietario di un veicolo. Cosa succede in caso di cointestazione?

Il bollo auto è una tassa regionale che tutti i possessori di veicoli devono pagare se non esenti.

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L’imposta è disciplinata da una precisa normativa che prevede sanzioni e interessi in caso di mancato pagamento ma anche esenzioni per alcune auto e categorie di cittadini. Sono esenti dal pagamento del bollo, ad esempio, i titolari di Legge 104 e i caregiver che hanno a carico una persona con handicap fisico, psichico o sensoriale. Con riferimento alle sanzioni, invece, la normativa prevede che la tassa venga corrisposta entro la fine del mese successivo alla scadenza.

Gli aspetti generali del bollo auto sono noti a tutti gli automobilisti. Oggi ci addentreremo in una questione più specifica per rispondere alla domanda di un lettore. “Sono residente nel Veneto ed ero cointestatario di un’autovettura insieme a mia suocera residente in Toscana. Ho sempre pagato per intero il bollo auto alla regione di mia residenza (Veneto). Dopo la morte di mia suocera, la Regione Toscana chiede agli eredi gli arretrati dell’imposta. Si fa presente che dopo la morte di mia suocera l’autovettura è stata venduta. Come posso risolvere il problema?“.

Pagamento bollo auto in caso di vettura cointestata

Il quesito del lettore porta allo scoperto diverse questioni. La più importante riguarda la cointestazione di un veicolo. I proprietari cointestatari sono considerati responsabili in solido e il pagamento del bollo potrà essere effettuato da uno solo dei soggetti per intero. Tale persona potrà, poi, decidere se rivalersi o meno sull’altro intestatario per recuperare metà quota corrisposta.

In caso di mancato versamento, la Regione invierà una cartella esattoriale a tutti gli intestatari riportante gli interessi applicati (variano in base alla tempistica di pagamento). Nel momento in cui, al contrario, si verificasse un doppio pagamento del bollo, allora gli intestatari potranno chiedere il rimborso dell’importo versato in eccedenza. L’istanza potrà essere presentata presso un Ufficio ACI allegando copia della tassa e della carta di circolazione.

Nel caso portato in esame dal nostro lettore, invece, la strada da seguire dovrà essere presumibilmente quella del ricorso.

Quando fare ricorso

L’automobilista potrebbe ricevere una richiesta di versamento dell’imposta non legittima. Sia perché l’auto non in suo possesso nel periodo di riferimento, sia perché il veicolo è stato venduto o rubato o perché il bollo auto è stato corrisposto anche se in un’altra Regione.

Con riferimento all’auto venduta (o rubata) è possibile richiedere l’annullamento del bollo. Basterà presentare all’ente titolare del credito la documentazione attestante il passaggio di proprietà dell’auto o la perdita del possesso del veicolo. In caso di ricorso respinto, allora il cittadino potrà rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale. Il problema del lettore, però, sembrerebbe essere la richiesta di pagamento di vecchi bolli già corrisposti.

Come comportarsi in caso di pagamento bollo auto già effettuato

Alla Regione Toscana risulterà che il lettore non ha adeguatamente versato il bollo (o meglio la suocera poi deceduta). Per provare gli avvenuti pagamenti occorrerà aver conservato o poter recuperare tutte le ricevute di versamento dell’imposta. In questo modo si potrà contestare la richiesta presentando ricorso alla Commissione Tributaria entro i termini di impugnazione stabiliti dalla Legge.

In alternativa, il cittadino può presentare domanda di esercizio dell’autotutela, chiedendo l’annullamento della richiesta di versamento o lo sgravio della cartella. Questa domanda può essere presentata unicamente nel caso in cui i termini per impugnare l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate fossero già scaduti.

Invio richiesta di annullamento

La richiesta di annullamento può essere inoltrata tramite raccomandata o PEC all’Ufficio Tributi della Regione, della Provincia Autonoma o dell’AdE che ha spedito la cartella con domanda di versamento dell’imposta.

Non occorrerà interpellare un avvocato né utilizzare formula particolari per l’istanza. Sarà necessario, però, allegare ogni ricevuta di pagamento – e i documenti che attestano la cointestazione dell’auto nel caso del nostro lettore – per poi chiedere la cancellazione dell’atto considerato illegittimo.

L’inoltro della richiesta in autotutela, però, non sospende i termini per fare ricorso al Giudice. Significa che se la risposta non dovesse arrivare (solitamente viene inviata entro trenta giorni ma non è obbligatorio) sarebbe meglio presentare anche ricorso al Giudice entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. 

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