Legge 104 e invalidità civile: riconosciute dopo l’accertamento e 2 concetti di base, differenza tra incumulabilità e incompatibilità

I soggetti con invalidità possono richiedere benefici economici differenti in base al tipo di accertamento effettuato.

Questi, infatti, si possono richiedere per l’invalidità civile oppure da chi svolge una attività lavorativa (inabilità lavorativa).

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La prima è riconosciuta a tutte le persone invalide, a prescindere dall’età e dallo svolgimento di un’attività lavorativa. In questo caso, si tratta di prestazioni assistenziali per le quali non è necessarie un’anzianità contributiva.

Invece, l’inabilità lavorativa la possono richiedere soltanto i lavoratori invalidi. Gli accertamenti sono effettuati dagli enti previdenziali (INPS/ex INPDAP) di appartenenza o dall’INAIL. In quest’ultimo caso, solo se si tratta di infortunio o malattia professionale. Però, per presentare domanda di riconoscimento dell’inabilità all’INPS oppure ex INPDAP sono necessari un minimo di anni di contributi. Comunque si tratta di benefici economici che rientrano nelle prestazioni previdenziali.

Invalidità civile e prestazioni assistenziali: concetto di incompatibilità e incumulabilità

Le prestazioni assistenziali non necessitano di una posizione lavorativa e contributiva. Inoltre, prevedono l’accesso a tutti i cittadini, anche stranieri. Tra i benefici che rientrano nelle prestazioni assistenziali ci sono, ad esempio: pensioni, assegni, indennità di accompagnamento o di frequenza, assegno sociale.

Tra l’altro, diversamente dalle pensioni, i benefici assistenziali non possono essere erogabili a soggetti residenti all’estero, perché sono garantiti solo sul territorio nazionale e concessi a coloro che hanno una residenza stabile in Italia.

Altra differenza con le pensioni è che non sono reversibili ai superstiti. Quindi alla morte dell’interessato, la prestazione economica di cui era titolare non andrà agli eredi. Tranne per le quote maturate prima del decesso del titolare.

Inoltre, è bene chiarire anche il concetto di incompatibilità e incumulabilità. Ciò perché i diversi riconoscimenti dell’invalidità possono dare luogo a diverse visite di accertamento e a diversi benefici economici.

Con il termine incompatibilità si intende l’impossibilità di ottenere due trattamenti economici diversi per una stessa malattia invalidante. Nel caso capitasse, ove possibile, il soggetto con invalidità deve scegliere il beneficio economico più conveniente.

Si ha l’incumulabilità quando al soggetto sono riconosciuti due diversi accertamenti per la stessa malattia invalidante, ma non il diritto al cumulo delle prestazioni economiche dei singoli accertamenti riconosciuti.

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