Pensione anticipata per i nati nel 1958: novità INPS anche sul TFR o TFS

L’INPS avvisa i lavoratori nati nel 1958 come accedere alla pensione anticipata e i requisiti richiesti, con particolare attenzione sul requisito contributivo.

L’Istituto con la circolare n. 38 del 8 marzo 2022 ha chiarito le ultime disposizioni sulla nuova pensione anticipata “Quota 102”. La circolare INPS illustra la nuova forma pensionistica introdotta con la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 87, legge 234 del 2021).

Pensione anticipata per i nati nel 1958 novità INPS
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La pensione anticipata Quota 102, prevista solo nel 2022, prevede un requisito anagrafico di 64 anni e un requisito contributivo di 38 anni di contributi. Una prestazione che sostituisce la precedente Quota 100 (62 anni e 38 anni di contributi). In effetti, la nuova misura investe i lavoratori che sono nati nel 1958 e hanno perfezionato 38 anni di contributi nell’anno 2022. Precisiamo, inoltre, che il nostro sistema previdenziale permette di andare in pensione a 57 anni con e senza legge 104.

Pensione anticipata Quota 102: contributi e limiti

Resta confermato il divieto di cumulo con i redditi di lavoro autonomo o dipendente. Esiste un’eccezione che prevede il lavoro autonomo occasionale con un limite di reddito complessino di 5.000 euro annui. Ricordiamo, che in questi casi esiste l’obbligo dichiarativo.

Confermate anche le finestre mobili di sei mesi per i lavoratori del pubblico impiego e di tre mesi per i lavoratori del settore privato. La finestra parte dalla maturazione dei requisiti. Ad esempio, un lavoratore che hanno maturato i requisiti (anagrafico e contributivo) entro  il 15 gennaio 2022 riceverà il primo rateo pensionistico il primo maggio 2022.

Invece, nel comparto scuola, la finestra mobile coincide sempre con il primo settembre (inizio anno scolastico).

Cristallizzazione del diritto

Confermato anche la cristallizzazione del diritto, secondo il quale chi matura i requisiti per accedere alla pensione anticipata Quota 102 nel 2022, può accedere alla misura anche in un momento successivo. Ad esempio, chi matura entrambi i requisiti nel 2022, e non ha intenzione di uscire dal lavoro nell’anno in corso, può tranquillamente accedere alla pensione nel 2023 o 2024. Il diritto alla pensione si cristallizza e non si perde, lo stesso è per coloro che nell’anno 2021 hanno maturato il diritto alla Quota 101.

Inoltre, è valido il raggiungimento dei 38 anni di contributi con il riscatto contributivo, anche se presentata dopo il 31 dicembre 2022. Per capire come funziona, ecco un esempio pratico: un lavoratore nato nel 1958 al 31 dicembre 2022 ha maturato 35 anni di contributi e può riscattare il periodo della laurea di tre anni, anche nel 2023. Pertanto, maturerà i contributi per la Quota 102, anche retroattivamente.

Precisiamo che sono validi tutti i contributi versati a qualsiasi titolo (obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi, eccetera) per il raggiungimento del requisito contributivo di 38 anni.

TFR o TFS per i pensionati Quota 102

In riferimento alla cosiddetta “buonuscita” per i lavoratori del pubblico impiego resta in atto il differimento dei termini di pagamento. Nello specifico, percepiscono il TFS o TFR nel fattore temporale che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro ma solo al raggiungimento dei seguenti requisiti:

a) dodici mesi dal raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni);

b) ventiquattro mesi dal raggiungimento della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Il periodo di attesa per il pagamento potrebbe diminuire, qualora, nel corso dei dodici mesi, si raggiunge l’età di 67 anni (età pensionabile nel 2022).

Ricordiamo che è sempre possibile chiedere il prestito agevolato previsto nel decreto legge n. 4/2019 fino al massimo di 45.000 euro.

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