Un diritto spesso trascurato può trasformarsi in una sorpresa amara per molti lavoratori pubblici.
Ogni anno molti lavoratori si promettono di prendersi finalmente qualche giorno di pausa, ma spesso accade il contrario. Riunioni improvvise, carenze di organico, colleghi assenti e scadenze inderogabili rendono impossibile staccare. Così le ferie restano lì, accumulate come un credito invisibile, con l’idea che prima o poi arriverà il momento giusto per utilizzarle.

Il problema si manifesta quando il servizio volge al termine e il lavoratore, al momento della liquidazione finale, scopre che le settimane di riposo non utilizzate non compaiono da nessuna parte. Giorni sacrificati per esigenze di ufficio sembrano svanire, senza alcuna compensazione. Non è una situazione rara, e lascia molti dipendenti pubblici con la sensazione di aver perso qualcosa di irrinunciabile.
Indennità sostitutiva per le ferie non godute
Il principio di partenza è chiaro: la normativa vieta, di regola, la monetizzazione delle ferie. La Costituzione e i contratti collettivi riconoscono al lavoratore il diritto irrinunciabile al riposo annuale. Tuttavia, la giurisprudenza ha più volte stabilito che quando le ferie non possono essere fruite per motivi non imputabili al dipendente – come malattie lunghe, esigenze di servizio inderogabili o impedimenti organizzativi interni – scatta il diritto a una indennità sostitutiva per ferie non godute.

Per accedere a questo diritto il percorso non è automatico. Alla cessazione del servizio, l’ufficio del personale contabilizza i giorni residui. Spetta poi al dipendente presentare una richiesta scritta, allegando documenti che provino l’impossibilità del godimento: certificati medici, ordini di servizio, note interne. Se la domanda viene accolta, l’indennità viene liquidata in busta paga come voce separata, pari alla normale retribuzione dei giorni maturati.
E se la richiesta è respinta? In quel caso il lavoratore può inoltrare una diffida formale tramite raccomandata o Pec, o ricorrere al giudice del lavoro. Non di rado, il contenzioso finisce in tribunale. Le statistiche parlano chiaro: nella quasi totalità delle controversie, oltre il 95%, i giudici riconoscono la spettanza dell’indennità sostitutiva.
Non sempre però la somma è dovuta. Se il dipendente ha avuto la possibilità concreta di utilizzare le ferie e ha scelto deliberatamente di non farlo, nessun indennizzo può essere richiesto. È l’amministrazione a dover dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di usufruire del riposo, informandolo chiaramente e per tempo.
Il moltiplicarsi delle cause dipende soprattutto dal cronico sotto-organico delle Pubbliche Amministrazioni. In molti uffici le ferie diventano impraticabili per ragioni operative, e il problema esplode al momento della cessazione dal servizio. La conseguenza è duplice: da un lato i lavoratori costretti a difendere un diritto fondamentale, dall’altro lo Stato che si trova a pagare milioni di euro in indennizzi.