La pensione anticipata prescinde dal requisito anagrafico e dà valore al mero requisito contributivo. Il sistema misto
La pensione anticipata è il trattamento che consente ai lavoratori che hanno maturato il requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico, prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Come funziona il sistema misto?
Parlare di pensione anticipata non passa mai di moda, ed anche oggi dopo il superamento della fase sperimentale rappresentata da Quota 100 e l’applicazione di Quota 102 per il 2022. Ricordiamo infatti che chi nel 2022 avrà almeno 64 anni di età e 38 di contributi potrà aver diritto alla pensione anticipata con la cd. Quota 102. Essa è stata prevista dalla legge di Bilancio come “ponte” a seguito appunto della fine dell’esperimento Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) a fine 2021. Abbiamo spiegato in un precedente articolo come funziona la pensione anticipata con il sistema contributivo senza requisito dell’età.
Tuttavia qui vogliamo parlare in particolare di un meccanismo diverso, appunto la cd. pensione anticipata, vale a dire il trattamento previdenziale che può essere incassato indipendentemente dall’età anagrafica, da parte dei lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria.
Fino al 31 dicembre 2026 i requisiti impongono un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Vediamo di seguito qualche ulteriore dettaglio in materia e soffermiamoci sulla pensione anticipata nel sistema misto.
La pensione anticipata consiste nel trattamento pensionistico versato dall’INPS a favore dei lavoratori iscritti:
Detto trattamento può essere ottenuto al perfezionamento del mero requisito contributivo, al di là dall’età anagrafica del percettore. La pensione anticipata è stata varata dal primo gennaio 2012 con la legge Fornero (art. 24), in sostituzione dallo stesso anno della pensione di anzianità.
Per quanto riguarda il meccanismo della pensione anticipata con il sistema misto, precisiamo quanto segue:
In considerazione della speranza di vita, in estrema sintesi la situazione è questa:
Tuttavia, le norme vigenti altresì dispongono che per chi ottiene i requisiti dal primo gennaio 2019, vale una finestra mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione, in misura corrispondente a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Inoltre, per quanto attiene alla contribuzione e ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a ogni titolo versata o accreditata verso l’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto).
Infine ricordiamo che, dal primo maggio 2017 l’art. 1 co. 199 della legge n. 232 del 2016 ha stabilito una riduzione del requisito contributivo a 41 anni, sia per gli uomini che per le donne che abbiano compiuto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che siano in alcune specifiche situazioni meritevoli di tutela ad hoc (cd. lavoratori precoci). Anche per essi valgono le regole in tema di sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita.
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