Diritto di abitazione: in caso di decesso del coniuge proprietario come funziona? La legge è chiara

Il diritto di abitazione è un diritto reale che conferisce a una persona la possibilità di vivere in un immobile appartenente a un’altra.

Il diritto di abitazione può essere costituito tramite la stipulazione di un atto tra vivi oppure per successione testamentaria.

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Tale diritto attribuisce a una persona fisica il diritto di abitare in una casa limitatamente ai bisogni propri e della famiglia. Inoltre, la casa deve rispettare i requisiti di abitabilità e quindi sono inclusi anche balconi, terrazzi, giardini

Diritto di abitazione: in caso di decesso del coniuge proprietario come funziona? La legge è chiara

Il diritto di abitazione è tutelato dall’articolo 1022 del Codice civile. È un diritto reale che conferisce a una persona il diritto di abitare in una casa di proprietà di un altro soggetto per un periodo di tempo.

Può avvenire attraverso la stipulazione di un atto oppure di un testamento. Per legge spetta al coniuge del defunto in caso di successione ereditaria, ma anche per decisione di un giudice dopo una sentenza di separazione o divorzio.

Un caso particolare il diritto sulla casa coniugale dopo il decesso del coniuge proprietario dell’immobile. Di conseguenza, per legge il coniuge superstite acquisisce il diritto di abitazione perché considerato erede.

Soprattutto se i coniugi erano legalmente sposati. Questo perché con il matrimonio si acquisisce legalmente questo diritto. Inoltre, la famiglia deve aver stabilito la residenza proprio in quell’immobile.

I giudici volevano in questo modo tutelare la famiglia che aveva subito una perdita senza stravolgere le proprie abitudini.

Assenza o in presenza di un testamento

In assenza di un testamento, se la persona deceduta era sposata (o aveva contratto un’unione civile ai sensi della legge Cirinnà del 2016) al superstite spetta il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare.

La quota ereditaria che spetta al coniuge superstite ammonterebbe rispettivamente a un mezzo, a un terzo oppure a un quarto nel caso in cui siano o meno presenti figli.

Invece, in presenza di un testamento l’articolo 540, comma 2 del Codice civile stabilisce che in caso di successione legittima il diritto di abitazione al coniuge superstite. Questo perché è un diritto che acquisisce subito dopo l’avvio della pratica successione. Spetta anche in presenza di altri eredi.

Infine, nel caso in cui ci siano altri eredi, il coniuge superstite mantiene comunque il diritto di abitazione e di godimento pieno della casa di famiglia. Ma solo se:

  • l’abitazione sia di proprietà di entrambi i coniugi o del coniuge defunto;
  • il superstite abbia la residenza nella casa ricevuta in eredità.

Imposte e tributi dovranno essere pagati dal superstite e non dagli eredi perché a questi ultimi non è riconosciuto dalla legge il diritto di abitazione.

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