Superbonus e general contractor: come incide e quali sono i limiti, il Fisco fa chiarezza

La pratica del Superbonus può essere affidata ad un unico soggetto, il general contractor. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dettagli dell’applicabilità della misura.

Quando si parla di Superbonus ci sono sempre aspetti da chiarire. Ci pensa l’AdE con una doppia risposta a due interpelli.

Superbonus general contractor
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La misura del Superbonus 110% – che ad oggi si potrebbe chiamare Superbonus 90% – ha sempre destato perplessità e problematiche a causa della sua natura complicata. L’idea generale poteva anche essere ottima, aiutare i cittadini a riqualificare dal punto di vista dell’efficienza energetica la propria abitazione, ma la realizzazione si è rivelata difficile e piena di intoppi. Forse la colpa è un po’ anche di noi italiani o almeno di quelli che tentano sempre di raggirare il sistema per un profitto personale, ma tanti problemi si trovano anche a monte come dimostrano i mille cambiamenti che nel tempo sono stati introdotti. L’Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire frequentemente nel dare spiegazioni ai contribuenti rispondendo ai dubbi dei cittadini. Oggi scopriremo le spiegazioni fornite in merito agli interpelli numero 254 e 261 rispettivamente del 15 aprile 2021 e del 19 aprile 2021. La questione affrontata è quella del general contractor.

Superbonus e general contractor, il punto della questione

Si parla di general contractor quando un appalto – dalla progettazione alla realizzazione – viene affidato ad un unico soggetto. La pratica del Superbonus, dunque, finisce delle mani di questo soggetto tramite sottoscrizione di un contratto di mandato senza rappresentanza e il contribuente potrà approfittare dello sconto in fattura per le spese fatturate dall’impresa (ossia dal contraente generale).

I costi saranno quelli relativi agli interventi effettuati oggetto di agevolazione. Vi rientrano anche i servizi professionali indispensabili per poter svolgere i lavori e sbrigare le pratiche amministrative e fiscali riguardanti la misura. Un esempio? Il visto di conformità e l’asseverazione (il documento redatto dal tecnico qualificato per attestare l’effettivo svolgimento degli interventi realizzati rispettando i requisiti tecnici).

Non rientrano tra le spese ammissibili, invece, quelle di mero coordinamento corrisposte al general contractor in corrispondenza con le spese dell’amministratore di condominio per poter svolgere gli adempimenti richiesti per poter eseguire i lavori e accedere al Superbonus.

Il dubbio da chiarire sul general contractor e il Superbonus

Iniziamo dall’interpello numero 254. La domanda viene effettuata da un privato che desidera realizzare interventi su un edificio unifamiliare con impianto idrico, di scarico, di riscaldamento, di gas e di energia elettrica autonomo e con accesso dalla strada indipendente. L’immobile è costituito da una unità immobiliare ad uso residenziale e una unità con destinazione magazzino.

Il contribuente vorrebbe fare un salto energetico di due classi procedendo con l’isolamento termico a cappotto delle pareti verticali disperdenti e del tetto per una superficie maggiore del 25%, con la sostituzione degli infissi e l’installazione di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo. Il privato ha dato in appalto la pratica del Superbonus ad un general contractor con gli interventi fatturati al raggiungimento di tre stati diversi di avanzamento dei lavori (30%, 60%, 100% delle lavorazioni). Tutti i servizi di coordinamento in materia di sicurezza, il visto di conformità, le varie attestazioni saranno, poi, eseguiti da professionisti incaricati dal contribuente che emetteranno fattura al fornitore unico.

La domanda è se a partire da questo quadro generale si potrà ricevere dall’unico soggetto sia il servizio di progettazione sia quello di realizzazione degli interventi con applicazione dello sconto in fattura sia tutti gli altri servizi annessi alla misura senza pagamenti aggiuntivi.

Il secondo interpello

L’interpello 261 arriva da ESCO, l’Energy Service Company che come general contractor realizzerà interventi di riqualificazione energetica richiesti da cittadini privati o condomini proponendo lo sconto in fattura. Offrirà sia servizi di realizzazione del progetto che di fornitura e messa in opera dei lavori da effettuare ammessi al Superbonus. Gli interventi saranno effettuati da professionisti qualificati.

ESCO vuole proporre ai clienti, poi, tutti i servizi aggiuntivi associati ai lavori. Per esempio la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, la direzione dei lavori e contabilità dell’opera, il coordinamento della sicurezza e il visto di conformità.

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate

Gli interpelli hanno due protagonisti diversi, un privato nel primo caso, una società ingegneria nel secondo. Indipendentemente dal soggetto, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è univoca. L’opzione dello sconto in fattura potrà essere esercitata dall’impresa per gli interventi ammessi al Superbonus e per i servizi professionali indispensabili per lo svolgimento dei lavori.

Dovranno, naturalmente, essere documentate tutte le spese sostenute a carico del committente nella fattura che elaborerà il general contractor. Condizione necessaria è che gli effetti dello sconto in fattura siano gli stessi di quelli che si sarebbero avuti qualora i professionisti fossero stati pagati direttamente dal committente.

Ultime notizie sul Superbonus

Concludiamo riportando un’importante novità con riferimento al Superbonus 110%. Dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio per le imprese possedere l’attestato SOA. Parliamo della certificazione indispensabile per la partecipazione alle gare di appalto per poter eseguire lavori pubblici. Tale documento deve attestare la capacità delle imprese di eseguire opere pubbliche per un importo in base d’asta superiore a 1.500.000 euro (sia direttamente che in subappalto).

Ebbene, per il 2023 è previsto il possesso della SOA anche con riferimento al Superbonus e nello specifico per realizzare interventi di importo superiore a 516 mila euro. Condizione necessaria che le imprese appaltatrici siano in possesso di specifiche qualifiche. Ci sarà una fase transitoria (sarà sufficiente avere la qualifica del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici) fino al 30 giugno 2023. Dal 1° luglio l’esecuzione dei lavori per somme superiori a 516 mila euro potranno essere affidate unicamente alle imprese in possesso della necessaria qualificazione.

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