Assegno Ordinario di Invalidità: la verità sull’importo con tagli e trattenute

L’erogazione dell’Assegno Ordinario di Invalidità è subordinata al rispetto di uno specifico limite reddituale. A quanto ammonta?

Se un lavoratore disabile supera una determinata soglia di reddito, l’Assegno Ordinario di Invalidità subisce riduzioni e trattenute.

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InformazioneOggi

L’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) è un sussidio economico rivolto ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPS e ad alcuni Fondi pensionistici sostitutivi e integrativi della stessa. È necessario che tali lavoratori abbiano subito una diminuzione della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3.

Fa parte delle prestazioni previdenziali, erogate in possesso di una certa anzianità contributiva; sono obbligatori, infatti, 5 anni di contributi, 3 dei quali versati nei 5 anni precedenti l’inoltro della domanda per la prestazione. È, invece, irrilevante l’età anagrafica del lavoratore.

Scopriamo in quali casi la misura può essere oggetto di riduzioni e trattenute.

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Quando si rischia una riduzione dell’Assegno Ordinario di Invalidità?

Se i percettori di AOI continuano a svolgere attività lavorativa, ma superano specifici limiti di reddito, la prestazione subisce una trattenuta. Per l’anno in corso, la soglia reddituale da rispettare è di 12.170,86 euro, se non coniugati, mentre di 18.256,29 euro per i coniugati.

Se, dunque, si sfora tale tetto, si incorre nelle seguenti riduzioni:

  • taglio del 25%, qualora il reddito superi di 4 volte il trattamento minimo annuo;
  • diminuzione del 50%, se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo annuo.

Se, poi, l’Assegno Ordinario di Invalidità continua ad essere superiore al trattamento minimo, può intervenite anche un secondo taglio, sotto forma di trattenuta. In tal caso, la riduzione varia in base all’anzianità contributiva. Nello specifico:

  • se si hanno almeno 40 anni di contributi, non si subisce alcuna trattenuta aggiuntiva, perché la prestazione è compatibile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;
  • con meno di 40 anni di contributi, si applica la seconda trattenuta.

Quest’ultima dipende dalla fonte del reddito, ossia da lavoro dipendente o autonomo. In particolare:

  • taglio del 50% della quota oltre il minimo INPS, nell’ipotesi di lavoro dipendente;
  • riduzione del 30% della quota oltre il minimo INPS, in caso di lavoro autonomo.

Infine, se l’AOI ha un ammontare molto basso ed i redditi non oltrepassano i limiti stabiliti, si ha diritto all’integrazione al minimo.

La tassazione dell’Assegno Ordinario di Invalidità

Quante tasse si applicano sull’Assegno Ordinario di Invalidità? Per capire in quante tasse sono dovute, è opportuno fare un esempio. Un lavoratore dipendente possiede meno di 40 anni di contributi e riceve una retribuzione annua superiore a 12.170,86 euro e 600 euro di AOI.

Poiché supera la soglia reddituale, qualora venga rispettato comunque il limite delle 4 volte il trattamento minimo, non subisce alcuna riduzione, ma solo trattenute (perché non si hanno 40 anni di contributi).

Il calcolo da effettuare è il seguente: 600 euro – 50% = 300 euro di Assegno Ordinario di Invalidità.

Se, invece, si supera il limite della 4 volte il trattamento minimo e si percepisce un reddito annuale di 26 mila euro, l’AOI si riduce del 25%. In sostanza, si abbasserà a 450 euro. Poiché si possiedono anche meno di 40 anni di contribuzione, poi, sulla prestazione si applica anche una trattenuta del 50%. In totale, si avrà diritto ad un assegno di 225 euro (450 euro – 50%). In altre parole, le tasse sull’Assegno Ordinario di Invalidità equivalgono alle trattenute e alle riduzioni.

Nel caso di un AOI di valore molto basso, se si rispetta il limite reddituale, si ha diritto all’integrazione al minimo. Ad esempio, Tizio percepisce un assegno minore di 524,34 euro e possiede un reddito inferiore a 11.967,28 euro (se pensionato solo) o a 17.950,92 euro (se pensionato coniugato). In tale ipotesi, può usufruire dell’integrazione al minimo.

Per ulteriori informazioni, leggi il seguente approfondimento: “Assegno ordinario di invalidità e taglio sull’importo, la trattenuta poco conosciuta“.

Integrazione al minimo: quando si applica?

Come appena specificato, se si percepisce un AOI di valore non elevato e si rispettano i limiti reddituali (stabiliti ogni anno da una Circolare INPS), si ha diritto all’integrazione al minimo, fino a 515,18 euro.

In ogni caso, la cifra dell’integrazione non può superare l’ammontare dell’assegno sociale. Inoltre, l’importo complessivo dell’Assegno Ordinario (comprensivo di integrazione), non può eccedere il trattamento minimo. Per l’Assegno Ordinario di Invalidità, la legge non contempla la possibilità di integrazione parziale.

L’integrazione al minimo sulla prestazione, tuttavia, non si applica sempre. Non trova applicazione, infatti, nell’ipotesi di Assegno Ordinario di Invalidità versato dopo il 1° gennaio 1996, perché soggiace al sistema di calcolo contributivo puro.

In sintesi, le prestazioni determinate tramite il sistema contributivo non possono essere integrate al trattamento minimo (ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge n.335/95).

Chi ha diritto all’AOI?

Quali sono le categorie di soggetti che hanno diritto al pagamento dell’Assegno Ordinario di Invalidità? Il sussidio spetta ai lavoratori dipendenti, agli autonomi (inclusi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e agli iscritti ad alcuni Fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Possono, inoltre, presentarne domanda i parasubordinati, mentre è precluso ai dipendenti del settore pubblico.

La disciplina normativa prevede il possesso di determinati presupposti. In particolare:

  • la riduzione della capacità lavorativa inferiore ad 1/3, derivante da infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cioè 5 anni di contribuzione e assicurazione), dei quali almeno 156 settimane (corrispondenti a3 anni) nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda.

A differenza di quanto sancito per la pensione di inabilità, non è obbligatorio, per presentare domanda per la prestazione, la cessazione dell’attività lavorativa. L’Assegno Ordinario di Invalidità, infatti, è cumulabile con lo svolgimento di attività professionali.

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