Superbonus condominio: in caso di rinuncia ai lavori di chi è la responsabilità delle firme sui contratti? La risposta non è inaspettata

Il Superbonus permette di svolgere interventi energetici sia in condominio sia in case unifamiliari risparmiando sulle bollette.

Fino dall’inizio il Superbonus è sempre stato complesso e ricco di regole e norme che con il tempo hanno “peggiorato” la comprensione di questo bonus.

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Per questo motivo è utile affidare a un solo soggetto tutta la pratica burocratica per velocizzare e facilitare la realizzazione dei lavori. Questo soggetto è il General Contractor, o Appaltatore generale. In pratica, la persona che deve realizzare i lavori si affida a un solo soggetto (persona fisica o ditta) che si occupi di tutto l’iter dei lavori da realizzare. A partire dalla scelta della ditta di costruzione ai professionisti (anche singoli) da coinvolgere. Ma anche alla firma dei contratti. In questo modo le responsabilità e le incombenze del committente si riducono sensibilmente.

Superbonus condominio: in caso di rinuncia ai lavori di chi è la responsabilità delle firme sui contratti?

In caso di lavori da realizzare con il Superbonus in un condominio, la figura del General Contractor deve essere deliberata in assemblea condominiale dando l’incarico all’amministratore. La decisione deve essere presa all’unanimità. In seguito, sarà l’amministratore ad approvare i contratti con il General Contractor, con i tecnici e i termotecnici.

Nel caso in cui prima dell’inizio lavori, ovvero prima della formalizzazione del Superbonus 110% tutti i residenti del condominio decidono di rinunciare ai lavori, l’amministrazione può chiedere di pagare penali sui contratti dal lui firmato.

I condomini non possono rifiutarsi di pagare le penali. Questo perché avendo dato l’incarico (ossia avendo conferito un mandato) all’amministratore, di conseguenza era autorizzato ad agire a nome di tutto il condominio. Quindi anche a firmare i contratti e le relative penali per ripensamento sui lavori.

Il modo per non pagare le penali era quello di autorizzare, durante una prima assemblea condominiale, l’amministratore a cercare un General Contractor. E poi, in una successiva assemblea, deliberare in merito alla scelta dei preventivi e dei contratti da accettare e firmare.

Diritto di recesso prima dell’inizio dei lavori

In Internet ci sono tanti facsimili di lettere per bloccare i lavori edili. L’importante è scegliere una che includa anche il diritto di recesso. Infatti, questa non deve solo interrompe il contratto prima dell’inizio dei lavori in un condomino (ma anche in immobili unifamiliari) ma, se inviata nei tempi stabiliti, ottenere la restituzione della caparra già versata.

Di solito, con il diritto di recesso si devono attendere 30 giorni per la restituzione dell’anticipo. Ma bisogna specificare nell’oggetto che si applica tale diritto e indicare anche la data in cui tale stipula è avvenuta.

Le motivazioni di un ripensamento, e del conseguente blocco dei lavori, possono essere diverse. Ma per l’esercizio del diritto di recesso queste non sono da fornire in modo specifico. Soprattutto per la rinuncia ai lavori con il Superbonus. Infatti, negli ultimi tempi, anche a causa di tanti cambi normativi che questo ha subito, sono molte le persone che rinunciano a tale bonus, poiché sembra che non sia più allettante come in passato.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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