Congedo per cure destinato ai disabili: può essere usato a ore? Tutta la verità e come utilizzarlo senza perdere nulla

I disabili hanno diritto a un congedo per cure, per effettuare terapie o trattamenti sanitari. Tale agevolazione può essere fruita anche a ore?

I lavoratori dipendenti con una percentuale di invalidità superiore al 50% hanno diritto ad un congedo di 30 giorni all’anno, per sottoporsi a terapie e cure necessarie per il trattamento della malattia posseduta.

congedo per cure lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti possono beneficiare del congedo per cure – InformazioneOggi.it

A stabilirlo è il Decreto Legislativo n. 119 dell’11 agosto 2011. Ma questi permessi possono essere utilizzati anche a ore?

Chiariamo subito che, purtroppo, il congedo destinato alle cure non è fruibile a ore, ma il beneficiario può soltanto richiedere l’intero periodo ed, eventualmente, frazionarlo in giorni ma non in ore.

In realtà, la normativa di riferimento non impone un divieto in tal senso. La limitazione deriva dal fatto che il congedo per cure è assimilato alla malattia. Bisogna, quindi, richiedere tutta la giornata, a prescindere dal tempo effettivo che la terapia richiede.

Se, quindi, il dipendente deve effettuare una terapia per la quale sono necessarie 2 ore al giorno per 10 giorni, dovrà assentarsi per gli interi 10 giorni e non potrà richiedere solo 2 ore di congedo.

Ma analizziamo la normativa e scopriamo quali sono le caratteristiche di questa agevolazione.

Congedo per cure: i presupposti per richiederlo

La legge prevede specifici requisiti per poter beneficiare del congedo per cure.

certificato congedo per cure
Il lavoratore che usufruisce del congedo per cure deve presentare una certificazione medica – InformazioneOggi.it

Innanzitutto, le cure devono essere legate, in maniera inequivocabile, alla patologia per la quale è stata riconosciuta la percentuale di invalidità. Di conseguenza, non può essere concesso per semplici analisi di routine, come gli esami del sangue.

La fruizione del congedo ad ore deve essere giustificata attraverso specifica richiesta del medico convenzionato con il SSN oppure dipendente di una struttura sanitaria pubblica.

Dalla richiesta, inoltre, deve emergere la necessità delle cure e il beneficio che apporterebbero alla salute del lavoratore.

Per ottenere il congedo per cure, l’interessato deve inoltrare domanda al proprio datore di lavoro.

La richiesta deve indicare:

  • i documenti dai quali risulta il riconoscimento dell’invalidità civile superiore al 50%;
  • il certificato del medico che accerta l’esigenza delle cure, in base alla patologia posseduta dal lavoratore, indicante la durata delle cure o della terapia;
  • l’indicazione dei giorni di congedo di cui si vuole beneficiare.

Al momento del rientro in servizio, il dipendente deve esibire al datore di lavoro la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale ha svolto le cure.

Spetta la retribuzione durante il periodo di assenza?

Il congedo può essere fruito, oltre che per intero, anche in maniera frazionata a giorni. In entrambi i casi è retribuito.

Al lavoratore spetta la retribuzione che viene concessa durante il periodo di assenza per malattia. I dipendenti privati, tuttavia, ricevono solo la quota che è a carico del datore di lavoro. L’INPS, infatti, non è obbligata a pagare alcuna indennità.

Questo significa che, per i lavoratori privati, lo stipendio per il congedo per cure spetta solo per i primi 3 giorni si assenza.

Ai dipendenti pubblici, invece, il congedo è pagato nella stessa modalità della malattia (vengono, quindi, decurtati i primi 10 giorni di assenza).

In ogni caso, è bene consultare cosa è stabilito dal contratto nazionale di categoria ed, eventualmente, rivolgersi ad un patronato.

Dal periodo di congedo per cure sono, infine, esclusi il sabato e la domenica, tranne nel caso in cui non vengano specificati dal certificato rilasciato dalla struttura presso cui sono state effettuate le terapie.

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