Assegno Ordinario di Invalidità: in questo caso non conviene richiederlo

Se si continua a lavorare, non è sempre consigliabile scegliere l’Assegno Ordinario di Invalidità. Per quale motivo?

Nella maggior parte dei casi, optare per l’Assegno Ordinario di Invalidità invece che per l’attività lavorativa o per i benefici della Legge 104 è più vantaggioso.

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C’è, tuttavia, un’ipotesi in cui l’AOI preclude l’erogazione di agevolazioni più utili. Nello specifico, non è consigliabile scegliere l’Assegno Ordinario di Invalidità se si ha intenzione di presentare domanda per la pensione anticipata.

Scopriamo, dunque, cosa stabilisce la disciplina normativa e come fare per non incorrere in spiacevoli errori.

Per le informazioni più dettagliate, consulta il seguente articolo: “Assegno Ordinario di Invalidità: la verità sull’importo con tagli e trattenute“.

Assegno Ordinario di Invalidità: perché è incompatibile con la pensione?

Se si smette di lavorare e si è beneficiari dell’AOI, quest’ultima prestazione  funge da vera e propria pensione, perché il suo ammontare è determinato sui contributi effettivamente versati al momento della domanda.

L’Assegno Ordinario di Invalidità, inoltre, dopo i 67 anni, si tramuta in automatico in pensione di vecchiaia.

La misura, poi, si rinnova ogni 3 anni, e dopo tre rinnovi consecutivi diventa definitiva. Attenzione, però, perché nel momento in cui si inizia a percepirla, non si può più rinunciarvi.

Ma se, ad esempio, un percettore ha anche i presupposti per la pensione anticipata (con 42 anni di contribuzione), cosa succede?

La scelta dell’AOI implica l’obbligo di attesa di 3 anni per la prestazione pensionistica e, dunque, non risulta la soluzione più conveniente. Preclude, infatti, la possibilità di andare in pensione in anticipo.

Attenzione, invece, se si è al terzo rinnovo dell’AOI e non si è sicuri dell’anzianità contributiva posseduta. In tal caso, infatti, se si hanno i presupposti per la pensione anticipata e si sceglie il rinnovo dell’Assegno Ordinario di Invalidità, si perde definitivamente il diritto al pensionamento anticipato. Di conseguenza, bisognerà attendere necessariamente il compimento dei 67 anni per la prestazione di vecchiaia.

Presupposti per la richiesta di AOI

Per il riconoscimento dell’Assegno Ordinario di Invalidità, è necessario che il richiedente abbia i seguenti requisiti:

  • documentazione medica dichiarante che, a causa di disabilità fisiche o mentali, si possiede una capacità lavorativa inferiore a 1/3;
  • anzianità contributiva INPS di almeno 5 anni, dei quali almeno 3 precedenti la domanda.

L’AOI non impedisce lo svolgimento di un’attività lavorativa. Tuttavia, qualora si superasse la soglia reddituale di 26 mila euro all’anno, si ha diritto ad un Assegno di Invalidità ridotto del 25%. In caso di redditi maggiori, invece, il taglio può arrivare anche al 50%.

Qualora, nonostante la decurtazione, l’AOI risulti ancora maggiore del trattamento minimo (cioè di 502 euro) e si possieda un’anzianità contributiva minore di 40 anni, l’INPS applica una seconda trattenuta. In particolare:

  • 50% sull’importo che supera i 502 euro, se si è lavoratore dipendente;
  • 30% sulla parte che eccede i 502 euro, se sei lavoratore autonomo.

Se, invece, si hanno almeno 40 anni di contribuzione, non si (subisce) questo secondo taglio.

Non perdere il seguente approfondimento: “Assegno ordinario di invalidità o contributi figurativi? La scelta è necessaria in questo caso“.

A quanto ammonta l’Assegno Ordinario di Invalidità?

In che modo si calcola l’Assegno Ordinario di Invalidità? Poiché si tratta di una prestazione legata al versamento dei contributi previdenziali, l’INPS determina il suo ammontare in base all’anzianità contributiva accumulata. Nel dettaglio:

  • tramite sistema contributivo, se il richiedente ha cominciato a lavorare a partire dal 1° gennaio 1996;
  • con il sistema misto (retributivo e contributivo), se possiedono contributi prima del 1996.

Inoltre, poiché tutto è collegato ai versamenti previdenziali, la legge non stabilisce un importo minimo che deve essere erogato. Tuttavia, se la rata scaturente è minore di 502 euro al mese, si ha diritto all’integrazione al minimo. La cifra massima dell’integrazione è uguale a 448 euro al mese (ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 222/1984).

Un esempio può agevolare la comprensione del meccanismo. L’INPS ha calcolato a Tizio un AOI di 200 euro al mese. Per raggiungere i 502 euro, verrà corrisposto un incremento di 302 euro.

C’è, tuttavia, un’importante considerazione da fare. Se si lavora dal 1° gennaio 1996, l’Assegno è determinato solo con il sistema contributivo e, di conseguenza, non si ha diritto all’integrazione.

Presentazione della domanda per la prestazione

Ci sono vari metodi per inoltrare la domanda per l’AOI. In particolare:

  • tramite il portale web dell’INPS, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS;
  • chiedendo ausilio ad un CAF/ Patronato;
  • chiamando il numero verde dell’INPS 803164 (da rete fissa) oppure 06164164 (da rete mobile).

Infine, è bene ricordare che alla domanda va allegato il documento di riconoscimento del richiedente ed il Modello SS3 di certificazione medica.

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