Bonifico con IBAN errato: il pagamento è annullato? La risposta non è scontata

Il Collegio ABF di Napoli ha specificato cosa accade se il bonifico ha un IBAN errato. Non sempre si rischia la revoca del pagamento.

L’Arbitro Bancario Finanziario di Napoli ha analizzato una questione relativa al caso di invio di denaro tramite bonifico ad un destinatario differente, a causa di errori nella trascrizione dell’IBAN.

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Foto Canva

Il bonifico bancario è un utilissimo strumento per trasferire soldi in modo sicuro. Qualche volta, tuttavia, si potrebbero commettere errori durante lo svolgimento della procedura, con conseguenze negative per le somme di denaro coinvolte.

Gli errori che si possono verificare sono vari, ad esempio, si può trascrivere un IBAN sbagliato, oppure ricevere una transazione per sbaglio, o, ancora, inoltrare dei soldi ad un destinatario differente. Le soluzioni a questi inconvenienti ci sono, l’importante è correre ai ripari quanto prima.

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Bonifico con IBAN errato: la vicenda esaminata

L’ABF ha riscontrato che il ricorrente aveva emesso due bonifici di 470 euro ciascuno, eseguiti nel dicembre 2020 e nel maggio 2021, che, però, non erano giunti al reale beneficiario, perché l’IBAN indicato non era corretto. La banca, dunque, ha constatato che, tutti e due i bonifici, erano giunti erroneamente ad un altro intermediario.

Dietro esplicita richiesta del cliente, ha, dunque, proceduto con il richiamo. L’intermediario esterno ha restituito la quota di uno dei due bonifici, ma trattenendo una somma pari a 25 euro, a titolo di “commissioni”.

Il ricorrente, quindi, ha deciso di rivolgersi all’ABF, per chiedere la restituzione della cifra di 25 euro all’intermediario esterno. Ha, inoltre, preteso i 470 euro del secondo bonifico che non erano stati restituiti e gli interessi per i danni subiti.

L’intermediario esterno, tuttavia, ha sottolineato che il bonifico con l’IBAN sbagliato si riferiva ad un rapporto intestato allo stesso soggetto indicato nell’ordine di bonifico. Di conseguenza, nell’accettazione dei due bonifici accreditati, non sussisteva alcuna irregolarità.

A tal proposito, il Dlgs n. 11/2010, all’art. 24, sancisce che, se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore non è corretto, il prestatore di servizi di pagamento non ha responsabilità per la mancata o errata esecuzione dell’azione di pagamento.

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La decisione dell’ABF

L’intermediario esterno, inoltre, precisa che, si può pretendere il rimborso del bonifico in caso di IBAN errato, solo se il legittimo beneficiario ha prestato assenso. Nel caso esaminato, invece, la sua cliente aveva solo autorizzato la restituzione dell’operazione eseguita nel maggio 2021, ma non anche la seconda.

In relazione, poi, alla trattenuta dei 25 euro sulla somma restituita, sottolinea che, per la gestione dell’intero processo, la legge stabilisce il versamento di tale somma. Si tratterebbe, nello specifico, di una commissione per la lavorazione delle recall, attuata dalle banche sulle richieste di storno bonifici.

L’ABF ha stabilito che, la richiesta del ricorrente circa la restituzione della somma corrispondente al primo bonifico emesso a dicembre 2020, non può essere accolta. L’articolo 17, comma 5, del Dlgs n. 11/10, infatti, prevede che “decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l’utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un’operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell’ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario”.

Viene, invece, accolta l’altra domanda del ricorrente, diretta a riavere la cifra di 25 euro dall’intermediario. A tal riguardo, per l’ABF, l’intermediario non aveva fatto valere alcuna giustificazione per la trattenuta, né di tipo contrattuale, né di fonte legale.

 

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