Invalidità civile: incredibile, da oggi cambia tutto

La rivalutazione delle pensioni riguarda anche l’invalidità civile. Da gennaio, infatti, aumenteranno gli importi.

Attraverso la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, l’INPS ha diffuso gli importi delle prestazioni assistenziali e di accompagnamento per l’anno 2023, rivalutati  sulla base del costo della vita.

invalidità civile
InformazioneOggi.it

Dal documento emerge che, con Decreto 10 novembre 2022, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è del 7,3%.

Per le prestazioni già oggetto dell’anticipo delle maggiorazioni del 2%, tuttavia, l’aumento dal 2023 sarà del 5,3%.

Scopriamo, dunque, quali saranno gli importi degli assegni legate all’invalidità civile.

Non perdere il seguente approfondimento: “Pensione di invalidità: incredibile come cambierà nel 2023, le novità“.

Invalidità civile: quali sono le nuove soglie reddituali?

La rivalutazione ha innalzato il limite di reddito annuo personale per le prestazioni di:

  • invalidi totali, ciechi civili e sordomuti: 17.920 euro;
  • invalidità civile parziale: 5.391,88 euro.

Per alcuni assegni , invece, come l’indennità di comunicazione o l’accompagnamento, la legge non prevede alcuna soglia di reddito. L’indennità di accompagnamento, salirà a 527,16 euro per gli invalidi totali (nel 2022 era 524,16 euro) e a 959,21 euro per i ciechi assoluti (nel 2022 era 946,80 euro).

Per i beneficiari che rientrano in tali limiti di reddito, l’ammontare mensile dell’invalidità civile sarà il seguente:

  • assegno per invalidi, ciechi parziali e sordi: 313,91 euro (nel 2022 era di 292,55 euro);
  • importo mensile per ciechi assoluti (non ricoverati): 339,48 euro (nel 2022 era di 316,38 euro).

Consulta anche il seguente articolo: “Aumenti di fine anno per le pensioni di invalidità: la verità sull’anticipo della rivalutazione“.

Tutti i nuovi importi delle prestazioni

Nell’Allegato n. 2 alla Circolare sono riportate le tabelle con gli importi del trattamento minimo degli assegni assistenziali, differenziate in base a invalidità e gravità e ai limiti di reddito per il diritto alle varie prestazioni, nel caso in cui le stesse siano legate al reddito.

  • Ciechi civili assoluti, ricoverati, con la sola pensione d’invalidità: 313,91 euro al mese. Per i ciechi assoluti non ricoverati, invece, la prestazione è di 339,48 euro;
  • ciechi civili parziali, ricoverati e non ricoverati, con la sola pensione d’invalidità: pensione di invalidità civile di 313,91 euro al mese;
  • ciechi civili parziali, ricoverati e non ricoverati, con la sola indennità speciale: invalidità civile di 217,64 euro al mese;
  • ipovedenti gravi (decimisti) con il solo assegno a vita: prestazione di 232,99 euro al mese;
  • ciechi assoluti, ricoverati e non: indennità di accompagnamento di 959,21 euro al mese;
  • sordomuti, ricoverati e non, con pensione e indennità di comunicazione: pensione di invalidità di 313,91 euro al mese e indennità di comunicazione di 261,11 euro al mese;
  • invalidi civili totali, ricoverati e non: pensione di invalidità di 313,91 euro al mese e indennità di accompagnamento di 527,6 euro al mese;
  • invalidi civili parziali: pensione di invalidità di 313,91 euro al mese. Dopo il compimento dei 65 anni di età, l’importo mensile passa a 321,36 euro oppure a 409,87 euro, a seconda che si tratti di Pensione Sociale o Assegno Sociale;
  • lavoratori affetti da talassemia major (cd. morbo di Cooley) e drepanocitosi: pensione di invalidità di 563,74 euro al mese. È necessario, però, un’anzianità contributiva di almeno 520 settimane ed una anagrafica di almeno 35 anni.

Gli effetti della rivalutazione sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione

La Circolare INPS, inoltre, precisa che le prestazioni di accompagnamento alla pensione, come l’Ape Sociale, non saranno oggetto di rivalutazione e, dunque, manterranno l’importo ordinario. Il motivo sta nel fatto che non si tratta di misure che hanno natura pensionistica.

Il pagamento di tali prestazioni, inoltre, continuerà ad essere effettuato separatamente, anche nei confronti dei percettori degli ulteriori assegni previdenziali o assistenziali.

Il documento dell’INPS, infine, contiene dei chiarimenti relativi al requisito anagrafico per l’Assegno sociale che, dopo una certa età, viene attribuito al posto dell’assegno o della pensione di invalidità. In particolare, per il periodo compreso tra il dal 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 il presupposto anagrafico è di 67 anni. Per effetto della perequazione, l’ammontare dell’Assegno sociale (per il 2023) passa da 469,03 euro a 503,27 euro al mese.

Gestione cookie