Donazione soldi o casa ai figli: sono queste le regole poco conosciute per evitare liti in caso di successione

La donazione di beni dai genitori ai figli è un atto non infrequente ma occorre prestare attenzione ai rapporti con la successione ereditaria, la quale è disciplinata dalla legge e prevede diritti specifici a favore degli eredi. Vediamo più da vicino.

In queste pagine ci siamo già soffermati sul caso della donazione, ovvero quel gesto di liberalità e generosità con il quale qualcuno si priva di parte del suo patrimonio per arricchire un’altra persona, che non dovrà dare nulla in cambio.

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Ebbene oltre che tra persone non consanguinee, le donazioni possono ovviamente aversi tra genitori e figli, ma bisogna prestare attenzione ai rapporti con la successione ereditaria.

Si tratta di questioni molto concrete e diffuse, di cui perciò è preferibile parlare di seguito: in che modo evitare contrasti e contestazioni da parte di altri eredi dopo il decesso del padre o della madre che aveva donato un’abitazione o del denaro a un figlio o una figlia? Ebbene, bisogna ricordare che esiste una regola molto importante che permette di impugnare la donazione al fine di renderla priva di effetto. Approfondiremo questi temi di seguito, nel corso di questo articolo, perché i rischi per donante e donatario sono oggettivi. I dettagli.

Donazione di denaro o beni ai figli: il contesto di riferimento

Lo abbiamo appena accennato. In materia di donazione tra genitori e figli, occorre essere molto attenti e cauti. Infatti se un genitore, da vivo, sceglie di fare una donazione a un figlio – ad es. di una casa al mare – deve prestare molta considerazione all’entità complessiva del suo patrimonio. E questo per evitare di fare discriminazioni con eventuali altri figli o anche con il proprio coniuge. La legge è molto precisa sul punto: se infatti alla data di morte il patrimonio rimanente per questi ultimi (gli altri figli e/o il coniuge superstite) dovesse essere insufficiente a coprire le quote minime previste dalla legge in loro favore – e ci riferiamo alle quote di legittima – la donazione potrebbe essere impugnata entro il termine di dieci anni dalla morte del de cuius.

Se la donazione non è di modico valore (ed è il caso tipico del genitore che regala l’immobile al figlio) è sempre necessario l’atto notarile alla presenza di due testimoni – il cd. rogito.

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Distinzione donazione diretta e indiretta

In relazione al tema del nostro articolo dobbiamo distinguere tra:

  • donazione diretta, che è quella che si ha laddove una persona dona a un’altra un bene (un’auto, una casa ecc.) o una somma di denaro senza dare alcun vincolo all’impiego di tale apporto, consentendo dunque a chi riceve il dono di risparmiarlo o spenderlo o farne l’uso che desidera;
  • donazione indiretta, che è quella che si ha laddove una persona vuol aiutare un’altra a comprare la proprietà di un particolare bene e svolge l’operazione dando a questa i soldi che servono per versare il relativo prezzo (lo può fare ad es. con denaro contante o con bonifico) oppure pagando in via diretta il venditore (appunto con bonifico, soldi ecc.). A questa donazione solitamente si fa ricorso per comprare un immobile.

Quanto abbiamo ricordato finora sulla donazione ci aiuta ad inquadrare il contesto e a capire meglio i rapporti tra questo atto e la successione ereditaria.

Donazione e successione ereditaria: rapporti e la finalità della ‘collazione’

Ciò che deve essere ben chiaro è quanto segue: la donazione rappresenta una specie di anticipo della successione ereditaria. In buona sostanza è come se colui che dona stesse anticipando al ricevente la donazione quella quota di patrimonio che la legge gli assegna come cd. quota di legittima alla data della morte del donante – e dunque al momento di apertura della successione ereditaria.

Senza qui voler entrare in tecnicismi, una volta che si apre la successione del donante, scatta quella che nel diritto civile si chiama collazione, ovvero si calcolano tutte le donazioni che gli eredi hanno eventualmente conseguito dal donante ormai deceduto, e all’epoca in cui questi era ancora in vita – onde sottrarre il relativo valore dalla quota di eredità a ciascuno di essi spettante.

In buona sostanza, la collazione è quel meccanismo che obbliga i figli del defunto e il coniuge che hanno accettato l’eredità, a inserire nell’asse ereditario ciò hanno già ottenuto dal defunto con la anteriore donazione. Quanto abbiamo appena detto si applica sia per le donazioni dirette che per quelle indirette. Ricordiamo anche che l’asse ereditario è quel complesso di beni, diritti ed obbligazioni che, proprio perché possono essere trasferiti agli eredi per successione, di fatto costituiscono la successione.

In virtù della collazione è così possibile scansare eventuali discriminazioni tra eredi del de cuius, che le donazioni altrimenti potrebbero produrre se mirate, di fatto, a spogliare il patrimonio del donante prima del decesso. Ecco perché il notaio sa bene che, alla data dell’apertura della successione, il bene donato dovrà essere ritenuto un acconto, e in certi casi anche vero e proprio saldo della quota ereditaria spettante al donatario.

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Azione di riduzione per lesione della legittima: di che si tratta?

In caso di contrasti tra eredi dovuti a discriminazioni nelle quote dell’eredità, la legge prevede un rimedio ad hoc. Insomma un problema emerge nel caso in cui il patrimonio da spartire alla data della successione non basti a soddisfare le varie quote di legittima che la legge prevede a favore del coniuge del de cuius, dei suoi figli o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori.

Perciò laddove una di queste persone scopra che, alla data di suddivisione del patrimonio che costituisce eredità, ha ottenuto meno di ciò che gli spetterebbe per legittima, potrebbe opporsi alle donazioni fatte dal defunto in vita, cominciando dall’ultima per risalire via via a quelle anteriori – se ve ne sono state. È l’azione di riduzione per lesione della legittima, ovvero una espressione che in poche parole riassume il meccanismo in gioco, il quale può essere fatto valere entro dieci anni dal decesso del donante, ma soltanto dagli eredi legittimari.

Concludendo, se un genitore vuol donare al figlio del denaro, una casa o altro ed evitare, al contempo, di costituire per quest’ultimo un problema alla data della successione ereditaria potrà sfruttare l’escamotage di redigere un testamento con cui si dispone, in favore degli altri eredi legittimari, un valore di beni idoneo a soddisfare le quote di legittima di questi ultimi. Per il calcolo ci si potrà servire di un professionista qual è il notaio.

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