Visita fiscale: il ‘Codice E’ e i vantaggi che comporta, fondamentale saperlo

I lavoratori che si assentano dal lavoro per malattia, sono sottoposti a specifica visita fiscale. Esistono, però, delle eccezioni.

Se un lavoratore (pubblico o privato) è temporaneamente impossibilitato ad andare a lavoro perché malato, ha l’obbligo di contattare il proprio medio curante per la trasmissione telematica all’INPS del certificato di malattia.

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È opportuno chiarire immediatamente che il lavoratore è responsabile della veridicità di quanto dichiarato nel certificato. Per tale ragione, è obbligato a controllare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità siano corretti. Allo stesso modo, deve assicurarsi che il certificato telematico sia stato inoltrato nel modo giusto.

L’interessato può visualizzare il documento sul sito web www.inps.it, accedendo con le proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

Vediamo, dunque, quali sono le regole da rispettare quando si riceve una visita fiscale.

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Visita fiscale: attenzione alle fasce orarie di reperibilità

La visita fiscale di controllo può essere programmata d’ufficio dall’INPS oppure su richiesta del datore di lavoro.

Innanzitutto, bisogna indicare in maniera visibile sul campanello del domicilio il proprio nominativo, per consentire al medico di trovare facilmente l’interessato.

Fondamentale, poi, è il rispetto delle fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e di domenica. La disciplina normativa, però, è differente per i lavoratori privati e quelli del settore pubblico.

  • Per i lavoratori del settore privato, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: ore 10.00 – 12.00 /17.00 – 19.00. Di conseguenza, il lavoratore non può allontanarsi dalla propria residenza in tali periodi temporali. Le uniche ipotesi per le quali è giustificata l’assenza sono:
  1. necessità di eseguire visite mediche generiche o specialistiche urgenti, che non possono essere rimandate in orari differenti;
  2. comprovate gravi ragioni personali o familiari;
  3. cause di forza maggiore.
  • I lavoratori del settore pubblico, invece, sono tenuti al rispetto di tali fasce di reperibilità: ore 09.00- 13.00 /15.00 – 18.00. L’assenza alla visita fiscale è giustificata nei seguenti casi:
  1. presenza di patologie gravi, che necessitano di terapie salvavita;
  2. possesso delle patologie inserite nelle prime tre categorie della Tabella A e della Tabella E allegate al P.R 30 dicembre 1981, n. 834;
  3. riconoscimento di un’invalidità pari o superiore al 67%, dalla quale derivino ulteriori patologie.

Ma cosa succede se il lavoratore non è presente al momento della visita fiscale domiciliare? Riceve un avviso con l’invito a comparire, nella data prevista, presso gli ambulatori della sede INPS competente. Se, però, in tale giorno è ricominciata l’attività lavorativa, non bisogna sottoporsi a visita, ma bisogna avvertire l’Istituto.

In ogni caso, è necessario giustificare l’assenza, per non incorrere nelle sanzioni amministrative o disciplinari previste.

“Codice E” sul certificato medico: cosa significa?

Una nostra gentile Lettrice ha inviato in Redazione il seguente quesito:

Buongiorno, se il medico inserisce il codice E sul certificato di malattia, non arriva la visita fiscale dell’INPS? Sono una dipendente del settore pubblico. Grazie.”

Molti lavoratori richiedono ai propri medici curanti di inserire il “codice E” nei certificati di malattia, per ottenere l’esenzione dalla visita fiscale.

Attenzione, però, perché tale operazione potrebbe rivelarsi del tutto priva di senso. L’INPS, infatti, ha chiarito che, innanzitutto, la normativa non contempla l’esonero dalla visita medica, ma solo dalla reperibilità.

In secondo luogo, il medico curante può apporre al certificato solo le “agevolazioni” (differenziate per i lavoratori pubblici e privati), per le quali viene meno l’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità, che abbiamo precedentemente elencato. Il medico curante deve segnalare le agevolazioni per la visita fiscale esclusivamente al momento della compilazione del certificato; esse, infatti, non possono, per alcun motivo, essere inserite successivamente, perché l’esonero è riferito alla reperibilità e non al controllo.

Per rispondere al dubbio della nostra Lettrice, segnaliamo che il “codice E”, così come indicato nel Messaggio INPS del 13 luglio 2015, n. 4752, è un codice che riguarda solo il “linguaggio interno” dei medici INPS. Durante la verifica dei certificati pervenuti, infatti, essi utilizzano tale terminologia per indicare le decisioni relative ad alcune malattie gravissime. In particolare, le patologie che rientrano in tale categoria sono, ad esempio, le oncopatie metastatiche, gli stati terminali e le situazioni post chirurgiche di interventi demolitivi.

In conclusione, l’applicazione di un eventuale “codice E” sul certificato medico non produce alcun effetto derogativo né sulla visita fiscale né sulla reperibilità del lavoratore.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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