Congedo di 30 giorni non solo per i grandi invalidi: pagato in busta paga e si può chiedere ogni anno

Il congedo per invalidi consente di assentarsi fino a trenta giorni dal lavoro per sottoporsi a specifiche cure mediche. Vediamo chi e quando può richiederlo.

I lavoratori con invalidità possono contare su diversi benefici in ambito lavorativo. Tra questi c’è il congedo per cure.

congedo trenta giorni
InformazioneOggi.it

Chi soffre di una specifica patologia può necessitare spesso di cure mediche. Conoscendo le difficoltà per i lavoratori con disabilità, lo Stato prevede numerose agevolazioni che possono essere richieste sia dagli invalidi – ossia coloro con ridotta capacità lavorativa – sia dai caregiver – persone che se ne prendono cura. Tra i benefici più noti troviamo i permessi di tre giorni e il congedo straordinario. I primi consentono al lavoratore disabile o al caregiver di assentarsi per tre giorni al mese dal luogo di lavoro (fruibili anche ad ore) per effettuare, ad esempio, esami o visite mediche. Il congedo straordinario, invece, è richiedibile unicamente dai familiari conviventi che assistono un invalido grave e permette di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di due anni. In entrambi i casi la retribuzione verrà corrisposta. C’è, poi, un beneficio meno conosciuto, il congedo per cure di trenta giorni.

Un lettore chiede in merito a questa agevolazione “Ho un’invalidità del 67% e lavoro in Regione. Volevo sapere come richiedere i trenta giorni concessi per le cure mediche”. 

Congedo di trenta giorni, a chi spetta

Il congedo per cure può essere richiesto dai lavoratori invalidi con riconosciuta riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Tale beneficio permette di assentarsi dal posto di lavoro per trenta giorni al massimo durante l’anno. Le giornate si aggiungono ai giorni per malattia richiedibili nel corso dei dodici mesi.

Condizione necessaria per accedere al beneficio è che i giorni di assenza dal luogo di lavoro siano utilizzati per sottoporsi a cure mediche prescritte e correlate alla patologia invalidante accertata dalla Commissione INPS.

L’unico requisito è il riconoscimento dello stato di invalidità, dunque, non inferiore al 50%. Non occorrerà, dunque, essere titolari della Legge 104 (misura che prevede altre agevolazioni da richiedere). Tutti i lavoratori invalidi con questo grado di disabilità (o maggiore) potranno avanzare richiesta di congedo per cure al proprio datore di lavoro.

Come richiedere il beneficio

I lavoratori che soddisfano i requisiti di accesso alla misura possono richiedere il beneficio al datore di lavoro dopo essere entrati in possesso della richiesta da parte del medico convenzionato con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) oppure di un dottore appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. Tale richiesta dovrà certificare la necessità di cure correlate all’invalidità riconosciuta.

Il dipendente dovrà consegnare il documento al datore di lavoro congiuntamente all’inoltro della domanda di congedo. Sarà il datore stesso, poi, ad accordare il beneficio e a retribuire adeguatamente il lavoratore durante il periodo di assenza secondo il regime economico delle assenze per malattia. 

Pur essendoci un trattamento uguale tra le due diverse assenze (per cure mediche e per malattia) occorre sottolineare come i trenta giorni siano aggiuntivi rispetto al periodo di comporto. Si tratta del limite massimo di assenza per malattia in un anno da parte del dipendente.

Quali sono le cure legate al congedo di trenta giorni

Il congedo per cure mediche può essere richiesto esclusivamente per sottoporsi a cure necessarie, che non possono essere rinviabili. Condizione necessaria, come già detto più volte, che siano correlate alla patologia invalidante – riconosciuta e certificata da una commissione medica INPS. Inoltre le cure dovranno essere state prescritte dal medico curante o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

Può essere utilizzato per effettuare esami del sangue? Assolutamente no così come il congedo per cure non copre eventuali terapie di routine non legate all’invalidità di cui si soffre.

La tipologia di congedo da noi oggi approfondita permette ai lavoratori, dunque, di assentarsi dal luogo di lavoro per sottoporsi a cicli di cure fisioterapiche, oncologiche, respiratorie, di riabilitazione del cardiopatico ossia tutte quelle cure che prevedono il coinvolgimento di una struttura medica specialistica. Per quanto riguarda le terapie domiciliari occorre distinguere tra terapie farmacologiche e fisioterapiche. Nel primo caso il congedo per cure mediche non sarebbe concesso, nel secondo sì trattandosi di una terapia ammessa a condizione che sia certificata e verificata.

E ribadiamo che la riduzione della capacità lavorativa dovrà essere almeno del 50% oppure non ci sarà alcun beneficio da richiedere. Ecco perché tra la documentazione da presentare al datore di lavoro occorrerà includere anche la certificazione attestante il riconoscimento dell’invalidità civile superiore al 50%. Il nostro lettore ha le carte in regola per accedere alla prestazione. Dovrà solamente attestare che le cure sono connesse alla disabilità e procedere con la richiesta di congedo al datore di lavoro.

Ultime puntualizzazioni sul congedo di trenta giorni

Non basta inoltrare domanda di congedo al datore di lavoro allegando la documentazione suggerita. Il dipendente dovrà anche documentare l’effettivo svolgimento delle cure nei giorni di assenza dal luogo di lavoro. Per quanto riguarda il sabato e la domenica occorre specificare che queste giornate non concorrono al conteggio dei giorni di congedo a meno che non siano indicati nel certificato rilasciato dalla struttura presso cui il lavoratore si è sottoposto alle cure.

Infine ricordiamo che i giorni di congedo per un massimo di trenta giorni all’anno non sono fruibili ad ore.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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