Legge 104, ore di permesso nel pubblico impiego e quello che il lavoratore non deve dimenticare

La legge 104 prevede interessanti benefici per il lavoratore, ma occhio alle regole sui permessi ad ore.

La legge 104 istituisce il permesso retribuito per assistere il familiare disabile. Il CCNL dipendenti enti locali sul punto e i chiarimenti offerti dall’Inail.

legge 104 e permessi a ore
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Tra i servizi forniti dall’Inail ai cittadini e ai lavoratori, vi sono anche quelli sul web, i quali mirano a chiarire alcune questioni pratiche che con facilità possono presentarsi nella vita di tutti i giorni.

Di seguito intendiamo affrontare il caso nient’affatto remoto del lavoratore del settore pubblico che si domanda quante sono le ore di legge 104 al mese che possono essere usate per il permesso retribuito.

Vediamo allora qual è la risposta alla luce delle norme vigenti e dei chiarimenti già forniti da Inail. Terremo conto sia del caso del familiare assistito dal lavoratore che si assenta dal lavoro, sia il caso del caso del lavoratore disabile che sfrutta la legge 104 per se stesso. I dettagli.

Legge 104, permessi e frazionamento in ore: il caso dell’assistenza del familiare con grave handicap

In linea generale, ricordiamo che la legge n. 104 del 1992 prevede permessi retribuiti in favore dei familiari della persona disabile che presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale con le caratteristiche della gravità, tale da imporre un’assistenza permanente, globale e continuativa.

Per quanto attiene al frazionamento in ore dei tre giorni di permesso mensili per i dipendenti pubblici che assistono un familiare con grave handicap, il riferimento da fare è alla circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 2010, in cui si precisa in premessa che resta fermo – a proposito dell’utilizzo frazionato dei permessi – quanto già indicato dalla circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 8 di due anni prima. Si tratta di provvedimenti utili a chiarire i contenuti della legge 104.

In particolare, sulla scorta della circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 8 del 2008, il limite delle 18 ore mensili è da farsi valere soltanto in ipotesi in cui il dipendente scelga di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili e, esclusivamente nel caso il suo CCNL di riferimento, abbia già disposto una corrispondenza in 18 ore dei 3 giorni di permesso. Altrimenti, non va effettuato alcun limite di ore.

CCNL dipendenti enti locali: cosa dice la norma

Alla luce delle regole vigenti e dei chiarimenti offerti da Inail, nelle circostanze dei dipendenti degli Enti Locali l’ultimo CCNL in vigore, all’art. 33 comma 1, dispone quanto segue:
I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”.

Rimarchiamo che il citato art. 33 comma 3 legge 104 fa riferimento diretto ed esclusivo ai lavoratori che si occupano di assistere il familiare con grave disabilità e perciò per previsione contrattuale:

  • il lavoratore che assiste un familiare con disabilità dipendente di un ente locale non può usufruire di più di 18 ore mensili di permesso:
  • ciò se sceglie di frazionare i tre giorni di permesso;
  • in sintesi, le ore di permesso per l’assistenza del familiare potranno essere 18 nel mese.

Legge 104 e permessi del lavoratore con disabilità

Per quanto riguarda il lavoratore con disabilità che sfrutta i permessi per se stesso, Inail ha già avuto modo di segnalare che – per espressa previsione dell’art. 33 comma 6 legge 104 – egli può utilizzare alternativamente:

  • due ore al giorno per ciascun giorno di lavoro con orario corrispondente o superiore a sei ore (una soltanto per un orario inferiore alle sei ore);
  • tre giorni al mese.

Inoltre, l’art. 19 della legge n. 53 del 2000, modificando il comma 6 dell’art. 33, ha definitivamente chiarito che le due tipologie di permesso non sono fra loro cumulabili – ma invece sono da ritenersi alternativi. In pratica, o l’interessato usufruisce dei tre giorni di permesso oppure delle due ore giornaliere.

Infine la circolare INPDAP n. 33 del 2002 indica che per le persone con disabilità, che beneficiano in modo alternativo dei permessi ad ore o a giorni, è permesso di modificare, in linea di massima, il tipo di permesso da un mese all’altro.

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