Bonus edilizi e appaltatore: in quali ipotesi è responsabile? Attenzione ci sono sanzioni pesantissime

L’appaltatore ha sempre l’obbligo di dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile. Lo stesso vale per il subappaltatore.

Il Tribunale di Vicenza ha chiarito numerosi aspetti relativi alla responsabilità dell’appaltatore.

appaltatore
Foto Canva

La sentenza n. 1449 del 17 agosto 2022 ha stabilito importati principi relativi alla differenza tra contratto d’appalto e contratto d’opera e al tipo di responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore. La regola è che la colpa dell’appaltatore si presume fino a prova contraria.

Analizziamo, quindi, il caso sottoposto all’attenzione dei giudici e scopriamo i principi di diritto che hanno ispirato l’importante decisione.

Non perdere il seguente articolo: “Superbonus condominio: in caso di rinuncia ai lavori di chi è la responsabilità delle firme sui contratti? La risposta non è inaspettata“.

Responsabilità dell’appaltatore: la vicenda analizzata dal Tribunale di Vicenza

Il proprietario di un edificio con 11 appartamenti cita in giudizio l’appaltatore incaricato dell’esecuzione di vari lavori, tra cui la realizzazione di strutture in ferro verniciato (nello specifico, fioriere, un portone pedonale e un vano di alloggiamento delle cassette per la posta).

Gli interventi non vengono eseguiti così come richiesto e, dunque, il proprietario decide di chiedere al Giudice la riduzione del prezzo oppure il risarcimento dei danni.

La società appaltatrice, dal canto suo, sostiene che tale tutela non spetti al proprietario, perché era stato stipulato un contratto d’opera e non d’appalto.

L’appaltatore, inoltre, decide di chiamare in causa la società subappaltatrice, affinché fosse considerata l’unica responsabile degli errori lamentati.

Contratto d’appalto e contratto d’opera: in cosa differiscono?

Il Tribunale di Vicenza ritiene che il contratto di conferimento dell’incarico sia, senza dubbio, un contratto d’appalto. Di conseguenza, al proprietario spettano le garanzie sancite dall’art. 1667 del Codice Civile, in caso di difformità dell’opera, ossia 60 giorni per la denuncia e 2 anni di prescrizione dell’azione.

I Giudici, dunque, ribadiscono l’orientamento della Cassazione, in base al quale la differenza tra contratto d’opera e contratto d’appalto sta nel fatto che, in quest’ultimo caso, l’appaltatore esegue i lavori in maniera organizzata. Questo significa che può avvalersi anche dell’utilizzo di risorse e manodopera terza; nel contratto d’opera, invece, il prestatore provvede all’esecuzione dei lavori prevalentemente tramite il proprio lavoro.

Infine, nel caso specifico, la conferma che si tratti di appalto risiede nella circostanza che è stata chiamata in causa la ditta subappaltatrice.

Per ulteriori approfondimenti, consulta il seguente articolo: “Superbonus: chi è, cosa fa e a cosa serve il General Contractor? Dubbi e criticità per sfruttare tutti i vantaggi“.

Appaltatore: in cosa consiste la responsabilità?

Il Tribunale di Vicenza stabilisce che al proprietario spetti il risarcimento del danno, per difformità e vizi dell’opera.

Bisogna, però, sottolineare che, per la giurisprudenza, la colpa dell’appaltatore è presunta. Cosa significa? Che l’appaltatore è considerato non responsabile solo se dimostra che l’inadempimento non è a sé imputabile, ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile. La norma, infatti, relativamente alla responsabilità contrattuale, statuisce che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.

Per la Corte di Cassazione, infatti, il committente non deve dimostrare la colpa dell’appaltatore perché, trattandosi di responsabilità contrattuale, la colpa è presunta fino a prova contraria.

Nel caso in esame, l’appaltatore non aveva fornito sufficiente prova che l’inadempimento non fosse a sé imputabile. Il lavoro della società subappaltatrice, inoltre, sarebbe dovuto essere supervisionato dalla ditta appaltatrice, proprio per evitare possibili conseguenze negative.

Sussiste anche la responsabilità del subappaltatore?

I Giudici, infine, hanno stabilito anche il diritto del committente al risarcimento del danno, da parte del subappaltatore.

In questa ipotesi, tuttavia, sussiste responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile. Il subappaltatore e l’appaltatore, inoltre, sono obbligati in solido, anche se rispondono di due tipi di responsabilità differenti. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, se l’evento dannoso deriva da due condotte, è imputabile in maniera solidale a più individui, nonostante la sussistenza di due diversi titoli di responsabilità. Di conseguenza, i responsabili dovranno rispondere dell’evento insieme.

A stabilirlo è la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la n. 13143 del 27 aprile 2022. In particolare, prevede che “ai fini della responsabilità solidale, è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate”.

Lascia un commento


Impostazioni privacy