ISEE soggetti disabili: le informazioni da inserire per ottenere bonus e agevolazioni

Anche i disabili sono obbligati alla presentazione dell’ISEE. Nelle Dichiarazione Sostitutiva Unica, però, vanno inseriti solo alcuni dati.

L’ordinamento previdenziale italiano riconosce ai soggetti affetti da disabilità degli specifici sussidi economici e delle agevolazioni in ambito sanitario e lavorativo. È, tuttavia, richiesto il rispetto di alcuni requisiti reddituali e patrimoniali.

ISEE soggetti disabili
Anche le prestazioni dei disabili sono legate al possesso di requisiti economici – InformazioneOggi.it

L’accertamento del possesso dei presupposti richiesti avviene tramite l’invio della DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, tramite la quale si ha notizia degli indicatori della situazione economica e patrimoniale della famiglia di cui è membro il disabile richiedente.

Nel caso in cui il soggetto affetto da disabilità abbia intenzione di ottenere sussidi di carattere sociale e sanitario (ad esempio, la degenza oppure il ricovero presso specifiche strutture) o vuole richiedere l’assistenza domiciliare, deve compilare il cd. ISEE sociosanitario (ossia il Modello MB3 della Dichiarazione ISEE).

Nel dettaglio, le prestazioni sociosanitarie sono prestazioni che vengono erogate in favore dei soggetti con disabilità o limitazioni all’autonomia personale che sono inseriti in progetti assistenziali:

  • di sostegno e di aiuto domestico familiare, per incrementare la loro indipendenza e assicurare la permanenza nel proprio domicilio;
  • di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali;
  • diretti a promuovere l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.

ISEE per soggetti disabili: cosa specificare e cosa omettere?

Per i disabili, la Legge n. 89 del 2016 stabilisce regole specifiche, in relazione alle informazioni che devono essere inserite nell’ISEE. In particolare, vanno esclusi:

  • i Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • gli assegni di cura;
  • i bonus per il gas e l’energia elettrica;
  • i sussidi per l’assistenza indiretta e per l’acquisto di strumenti tecnologici;
  • le esenzioni e le agevolazioni sul pagamento delle tasse;
  • i rimborsi spesa;
  • l’Home Care Premium.

Lo stesso discorso vale anche per la pensione di guerra, che non va dichiarata nella DSU.

I trattamenti pensionistici di guerra indiretta e di reversibilità, ossia quelli erogati in favore dei familiari del titolare, invece, vanno dichiarati in DSU, perché non riguardano direttamente lo status di disabile.

In relazione alla rendita INAIL, infine, è necessario distinguere due ipotesi:

  1. se il titolare ha una percentuale di invalidità compresa tra quella stabilita dalla normativa lSEE, la rendita INAIL non va dichiarata e, per beneficiare della maggiorazione dello 0,50% al parametro della scala di equivalenza, va evidenziato uno dei riquadri indicanti il grado di disabilità (cioè, media, grave, non autosufficienza);
  2. se il titolare ha una percentuale di invalidità che non rientra tra quelle stabilite dalla normativa lSEE, la rendita INAIL non va dichiarata e, allo stesso tempo, non va neanche depennato il riquadro relativo al grado di disabilità, perché la maggiorazione non spetta.

I familiari del titolare che, invece, percepiscono la rendita INAIL come reversibilità, devono dichiararla nella DSU.

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