Permessi legge 104 di 3 giorni mensili per il comparto scuola: calcolo e requisiti

Il personale della scuola sia docente che Ata possono fruire dei permessi per la legge 104. Vediamo quanti giorni spettano. 

I docenti e il personale Ata, se in grave disabilità o se assistono un parente in stato di grave disabilità, possono fruire dei permessi per la legge 104. È necessario, però, che abbiano un contratto a tempo indeterminato o determinato, anche se supplenti brevi. Inoltre, il familiare non deve essere ricoverato a tempo pieno in strutture od ospedali. Di recente abbiamo visto come possono essere trasformati da giorni a ore senza penalizzazioni.

permessi legge 104 scuola
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I permessi della legge 104 (articolo 33, comma 3) sono concessi:

  • ai genitori con figli con disabilità con età superiore i tre anni (anche se maggiorenni);
  • a parenti e affini entro il secondo grado;
  • a parenti e affini entro il terzo grado, se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano deceduti, mancanti o invalidi.

Bisogna precisare che essi saranno fruiti da un solo lavoratore dipendente per assistere un familiare o affine, un genitore adottivo o affidatario. Inoltre, di recente per il congedo di 2 anni e permessi legge 104, c’è stato un dietrofront INPS, possibile anche per suoceri e cognati.

Anche in caso di unione civile, il lavoratore che presta assistenza all’altro può richiedere sia i permessi per legge 104 sia del congedo straordinario in base al decreto legislativo n.151/2001 articolo 33. Tutto è regolamentato dalla legge 76/2016.

Invece, se il parente (o affine) è ricoverato in una struttura a tempo pieno il congedo potrà essere richiesto solo dopo attenta valutazione dei medici della struttura.

Permessi legge 104 Ata anche a ore

Per sapere quanti giorni di permesso spettano per assistere un congiunto, il docenti e il personale Ata devono consultare lo specifico contratto collettivo, il CCNL Scuola. Nel contratto all’articolo 15, comma 6 si stabilisce non solo il numero di giorni di permesso, ma anche che essi sono retribuiti e non verranno conteggiati ai fini delle ferie (ossia non riducono le ferie). Inoltre dovranno essere utilizzati dai lavoratori nelle giornate non ricorrenti.

L’articolo 32 del CCNL scuola 2016-2018 prevede che il personale scuola possa prendere 3 giorni di permesso. Per il personale Ata possono essere fruiti anche a ore, nel limite delle 18 ore. Infatti il nuovo contratto di mobilità consente a questa categoria di chiedere permessi anche frazionati a ore.

Il dipendente deve programmare i permessi su base mensile e che dovranno essere comunicati all’ufficio di competenza all’inizio del mese. Il caso di necessità e urgenza, la comunicazione può essere presentata entro le 24 ore precedenti. Comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro della giornata in cui si richiede il permesso.

Permessi scuola, come si calcolano

Agli Esperti di InformazioneOggi è arrivato un quesito: “Per i docenti con 18 ore settimanali le ore della 104 come vengono calcolate?”.

Il Ministero per la Pubblica amministrazione ha emanato una Circolare (n.8/2008) per disciplinare e ribadire quanto previsto dalla legge 104. Infatti, il personale del comparto scuola in possesso di certificazione di disabilità grave ha diritto a due ore di permesso giornaliero (diventa una se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) oppure a tre giorni di permesso lavorativo al mese.

Anche i dipendenti pubblico che assistono familiari con handicap grave possono fruire degli stessi permessi.

La legge 133/2008 contiene il limite di 18 ore mensili. Il Ministero ha precisato che tale limite si riferisce al caso in cui i tre giorni vengono frazionati in ore. Pertanto, il limite delle 18 ore si applica solo per i dipendenti pubblici che decidono di frazionare i tre giorni di permesso mensile. In questo caso, pero, il loro contratto deve già prevede  il frazionamento dei gironi di permesso in ore.

Quindi, anche il dipendente pubblico il cui orario di lavoro è superiore alle 18 ore può richiedere e fruire dei tre giorni di permesso per legge 104.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, inviala alla mail: esperto.informazioneoggi@gmail.com

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