Pensioni ai superstiti: una sentenza ribalta tutto e precisa le riduzione oltre ai redditi aggiuntivi del beneficiario

In tema di pensioni ai superstiti, la sentenza della Consulta n. 162 del 2022 protegge i diritti dei beneficiari. Ecco come.

La Corte Costituzionale ha proseguito sull’orientamento già tracciato dal TAR Lazio. Va contro il principio di ragionevolezza ridurre le pensioni oltre la misura dei redditi incassati. I dettagli della sentenza chiave.

Pensione ai superstiti
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La posizione del superstite va protetta con riferimento ai suoi diritti in materia pensionistica. Recentemente la Corte Costituzionale ha ritenuto condivisibile quanto indicato TAR Lazio lo scorso anno, in tema di pensioni, reversibilità e redditi aggiuntivi del superstite.

Secondo quanto chiarito dalla Consulta, non si può ridurre la pensione oltre la misura dei redditi incassati, poiché ciò altrimenti condurrebbe ad un danno per il superstite stesso.

In altre parole, il taglio della pensione ai superstiti, in circostanze di cumulo del trattamento con altri redditi, non può essere al di sopra dei redditi conseguiti. Vediamo più da vicino qualche dettaglio di questa pronuncia della Corte, che sicuramente ha rilievo in materia di pensioni ai superstiti.

Pensioni ai superstiti: che cos’è in breve

Ricordiamo che, in base alla legge, la pensione ai superstiti consiste in una prestazione economica versata ai familiari dell’assicurato, in ipotesi di sua morte. Ciò in quanto, al decesso di un pensionato o di un lavoratore assicurato, alcuni dei suoi familiari hanno diritto ad un trattamento economico.

E’ evidente d’altronde la finalità di garantire una forma di supporto ai familiari della persona deceduta – pensiamo al coniuge e ai figli anzitutto. Grazie alla pensione ai superstiti, è possibile proteggere le esigenze di vita e agevolare le spese quotidiane.

In tema di pensioni ai superstiti, il principio affermato dalla Corte Costituzionale è incluso nella sentenza n. 162 del 2022, con cui in particolare questo giudice ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995 (cd. Riforma Dini). Come detto, la pronuncia ha contenuti non dissimili da quanto già osservato dal Tar Lazio nel 2021, di cui ne condivide di fatto la tesi.

Pensioni ai superstiti e riduzione in ipotesi di altri redditi per il titolare

La sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento alle regole di legge, che indicano la misura delle riduzioni applicabili alle pensioni ai superstiti – in caso di altri redditi da parte del titolare.

La Riforma Dini è di riferimento su questo punto, in quanto ha indicato la regola per la quale se la vedova o il vedovo hanno redditi:

  • non al di sopra di tre volte il trattamento minimo annuo, la pensione ai superstiti è versata per intero;
  • tra tre e quattro volte il minimo annuo, la pensione è versata al 75%;
  • tra quattro e cinque volte il minimo annuo, la pensione è pagata al 60%;
  • sopra le cinque volte il minimo annuo, la pensione è versata per metà.

Attenzione però: sussiste altresì una norma di garanzia secondo cui non si dà luogo a queste riduzioni, laddove nel nucleo familiare superstite vi siano figli minori, studenti o inabili.

Opera poi la cd. ‘clausola di garanzia’, vale a dire una norma di salvaguardia che tutela i pensionati aventi diritto, i quali posseggono redditi in misura di poco sopra al limite massimo della fascia immediatamente anteriore a quella nella quale si colloca il reddito vantato.

Pensioni ai superstiti e principio di ragionevolezza

Se quello appena visto è il quadro normativo di sintesi, in tema di pensioni ai superstiti e riduzioni, la Corte Costituzionale ha però inteso precisare il suddetto principio:

  • è di certo legittima la regola che riduca la prestazione di reversibilità in presenza di altri redditi del superstite, per l’ovvia ragione del minor stato di bisogno del percettore,
  • ma la riduzione deve rispondere al principio di ragionevolezza, il quale afferma che le disposizioni normative debbono essere adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore.

Chiaro che detta ragionevolezza non è rispettata se sono ammesse riduzioni delle pensioni di reversibilità, oltre la misura dei redditi aggiuntivi conseguiti dal titolare nell’anno di riferimento.

“Risulta alterato, in tal modo, il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l’ammontare del reddito personale goduto dal titolare, il quale si trova esposto a un sacrificio economico che si pone in antitesi rispetto alla ratio solidaristica propria dell’istituto della reversibilità”, queste le parole delle Corte Costituzionale – la quale ha spiegato che in tali circostanze sarebbe violato il principio di ragionevolezza.

Ciò darebbe luogo ad un danno e ad un sacrificio economico sproporzionato per il beneficiario della pensione ai superstiti.

Conclusioni

Alla luce di quanto visto finora, nella sentenza sopra richiamata la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995 nella parte nella quale, in ipotesi di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che il taglio della pensione non possa essere operato in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

Di fatto ciò non appare congruo rispetto alla piena applicazione del principio di ragionevolezza, e comporterebbe rischi di pregiudizio economico per il percettore della pensione di reversibilità.

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