ISEE per Assegno unico: scattano sanzioni assurde se si compila in modo errato

Cosa succede se si presenta il Modello ISEE precompilato omettendo di indicare un membro della famiglia? Cosa si rischia?

Sono numerose le segnalazioni di cittadini che commettono errori nella presentazione dell’ISEE, necessario per il riconoscimento dell’Assegno Unico.

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L’ipotesi più ricorrente è quella in cui non si indica nella documentazione un soggetto che condivide la residenza con il nucleo familiare interessato. Quali sono le conseguenze di questa omissione? È un errore che si può correggere?

Analizziamo la normativa e scopriamo quali sono gli elementi necessari del modello ISEE.

Consulta anche il seguente articolo: “ISEE cambia tutto: è tempo di rinnovo e i cambiamenti spaventano“.

ISEE: chi sono i componenti della famiglia?

Non tutti i richiedenti l’Assegno Unico sono a conoscenza di una regola molto importante, la cui violazione può causare l’irrogazione di sanzioni elevate. I familiari uniti da vincoli di parentela che hanno la stessa residenza, infatti, ai fini ISEE appartengono allo stesso nucleo familiare.

Di conseguenza, per l’ottenimento del sussidio, bisogna ripresentare anche la DSU con le informazioni corrette.

Se la variazione riguarda soltanto lo stato di famiglia, ma la situazione reddituale e patrimoniale rimangono immutate, si continuerà a percepire lo stesso importo di Assegno Unico.

Se, al contrario, la nuova composizione del nucleo familiare comporta una variazione dell’ISEE, allora l’INPS dovrà procedere al ricalcolo della prestazione spettante. Il richiedente, dunque, deve inoltrare la nuova DSU per l’aggiornamento dell’ISEE.

Se, inoltre, sono state accreditate somme differenti da quella a cui si aveva diritto (in base alla mutata situazione patrimoniale), l’Istituto di previdenza dovrà recuperare l’importo indebitamente erogato.

Quello che conta, dunque, è rendersi conto dell’errore e segnalarlo, soprattutto quando da esso consegue un cambio della somma del sussidio. Se non si provvede, si va incontro a delle severe sanzioni.

Non perdere il seguente articolo: “ISEE e assegno unico, cambia tutto: il governo pronto a sorprendere famiglie e lavoratori“.

Cosa si intende per nucleo familiare ai fini dell’ISEE per la DSU?

Per la corretta compilazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) e per il calcolo ISEE, è necessario indicare i componenti del nucleo familiare. In base a tali informazioni, infatti, viene decisa la somma spettante.

Di solito, il nucleo familiare corrisponde alla famiglia anagrafica, ma la normativa contempla una serie di eccezioni.

Per avere certezza dello stato di famiglia bisogna rivolgersi al Comune di residenza, il quale rilascia un certificato indicante i componenti della famiglia anagrafica. Essa è formata dalle persone conviventi e unite da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o affettivo.

Non vi rientrano, invece, i deceduti e i residenti all’Estero (tranne nel caso del coniuge iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’AIRE).

La convivenza, dunque, è un requisito fondamentale per rientrare nello stesso stato di famiglia; tuttavia, non è l’unica condizione, perché due conviventi possono anche far parte di due stati di famiglia diversi (ad esempio, l’ipotesi di studenti fuori sede o di chi convive in un appartamento con altri coinquilini).

L’unica deroga a tale ultimo principio si ha per i coniugi, che rientrano sempre nello stesso nucleo familiare. I coniugi conviventi, quindi, formano sempre un nucleo familiare a parte, anche se sono carico, ai fini IRPEF, di altri soggetti (come per i figli minori coniugati).

Eccezioni

Gli ex coniugi divorziati che continuano ad avere la stessa residenza, devono chiedere al Comune la divisione del nucleo familiare originario e cambiare la loro residenza. In caso contrario, nel nucleo ISEE vanno inseriti anche tutti i soggetti (ed i relativi redditi) rientranti nel nucleo originario.

Per formare nuclei familiari distinti, due coniugi devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

  • avvio di separazione legale;
  • presentazione di richiesta di nullità di matrimonio;
  • divorzio;
  • perdita della potestà genitoriale;
  • richiesta di provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • cambio di residenza in seguito a provvedimenti temporanei ed urgenti del Tribunale.

I figli minori, invece, appartengono sempre al nucleo del genitore convivente, anche se è a carico, ai fini IRPEF, dell’altro genitore. I figli maggiorenni ancora a carico IRPEF dei genitori, poi, anche se non sono più conviventi, continuano a far parte del nucleo familiare originario. Infine, i figli maggiorenni non conviventi con i genitori e a loro carico, costituiscono nucleo familiare a sé stante.

In generale, le persone a carico ai fini IRPEF di un altro soggetto, fanno parte nel nucleo familiare di quest’ultimo, anche se appartiene ad una diversa famiglia anagrafica. Se è a carico di più persone, invece, rientra nel nucleo familiare di chi si trova nello stesso stato di famiglia anagrafica.

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