Trasferimento docenti con Legge 104: attenzione alla riserva, si rischia di perdere il beneficio

Il trasferimento dei docenti caregivers può avvenire anche indipendentemente dal vincolo triennale? Analizziamo la normativa.

In alcuni casi, i docenti possono presentare richiesta di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024 anche senza rispettare il vincolo triennale. È consentita, infatti, la domanda con riserva.

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Le modalità di inoltro delle istanze sono state illustrate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (che ha stilato anche uno specifico calendario).

C’è tempo fino al prossimo 21 marzo per inviare la domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico. È possibile, inoltre, sia effettuare il passaggio da un grado di istruzione ad un altro oppure da una classe di concorso all’altra sia il passaggio in un diverso Comune o una diversa Provincia.

Vediamo, dunque, quando è ammessa la richiesta di mobilità con riserva, senza rispetto del vincolo triennale.

Trasferimento docenti: chi può ottenerlo?

In Redazione è giunto il seguente quesito:

Salve, mio fratello effettuerà la visita per il riconoscimento dell’invalidità con 104 il 1° aprile 2023. Nella domanda di mobilità nel Comune di residenza di mio fratello, posso indicare il possesso della 104 con riserva? Perché la scadenza per la richiesta è il 21 marzo 2023. Oppure devo aspettare l’esito della visita? Grazie mille.”

Chiariamo al nostro gentile Lettore che possono presentare richiesta di trasferimento, oltre agli insegnanti neo immessi in ruolo (con o senza riserva), le seguenti categorie di docenti:

  • immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022, che non si sono trasferiti durante l’anno scolastico corrente;
  • docenti in soprannumero nella scuola di titolarità;
  • immessi in ruolo nel 2020/2021 (o negli anni precedenti), che non hanno presentato domanda di mobilità nei due anni successivi;
  • docenti che beneficiano della Legge 104, per assistere un familiare disabile grave. È proprio il caso del Lettore;
  • immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 (o precedenti), che hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento provinciale su preferenza sintetica (distretto, comune).

Non perdere il seguente approfondimento: “Scuola, al via le domande mobilità 2023/2024: occhio alle scadenze per non perdere l’occasione“.

Trasferimento con riserva: che cos’è il vincolo triennale?

L’Ordinanza Ministeriale n. 36/2023 ha stabilito le regole per il trasferimento dei lavoratori del settore scolastico per l’anno 2023/2024.

Il nuovo CCNI per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo, prevede il cd. vincolo triennale, sia per la mobilità territoriale (trasferimento) sia per quella professionale (passaggio di ruolo/cattedra).

Nello specifico, l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito stabilisce il vincolo triennale per tali categorie:

  • neoassunti. I docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/23 hanno l’obbligo di rimanere presso la scuola di assunzione (quella in cui hanno svolto il periodo di prova), nello stesso tipo di posto e classe di concorso per almeno 3 anni. Non si applica, però, a coloro che hanno avuto la cattedra a tempo indeterminato durante l’attuale anno scolastico, ma con retrodatazione al 1° settembre 2021. Si tratta, in pratica, degli insegnanti che stanno svolgendo l’anno di prova. Tale tipologia di docenti, dunque, può inoltrare richiesta di trasferimento senza dover rispettare il vincolo triennale, ma solo con riserva. Bisognerà attendere, infatti, un ulteriore provvedimento, per l’abolizione del limite. Qualora non dovesse essere emanata una legge sospensiva del vincolo dei 3 anni, la domanda inviata con riserva verrà rigettata;
  • docenti trasferiti o con passaggio di ruolo/cattedra su preferenza puntuale scuola, cioè su una delle scuole scelte nel modulo domanda;
  • insegnanti trasferiti o con passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale. Questi docenti possono inoltrare domanda di mobilità volontaria solo dopo 3 anni dalla precedente istanza.

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Come si presenta la domanda di mobilità con riserva?

Gli insegnanti abilitati a presentare domanda di trasferimento con riserva, possono farlo tramite il servizio di Istanze online del Ministero, attivo dal 6 marzo. Per il personale educativo, invece, la piattaforma è attiva dal 9 marzo, mentre per il personale ATA dal 17 marzo.

Per inoltrare la propria richiesta, è necessario accedere alla pagina di Polis-Istanze online del Ministero, tramite le credenziali digitali SPID o CIE. Successivamente, ci si collega automaticamente alla pagina relativa alle domande. È possibile compilare le seguenti richieste: “Mobilità Secondaria II grado”, “Mobilità Secondaria I grado”, “Mobilità Primaria”, “Mobilità Infanzia”.

Per ciascuna di esse, inoltre, è si può consultare la guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito, diversificata, a seconda della categoria di richiedenti, cioè docenti, personale ATA e personale educativo.

I termini per la presentazione delle richieste sono:

  • dal 6 marzo al 21 marzo 2023, da parte del personale docente;
  • dal 17 marzo al 3 aprile 2023, da parte del personale ATA;
  • dal 9 marzo al 29 marzo 2023, da parte del personale educativo.

I risultati saranno pubblicati: il 24 maggio (per i docenti), il 1° giugno (per il personale ATA), il 29 maggio (per il personale educativo).

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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