Superbonus al 110% prorogato con la manovra 2023, ma solo in alcuni casi: la guida rapida per sfruttare appieno l’agevolazione

Il decreto Aiuti quater ha ristretto l’entità dell’agevolazione del Superbonus, ma successivamente è intervenuta la manovra 2023 ad indicare espressamente i casi in cui la percentuale del 110% permane. Ecco quali sono le ipotesi.

Su queste pagine abbiamo già più volte affrontato il delicato tema del Superbonus, ovvero quella maxi agevolazione fiscale prevista da un lato per rilanciare il settore dell’edilizia dopo la pandemia, e dall’altro per favorire l’ammodernamento e l’efficientamento energetico degli edifici.

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Informazione Oggi

Da più parti sono piovute critiche verso le regole del funzionamento del Superbonus, nel mirino per numerose ‘falle’ e punti deboli che hanno favorito fenomeni di abuso e irregolarità di vario tipo. Senza dimenticare la questione della cessione del credito, con tutta probabilità il punto più spinoso dell’intero meccanismo.

Ebbene, come era già stato annunciato dalle istituzioni, nel quadro delle regole di ambito fiscale contenute nella legge di Bilancio 2023 vi sono anche quelle sul Superbonus. In particolare vedremo di seguito entro che misura può parlarsi di proroga del Superbonus al 110%, in quanto la linea del Governo è quella della riduzione della portata dell’agevolazione al 90%, in considerazione dell’esborso oggettivo per le casse dello Stato.

Perciò, anche nel 2023 si può davvero parlare di Superbonus al 110%? E se sì, quando? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo.

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Superbonus 110%: l’agevolazione in sintesi

Onde aver ben chiaro il contesto di riferimento, ricapitoliamo in breve di quale meccanismo stiamo parlando. Ebbene il Superbonus:

  • è stato introdotto come detrazione del 110% in riferimento alle spese effettuate per determinati interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • ha la sua fonte normativa fondamentale nell’art. 119 D.L. 34/2020 (cd. decreto Rilancio);
  • consiste essenzialmente in una detrazione del 110% dall’imposta lorda per la spesa sostenuta (da suddividere dagli aventi diritto in 5 quote annuali di identico ammontare e in 4 quote annuali di identico importo per la parte di spesa effettuata dal primo gennaio dello scorso anno).

Come appena ricordato, detta agevolazione scatta quando si compiono opere che incrementano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.

Inoltre non dimentichiamo che il Superbonus vale, a certe condizioni, per le spese effettuate per interventi relativi a parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, localizzate all’interno di edifici plurifamiliari, ma anche sulle singole unità immobiliari.

Il Decreto Aiuti Quater restringe la portata del Superbonus

La disciplina varata inizialmente è stata più volte riveduta e corretta nel corso del tempo e, soprattutto, è stato il decreto Aiuti quater (D.L. 176/2022) ad incidere, prevedendo la diminuzione della misura della detrazione al 90% per le spese effettuate nel 2023, indicando perciò nel termine del 31 dicembre dello scorso anno (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2023) il limite temporale utile per sfruttare l’agevolazione nella misura “piena” ed originaria del 110%. Il riferimento normativo di questa diminuzione è all’art. 9, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 176/2022, appunto il decreto Aiuti quater.

Ma la novità del comma 894 dell’ultima manovra varata a fine dicembre 2022 indica un parziale ‘salvataggio’ del Superbonus al 110%. Il legislatore infatti ha inquadrato in modo espresso determinati casi in rapporto ai quali non sussiste il taglio della detrazione dal 110% al 90% disposta, a cominciare dal 2023, dal D.L. 176/2022 citato. Vediamo quali sono questi casi.

Le eccezioni al taglio del Superbonus previste nella legge di Bilancio 2023

La legge di Bilancio 2023 interviene sull’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 176/2022, indicando in particolare che quanto stabilito dal decreto Aiuti quater con riferimento al taglio della percentuale non vale per diverse tipologie di interventi.

In particolare la legge di Bilancio stabilisce che la ricordata diminuzione del Superbonus dal 110% al 90% non vale in rapporto:

  • alle opere diverse da quelli compiute dai condomìni per cui, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la cosiddetta CILA, così come indicato dal decreto Rilancio.
  • agli interventi compiuti dai condomìni:
    • per i quali la delibera assembleare che ha detto sì allo svolgimento delle opere agevolate dal Superbonus risulta adottata in data anteriore alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti quater (ovvero prima del 19 novembre dello scorso anno),
    • e sempre che questa data sia comprovata, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ad hoc, emessa dall’amministratore del condominio oppure, nel caso in cui non sussista l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea,
    • e, ancora, a patto che per dette opere, alla data del 31 dicembre 2022, sia presentata la CILA, così come previsto dal decreto Rilancio.
  • alle opere compiute dai condomìni per cui la delibera assembleare che ha detto sì allo svolgimento dei lavori emerga come adottata in una data inclusa nel periodo di tempo tra il 19 novembre 2022 (data di entrata in vigore del decreto Aiuti quater) e il 24 novembre 2022. Ma detta data deve essere attestata, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ad hoc , dall’amministratore del condominio oppure nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea condominiale, e a patto che per dette opere interventi, alla data del 25 novembre dello scorso anno, risulti presentata la CILA, così come previsto dal decreto Rilancio.
  • alle opere che implicano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per cui alla data del 31 dicembre dell’anno appena terminato sia presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo.

Come si può notare il Superbonus nella sua percentuale ‘piena’ viene salvato e prorogato, ma soltanto in specifiche ipotesi indicate dalla legge di Bilancio 2023. Le nuove regole sono già entrate in vigore, in quanto il primo giorno è stato proprio quello della pubblicazione della manovra in Gazzetta Ufficiale.

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