Non più revoca della pensione invalidi, assegno sociale e NASPI, lo dice l’INPS

Per una determinata categoria di soggetti non più revoca della pensione invalidi, assegno sociale, pensione sociale e NASPI

L’INPS recepisce la sentenza della Corte Costituzione n. 137 del 25 maggio 2021 che detta l’illegittimità costituzionale della legge n. 92 dell’art. 2, commi 58 e 61 in merito alla revoca delle prestazioni economiche della pensione invalidi civili, l’assegno sociale e l’indennità di disoccupazione (NASPI) e  pensione sociale.

Non più revoca della pensione invalidi, assegno sociale e NASPI, lo dice l'INPS
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Con il messaggio n. 1197 del 16 marzo 2022, l’Istituto fornisce le istruzioni operative per le nuove disposizioni, sull’illegittima della revoca delle prestazioni economiche, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

INPS: non più revoca dell’assegno di invalidità e altro

Nella messaggio dell’INPS si legge che: “la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura […] può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”; inoltre, la Corte ha affermato che: “L’illegittimità della revoca, infatti, deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati”.

In merito a tale pronuncia, deve ritenersi l’efficacia retroattiva di illegittimità costituzionale. Pertanto, l’Istituto in merito alla norma in oggetto, non procederà più alla revoca dei trattamenti previdenziali e assistenziali nei confronti dei soggetti condannati, anche se la sentenza è passata in giudicato per i reati della norma sopra citata, anche considerando che scontato la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Nello specifico, sono incluse tra le misure alternative, quelle di seguito elencate:

a) l’affidamento in prova al servizio sociale (legge n. 354 del 26 luglio 1975, art. 47, di seguito “ordinamento penitenziario”);

b) le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art. 47-quater dell’ordinamento penitenziario);

c) la detenzione domiciliare (art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario), trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione, preso in considerazione in particolare modo dalla stessa sentenza n. 137 del 2021 della Corte Costituzionale;

d) la detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi (art. 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario) introdotta dalla legge 8 marzo 2001, n. 40, e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;

e) la liberazione anticipata, prevista dall’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario e, teoricamente, inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;

f) le misure adottate durante l’emergenza epidemiologica ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

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