Indennità di accompagnamento non riconosciuta dall’Inps, si può fare ricorso in questo modo

I requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento sono diversi e debbono ricorrere tutti, altrimenti la commissione medica Inps negherà l’assegnazione del contributo mensile. Alcune utili precisazioni per capire come comportarsi.

Non tutti sanno che indennità di accompagnamento e invalidità totale non vanno di pari passo.

indennità di accompagnamento
Informazione Oggi

Anzi può ben succedere che ad una persona gravemente invalida venga comunicato un verbale negativo riguardo alla richiesta della citata indennità. Sono casi spiacevoli soprattutto per chi ritiene di avere davvero i requisiti per il riconoscimento della prestazione, ma attenzione: è possibile fare ricorso ed è proprio ciò di cui parleremo nel corso di questo articolo.

Come ricorda l’istituto di previdenza nel suo sito web, l’indennità di accompagnamento consiste in una prestazione economica, versata su domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali nei confronti dei quali sia stata accertata l’impossibilità di muoversi senza l’aiuto di un accompagnatore o l’incapacità di eseguire gli atti quotidiani della vita (vestirsi, lavarsi ecc.).

Ma come fare ricorso contro la decisione sfavorevole contro la decisione della commissione medica INPS? Scopriamolo assieme nel corso di questo articolo.

Stop all’indennità di accompagnamento con invalidità al 100%: il caso che fa discutere

Che cos’è l’indennità di accompagnamento in breve

Come accennato in apertura, il fatto che una persona abbia una grave patologia con riconoscimento di un’invalidità pari al 100% non vuol dire che abbia sempre diritto all’indennità di accompagnamento. Infatti dobbiamo rimarcare che l’assegno dell’INPS in oggetto si applica soltanto verso le persone che non sono più in grado di compiere i gesti quotidiani senza il supporto di qualcuno. Ecco spiegato il particolare contributo economico: essere di supporto all’invalido per garantirsi l’assistenza necessaria.

Detta indennità può essere prevista a favore di tutti i cittadini con i requisiti sanitari, residenti in forma stabile nel nostro paese, e al di là del reddito personale annuo e dell’età.

Ricordiamo anche che l’indennità è versata per dodici mesi a cominciare dal primo giorno del mese posteriore alla presentazione della richiesta o, in via eccezionale, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dello stato di invalidità. Il versamento dell’accompagnamento è però sospeso in ipotesi di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo maggiore di 29 giorni. D’altronde verrebbe meno la ragione alla base dell’erogazione del contributo mensile.

Quali sono i requisiti che permettono di ottenerla?

INPS nel suo sito web spiega che l’indennità in oggetto è riconosciuta a chi ha i seguenti requisiti:

  • residenza fissa e abituale in Italia;
  • cittadinanza italiana;
  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • il riconoscimento dell’impossibilità di deambulare da soli e dunque senza l’aiuto costante di un accompagnatore o il riconoscimento dell’impossibilità a eseguire in modo autonomo gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza costante.

Inoltre per quanto riguarda i cittadini stranieri comunitari l’indennità di accompagnamento è subordinata all’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza e, per i cittadini stranieri extracomunitari, occorre invece permesso di soggiorno di almeno un anno, così come prevede il Testo unico dell’immigrazione. Gli stranieri dovranno comunque risiedere sul territorio nazionale.

Ma è stata la Cassazione a fare ulteriore chiarezza sui requisiti che danno accesso a detta indennità di accompagnamento. Saperne di più in proposito significa anche avere le idee più chiare in vista di un eventuale ricorso contro la commissione medica INPS che ha negato il contributo in oggetto. Vediamo più da vicino.

Alcune utili precisazioni della Corte di Cassazione

Dicevamo che il solo fatto di aver conseguito, da parte della commissione medica dell’INPS, il riconoscimento di una invalidità grave non basta a conseguire anche l’accompagnamento. Proprio la Suprema Corte ha spiegato che l’indennità di accompagnamento, per poter essere assegnata, impone anche la contestuale presenza di una situazione di invalidità al 100%, ovvero tale da permettere di percepire la pensione di inabilità civile.

La Cassazione inoltre ha ribadito il rilievo essenziale delle condizioni dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l’incapacità di eseguire gli atti quotidiani della vita, avendo bisogno di assistenza continua.

Ecco perché la commissione medica INPS può negare l’indennità in oggetto: non è sufficiente la sola difficoltà a muoversi o svolgere di atti della vita quotidiana con difficoltà (vestirsi, mangiare ecc.). Occorre che la persona non sia in grado di svolgere da sola queste azioni. Può dunque ben succedere che oltre alla commissione medica INPS, sia la Cassazione, di seguito e dopo l’impugnazione della decisione, a negare l’assegnazione dell’indennità di accompagnamento anche in caso di disturbi di salute oggettivamente gravi.

Tempistiche per il ricorso contro l’INPS

Abbiamo visto che per l’indennità occorrono contestualmente più condizioni, e che la sola invalidità al 100% non basta. Ma come fare ricorso se si ritiene di avere comunque tutti i requisiti, nonostante la commissione medica sia stata di parere contrario? Ebbene, contro il provvedimento di diniego successivo alla visita medica dell’INPS, si può fare impugnazione entro un limite di tempo.

L’interessato che vuole fare ricorso in ipotesi di mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, deve osservare il termine massimo di 6 mesi a partire dalla data del ricevimento del verbale della commissione medica INPS che si oppone al contributo mensile. Di riferimento è, in particolare, il giorno della consegna della raccomandata da parte del postino, avente ad oggetto il diniego, o comunque il giorno di consegna del verbale.

Attenzione però, perché prima di fare il ricorso in tribunale occorre una istanza di opposizione all’istituto di previdenza. È il cosiddetto ricorso in via amministrativa. Soltanto in ipotesi di mancata risposta o di un nuovo no all’assegno di accompagnamento, l’interessato potrà rivolgersi poi al giudice, sezione lavoro e previdenza, del proprio luogo di residenza e intraprendere una vera e propria causa.

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