Per aprire un’attività commerciale la legge prescrive il possesso di specifici requisiti morali. Analizziamoli e scopriamo quali sono le limitazioni imposte.
Chi intende iniziare un’attività commerciale di vendita e somministrazione deve soddisfare tutti i presupposti morali indicati dalla normativa di riferimento, contenuta nel Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010.
In particolare, l’art. 71, comma 1, del Decreto stabilisce che lo svolgimento di attività commerciale è precluso ai soggetti che:
In Redazione è giunto il seguente quesito:
“Salve, sono invalido al 100% con Legge 104, art. 3, comma 3, e inabile totale al lavoro. Potrei, però, lavorare da casa aprendo un e-commerce. Per aprire la partita IVA, mi hanno chiesto se avessi la fedina penale sporca. Ho una sentenza di un anno di reclusione, risalente al 2014 e, dunque, non possono aprire l’e-commerce. Come potrei fare? Grazie“.
Il Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 prevede che, per l’esercizio di un’attività commerciale di vendita o somministrazione, devono possedere specifici requisiti morali, nel caso di società, il legale rappresentate e la persona che svolge l’attività commerciale oppure, nel caso di impresa individuale, il titolare e il soggetto preposto all’attività di vendita o somministrazione.
Oltre alle ipotesi descritte in precedenza, non possono esercitare un’attività commerciale di vendita o somministrazione chi ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti compiuti in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti, per reati relativi alla prevenzione dell’alcolismo, delle sostanze stupefacenti o psicotrope, del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine e per reati riguardanti infrazioni alle norme sui giochi.
Il nostro Lettore non ha, purtroppo, specificato il motivo per il quale è stato condannato ad un anno di reclusione e, dunque, non sappiamo se il suo caso rientra nelle categorie di reati elencati nel Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010.
In ogni caso, consigliamo di farsi assistere da un avvocato.
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