Permessi 104: è sempre possibile utilizzarli in maniera frazionata? La risposta è inaspettata

I lavoratori disabili e i loro caregivers hanno diritto a 3 giorni di permessi al mese. Possono essere sempre utilizzati in maniera frazionata?

È la Legge 104 del 1992 che attribuisce tale diritto ai soggetti affetti da handicap grave, sia per i lavoratori del settore pubblico sia per quello privato.

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Lo scopo di tale agevolazione è quello di assicurare sostegno e indipendenza anche ai disabili, ma anche tutelare il pieno rispetto della dignità umana, delle libertà, dell’autonomia e dell’inclusione lavorativa e sociale.

Vediamo, dunque, a chi spettano i permessi ed in che modo possono essere utilizzati.

Non perdere il seguente approfondimento: “Permessi 104 ad ore: i dipendenti pubblici devono fare attenzione a questi errori“.

Permessi 104 ad ore: le regole

Una nostra Lettrice ha inviato il seguente quesito:

Buonasera, mio marito dovrebbe rientrare al lavoro, ma il giudizio del medico prevede un inserimento graduale. Ha già ottenuto il riconoscimento dei 3 giorni di permessi 104. Poiché, da contratto, deve svolgere 40 ore settimanali, può utilizzare i permessi in maniera frazionata, 1 ora al giorno per 24 giorni lavorativi? È possibile? Bisogna presentare richiesta presso un Patronato oppure comunicarlo direttamente all’azienda? Grazie mille.”

L’art. 33 della Legge 104 del 1992 stabilisce che i lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati e con contratto anche a tempo determinato) con disabilità grave, ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge 104, possono beneficiare di 3 giorni di permesso mensile. Tali assenze sono fruibili anche in maniera frazionata (indipendentemente dall’orario della giornata lavorativa) oppure ad ore.

In quest’ultimo caso, si ha diritto a:

  • 2 ore di permesso al giorno, nel caso di orario lavorativo uguale o superiore a 6 ore;
  • 1 ora al giorno, se l’orario è inferiore alle 6 ore.

Al riguardo, l’informativa INPDAP n.33 del 9 dicembre 2002 chiarisce che: “il numero di ore spettanti è da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro, nel senso che il permesso è pari a due ore per un orario corrispondente o superiore alle 6 ore, mentre è pari a 1 ora in caso contrario“.

Il marito della nostra Lettrice, dunque, non può suddividere i permessi in un’ora al giorno, bensì in 2, perché il suo orario di lavoro non è inferiore alle 6 ore (è, infatti, pari a 40 ore settimanali).

Giorni oppure ore di assenza retribuita

La modalità di  concessione delle ore di permesso giornaliere, dunque, non dipende dal tipo di contratto (pieno o parziale) ma dalle ore di lavoro giornaliero effettivamente svolto. I permessi 104, infatti, spettano solo per le giornate in cui si presta attività lavorativa.

La facoltà di richiedere 1 o 2 ore di permesso giornaliero, invece dei 3 giorni, è prevista dallo stesso art. 33, comma 6, della Legge 104/92. La norma, infatti, sancisce che i soggetti maggiorenni portatori di handicap grave possono beneficiare di 2 ore di permessi giornalieri o di 3 giorni di permessi mensili.

Attenzione, però, perché le due tipologie di permesso (ad ore o a giorni) non sono cumulabili ma alternative.

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Quando spettano i permessi 104?

I permessi 104 non possono essere richiesti da:

  • lavoratori a domicilio;
  • addetti ai lavori domestici e familiari;
  • lavoratori autonomi;
  • dipendenti agricoli a tempo determinato occupati a giornata;
  • lavoratori parasubordinati.

Il presupposto fondamentale per ottenere il beneficio è il previo riconoscimento della stato di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/1992) da parte della Commissione medica ASL. In particolare, “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

I permessi sono, inoltre, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Vige, poi, il divieto di cumulo, nei giorni differenti o nei mesi successivi. Questo vuol dire che le assenze vanno sfruttate nel mese di riferimento, altrimenti andranno perse.

Infine, bisogna ricordare che alcuni contratti collettivi, fissano il limite massimo di 18 ore, per l’utilizzo frazionato ad ore dei 3 giorni di permesso. In questi casi, spetta al beneficiario scegliere per le giornate intere oppure per la loro suddivisione, in base alle proprie esigenze. Poiché i tre giorni di assenza retribuita sono stabiliti direttamente dalla legge (che non specifica una soglia massima di ore), la limitazione  contenuta nei CCNL è valida solamente per la fruizione frazionata. Ovviamente, la libertà del beneficiario non deve ledere i diritti del datore di lavoro; dunque, bisogna comunicare in anticipo la volontà di avvalersi dei permessi, per permettere la riorganizzazione delle attività.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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