Ferie non godute: cosa succede se non si provvede entro il 30 giugno? Le sanzioni sono salatissime

Le ferie sono un diritto irrinunciabile di tutti i lavoratori. Per questo motivo l’ordinamento prevede delle multe elevate per i datori trasgressori.

Le ferie sono un diritto previsto direttamente dalla Costituzione italiana, all’art. 36, comma 3.

diritto alle ferie
Le ferie spettano a tutti i lavoratori dipendenti – InformazioneOggi.it

Tutti i lavoratori dipendenti devono, dunque, usufruire di un periodo di riposo retribuito, necessario per recuperare le energie psico-fisiche e dedicarsi alla vita privata e sociale.

Per tutelare il diritto alle ferie, la legge prevede delle specifiche sanzioni nel caso in cui non vengano godute entro determinati termini. Per questo motivo, per il datore di lavoro è fondamentale programmare minuziosamente tutte le assenze dei propri dipendenti, al fine di evitare problemi.

In particolare, entro il 30 giugno devono essere utilizzate tutte le ferie maturate nel 2021. Vediamo cosa succede nel caso in cui non si rispetti tale limite.

Ferie: qual è la corretta fruizione?

I lavoratori hanno bisogno di un periodo di riposo adeguato e, per questo motivo, il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 stabilisce il diritto a 4 settimane di ferie obbligatorie, maturabili dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ferie maturate non godute
Cosa succede se non si consumano le ferie maturate? – InformazioneOggi.it

Se si lavora per un periodo inferiore, il numero di giorni di assenza va calcolato in maniera proporzionale all’attività lavorativa effettivamente svolta.

Nel caso in cui vengano violate le norme che tutelano il diritto alle ferie, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 120 a 720 euro. Ci sono, tuttavia, le seguenti eccezioni:

  • se la violazione riguarda più di 5 dipendenti oppure si protrae da almeno 2 anni, la sanzione ha un importo compreso tra 480 e 1.800 euro;
  • se la violazione si riferisce a più di 10 dipendenti oppure si verifica da almeno 4 anni, la sanzione va da un minimo di 960 a un massimo di 5.400 euro e non è consentito il pagamento in entità ridotta;
  • la maggiorazione viene raddoppiata se, nei 3 anni antecedenti, il datore di lavoro ha già ricevuto sanzioni amministrative o penali per illeciti simili.

Delle 4 settimane di ferie obbligatorie a disposizione, 2 devono essere consumate entro l’anno di maturazione mentre le rimanenti nei successivi 18 mesi. La loro negazione provoca un danno per il dipendente che, dunque, potrà:

  • agire in giudizio per il ottenere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale. In tal caso, dovrà provare l’esistenza e la tipologia del danno e il nesso di causalità tra il danno e la mancata fruizione delle ferie;
  • richiedere la fruizione, anche tardiva, dei giorni maturati ma non goduti.

Versamento dei contributi da parte del datore di lavoro: quando obbligatorio?

Se il lavoratore non consuma tutte le ferie entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi INPS relativi alle ferie maturate e non godute. L’obbligo scatta a partire dal mese seguente quello di scadenza del periodo di godimento.

Per le ferie maturare nel 2021, dunque, e non consumate entro il 30 giugno 2023, i contributi vanno versati a partire da luglio 2023. Di conseguenza, sul cedolino di luglio, i dipendenti troveranno una retribuzione imponibile ai fini previdenziali maggiore, che corrisponde proprio alle ferie non fruite. È bene specificare che si tratta di un importo solo fittizio, che non viene pagato realmente al dipendente, ma che serve ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali.

I contributi, sia quelli sulla retribuzione imponibile di luglio 2023 sia quelli relativi alla ferie maturate nel 2021 e non utilizzare entro il 30 giugno 2023, vanno pagati dal datore all’INPS tramite modello F24, entro il 21 agosto 2023 (perché il 20 è domenica).

L’unica eccezione all’obbligo di fruire delle ferie entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione si ha nel caso in cui la mancata consumazione deriva da una causa legale di sospensione del rapporto lavorativo (per esempio, nel caso di malattia, infortunio, maternità). In queste ipotesi, anche il termine di 18 mesi si sospende, fino alla ripresa dell’attività.

Per quanto riguarda, infine, la redazione del flusso telematico UniEmens, da inoltrare all’INPS entro il mese successivo a quello di competenza, se ci sono ferie maturate e non godute entro il 30 giugno, la loro contribuzione rientra nel campo “Imponibile” (all’interno dell’elemento “DatiRetributivi“), relativo al mese in cui è sorto l’obbligo contributivo.

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