Pensione anticipata con maggiorazione contributiva: una grossa opportunità per chi ha queste patologie

Il nostro sistema previdenziale consente di accedere alla pensione anticipata anche se si possiedono specifiche malattie e invalidità.

La legge non stabilisce la facoltà di usufruire della pensione anticipata per la sola circostanza di soffrire di una determinata patologia.

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È necessario, infatti, che la malattia comporti una diminuzione della capacità lavorativa, cioè che si abbia il riconoscimento di una specifica percentuale d’invalidità. Solo a queste condizioni, si può beneficiare di uno “sconto” sui presupposti di accesso alla pensione.

Analizziamo, dunque, tale sistema e scopriamo a quali condizioni i lavoratori invalidi possono fruire della pensione anticipata.

Consulta anche il seguente articolo: “Invalidità e contributi figurativi: attenzione non sempre sono utili, la verità che non dicono“.

Pensione anticipata con maggiorazione contributiva: quando è consentita?

Un nostro Lettore ha inviato il seguente quesito:

Salve, ho un’invalidità al 76% e lavoro a tempo indeterminato, con collocamento nelle liste speciali. Ho diritto ai 2 mesi all’anno, fino ad un massimo di 5 anni, per anticipare la pensione? Mi hanno detto che spetta solo ai sordomuti. Grazie”.

Chiariamo subito al nostro gentile Lettore che, per poter beneficiare direttamente della pensione anticipata per invalidità, è necessario avere una riduzione della capacità lavorativa almeno dell’80% . È, invece, sufficiente un’invalidità del 74% in su per godere di una vantaggiosa maggiorazione contributiva.

Ai lavoratori invalidi almeno al 74%, infatti, spetta la concessione di un totale di 2 mesi di contributi figurativi aggiuntivi all’anno, fino ad un massimo di 5 anni. In altre parole, i beneficiari possono anticipare la pensione fino a un massimo di 5 anni, per ogni anno di attività effettivamente svolto presso la Pubblica Amministrazione o aziende private e cooperative.

A stabilirlo è l’art. 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che attribuisce tale vantaggio ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi altra patologia rientrante nelle prime 4 categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Lo sconto contributivo ai fini della pensione anticipata, tuttavia, è utile solo per il diritto alla pensione e alla maturazione del relativo requisito contributivo e non anche ai fini della misura dell’assegno (tranne per alcune eccezioni).

In che modo opera il meccanismo della maggiorazione contributiva per la pensione anticipata?

La maggiorazione contributiva, riconosciuta agli invalidi al 74%, non è un mero accredito di contributi sulla posizione assicurativa, ma è predisposta al momento della liquidazione della pensione.

Per periodi di lavoro che risultano minori di un anno, tale beneficio spetta in maniera proporzionale, incrementando di 1/6 il numero delle settimane di attività lavorativa svolta.

La maggiorazione, inoltre, come abbiamo anticipato, serve per il raggiungimento del diritto all’assegno. È, però, utile anche per la determinazione delle quote pensionistiche che rientrano nel sistema retributivo. Al contrario, è irrilevante sia per il calcolo delle quote di pensione contributiva sia per le prestazioni a cui si applica il sistema contributivo puro.

L’incremento dei versamenti contributivi è, infine, possibile solo per i periodi lavorativi effettivamente compiuti; sono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, durante i quali il richiedente non ha lavorato.

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Come si presenta la domanda?

Per ottenere l’agevolazione bisogna inoltrare apposita richiesta, al momento della presentazione della domanda di pensionamento. È necessario, inoltre, allegare la certificazione attestante il possesso dei requisiti sanitari prescritti dalla normativa.

Solo per gli iscritti alla Gestione ex INPDAP, l’istanza va inoltrata, prima della cessazione dell’attività lavorativa, al proprio datore di lavoro.

Il termine ordinario per la lavorazione dei provvedimenti è, ai sensi della Legge n. 241/1990, di 30 giorni. In alcune ipotesi, tuttavia, l’INPS può stabilire anche termini superiori.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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