Tregua fiscale: in arrivo proroghe alla definizione agevolata, i contribuenti possono esultare

Il Consiglio dei Ministri n. 26 ha emanato una serie di provvedimenti per introdurre misure urgenti anche nell’ambito della tregua fiscale.

Nello specifico, è stato approvato un Decreto Legge che prevede degli strumenti per tutelare i nuclei familiari e le imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Ma non mancano misure relative alla salute e agli adempimenti fiscali.

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Tregua fiscale – InformazioneOggi.it

Per quanto riguarda quest’ultima categoria, c’è stata la proroga delle scadenze della definizione agevolata in acquiescenza; è stata, inoltre, prevista la possibilità di definizione in acquiescenza per gli atti del procedimento di accertamento non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, diventati definitivi per mancata impugnazione tra il 2 e il 31 gennaio.

Ma procediamo con ordine ed analizziamo, nel dettaglio, tutte le innovazioni del Decreto Legge.

Tregua fiscale: cosa prevede la Legge di Bilancio 2023?

La Legge di Bilancio 2023 è, in parte, dedicata alla cd. tregua fiscale. Si tratta di una serie di benefici destinati a coloro che hanno dei debiti con il Fisco.

Nello specifico, i contribuenti hanno la facoltà di pagare gli importi dovuti per gli anni 2019, 2020 e 2021 in maniera agevolata. Gli interessati, dunque, verseranno le somme dovute e i relativi interessi, ma usufruendo di una riduzione molto vantaggiosa, che va dal 3% al 10%.

I contribuenti che, invece, non hanno pagato le tasse ma non hanno ancora ricevuto una contestazione formale, possono versare quanto dovuto (con gli interessi), corrispondendo solo una sanzione pari a 1/8 del minimo edittale. Il beneficio, inoltre, è accessibile anche per il pagamento rateizzato.

Tregua fiscale: le decisioni del Consiglio dei Ministri n. 26

Il Consiglio dei Ministri n. 26 del 28 marzo 2023 ha prorogato la facoltà di ricorrere alla conciliazione agevolata (introdotta dalla Legge di Bilancio 2023) dinanzi alle Corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado, per le controversie pendenti fino al 31 gennaio 2023. Inizialmente, il termine era stato fissato al 10 gennaio 2023.

È stata disposta, inoltre, l’applicazione della definizione agevolata per i processi verbali di constatazione, consegnati entro il 31 marzo 2023, anche all’accertamento con adesione. Quest’ultimo riguarda i provvedimenti notificati dopo il 31 marzo ed emessi in base agli esiti dei processi verbali.

Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, regolarizzato i mancati pagamenti delle rate, in seguito ad acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Per poter regolarizzare la propria posizione, è necessario che la mancanza della notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di intimazione sia relativa alla data di approvazione della Legge di Bilancio 2023.

Le proroghe alle scadenze per la definizione agevolata

Il nuovo Decreto Legge ha aggiornato i termini stabiliti dalla Legge Finanziaria per usufruire di alcuni strumenti definitori. Nello specifico:

  • è stata spostata dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima rata per la regolarizzazione delle violazioni di carattere formale;
  • sono stati rivisti i termini per ottenere il cd. ravvedimento speciale;
  • è stato stabilito che la regolarizzazione, in materia di ravvedimento speciale, deve intervenire non oltre il 30 settembre 2023, anziché il 31 marzo 2023.

Il Decreto Legge ha, infine, cambiato le date per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia dei giudizi tributari pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

Leggi anche: “Tregua fiscale 2023 nella legge di Bilancio, stralcio debiti e ravvedimento speciale: al via 2 misure ‘salvagente’ per i contribuenti“.

Nuove cause di non punibilità per i reati tributari

Il provvedimento ha chiarito che non possono essere oggetto di ravvedimento speciale le violazioni riscontrabili al momento del controllo automatico delle Dichiarazioni dei Redditi e delle Dichiarazioni IVA e quelle per le quali si può procedere con la regolarizzazione delle violazioni formali.

Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, introdotto delle cause di non punibilità per alcuni reati tributari. Si tratta, nello specifico, di:

  • omesso versamento di ritenute di ammontare superiore a 150 mila euro per annualità;
  • indebita compensazione di crediti non spettanti maggiore di 50 mila euro;
  • omesso versamento di IVA di ammontare superiore a 250 mila euro per annualità.

L’agevolazione ha luogo nel caso in cui la definizione delle violazioni avvenga nel modo giusto e il debitore paghi correttamente gli importi dovuti.

Segnaliamo, infine, che, lo scorso 20 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6, che contiene altre puntualizzazioni relative alla tregua fiscale e alla relativa definizione agevolata. Al riguardo, consulta il seguente approfondimento: “Tregua fiscale 2023, la nuova circolare delle Entrate scioglie tutti i dubbi su ravvedimento speciale, definizione agevolata e non solo“.

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