Vuoi lavorare da casa aprendo un’attività online? Forse non sei a conoscenza di queste fondamentali regole

Per aprire un’attività commerciale la legge prescrive il possesso di specifici requisiti morali. Analizziamoli e scopriamo quali sono le limitazioni imposte.

Chi intende iniziare un’attività commerciale di vendita e somministrazione deve soddisfare tutti i presupposti morali indicati dalla normativa di riferimento, contenuta nel Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010.

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Per svolgere un’attività commerciale bisogna possedere dei requisiti morali – informazioneoggi.it

In particolare, l’art. 71, comma 1, del Decreto stabilisce che lo svolgimento di attività commerciale è precluso ai soggetti che:

  • sono considerati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione);
  • hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni;
  • hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona compiuti con violenza, estorsione;
  • hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica;
  • hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti;
  • sono sottoposti a misure di prevenzione.

Requisiti morali per lo svolgimento di attività commerciale: chi deve possederli?

In Redazione è giunto il seguente quesito:

Salve, sono invalido al 100% con Legge 104, art. 3, comma 3, e inabile totale al lavoro. Potrei, però, lavorare da casa aprendo un e-commerce. Per aprire la partita IVA, mi hanno chiesto se avessi la fedina penale sporca. Ho una sentenza di un anno di reclusione, risalente al 2014 e, dunque, non possono aprire l’e-commerce. Come potrei fare? Grazie“.

Il Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 prevede che, per l’esercizio di un’attività commerciale di vendita o somministrazione, devono possedere specifici requisiti morali, nel caso di società, il legale rappresentate e la persona che svolge l’attività commerciale oppure, nel caso di impresa individuale, il titolare e il soggetto preposto all’attività di vendita o somministrazione.

Oltre alle ipotesi descritte in precedenza, non possono esercitare un’attività commerciale di vendita o somministrazione chi ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti compiuti in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti, per reati relativi alla prevenzione dell’alcolismo, delle sostanze stupefacenti o psicotrope, del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine e per reati riguardanti infrazioni alle norme sui giochi.

Il nostro Lettore non ha, purtroppo, specificato il motivo per il quale è stato condannato ad un anno di reclusione e, dunque, non sappiamo se il suo caso rientra nelle categorie di reati elencati nel Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010.

In ogni caso, consigliamo di farsi assistere da un avvocato.

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