Pensione anticipata con sistema misto è penalizzante? La risposta e la formula di calcolo

La pensione anticipata prescinde dal requisito anagrafico e dà valore al mero requisito contributivo. Il sistema misto

 La pensione anticipata è il trattamento che consente ai lavoratori che hanno maturato il requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico, prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Come funziona il sistema misto?

Pensione anticipata con sistema misto è penalizzante
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 Parlare di pensione anticipata non passa mai di moda, ed anche oggi dopo il superamento della fase sperimentale rappresentata da Quota 100 e l’applicazione di Quota 102 per il 2022. Ricordiamo infatti che chi nel 2022 avrà almeno 64 anni di età e 38 di contributi potrà aver diritto alla pensione anticipata con la cd. Quota 102. Essa è stata prevista dalla legge di Bilancio come “ponte” a seguito appunto della fine dell’esperimento Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) a fine 2021. Abbiamo spiegato in un precedente articolo come funziona la pensione anticipata con il sistema contributivo senza requisito dell’età.

Tuttavia qui vogliamo parlare in particolare di un meccanismo diverso, appunto la cd. pensione anticipata, vale a dire il trattamento previdenziale che può essere incassato indipendentemente dall’età anagrafica, da parte dei lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria.

Fino al 31 dicembre 2026 i requisiti impongono un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Vediamo di seguito qualche ulteriore dettaglio in materia e soffermiamoci sulla pensione anticipata nel sistema misto.

Pensione anticipata: di che si tratta? I destinatari

La pensione anticipata consiste nel trattamento pensionistico versato dall’INPS a favore dei lavoratori iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata INPS;
  • alle forme sostitutive dell’AGO, come ad es. la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
  • alle forme esclusive dell’AGO, come ad es. le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità ecc.).

Detto trattamento può essere ottenuto al perfezionamento del mero requisito contributivo, al di là dall’età anagrafica del percettore. La pensione anticipata è stata varata dal primo gennaio 2012 con la legge Fornero (art. 24), in sostituzione dallo stesso anno della pensione di anzianità.

Pensione anticipata: come funziona il sistema misto? Caratteristiche generali

Per quanto riguarda il meccanismo della pensione anticipata con il sistema misto, precisiamo quanto segue:

  • verso i lavoratori e le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la prestazione può essere ottenuta, al di là dell’età anagrafica, al conseguimento dal primo gennaio 2012, di una anzianità contributiva corrispondente a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne;
  • I citati requisiti valgono indistintamente per i lavoratori dipendenti, gli autonomi e i lavoratori del settore pubblico;
  • Questi requisiti sono stati incrementati di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ancora innalzati di ulteriori 7 mesi, in riferimento alla cd. speranza di vita.

Il rilievo della speranza di vita nella maturazione del requisito dell’anzianità contributiva

In considerazione della speranza di vita, in estrema sintesi la situazione è questa:

  • dal primo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per aver accesso alla pensione anticipata è stato corrispondente a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne;
  • sospensione degli adeguamenti: dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 l’art. 15 del DL n. 4 del 2019 ha posto la sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita, con la conseguenza che il requisito contributivo permane invariato.

Tuttavia, le norme vigenti altresì dispongono che per chi ottiene i requisiti dal primo gennaio 2019, vale una finestra mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione, in misura corrispondente a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Inoltre, per quanto attiene alla contribuzione e ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a ogni titolo versata o accreditata verso l’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto).

Infine ricordiamo che, dal primo maggio 2017 l’art. 1 co. 199 della legge n. 232 del 2016 ha stabilito una riduzione del requisito contributivo a 41 anni, sia per gli uomini che per le donne che abbiano compiuto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che siano in alcune specifiche situazioni meritevoli di tutela ad hoc (cd. lavoratori precoci). Anche per essi valgono le regole in tema di sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita.

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