SFL e obbligo di accettare il posto di lavoro, le nuove regole che non lasciano dubbi

Ci sono importanti novità che riguardano gli obblighi relativi all’accettazione di un’offerta di lavoro per coloro che percepiscono SFL.

I cittadini che percepiscono il Supporto formazione e il lavoro hanno l’obbligo di accettare l’offerta lavorativa che gli viene proposta. Ma cosa prevede esattamente la legge in merito a tale obbligo? E cosa succede se il cittadino non accetta l’offerta?

un'offerta di lavoro per coloro che percepiscono SFL.
Percettori SFL – InformazioneOggi.it

A partire da qualche settimana al posto del Reddito di cittadinanza ha preso il posto il Supporto per la formazione e il lavoro. Si tratta di un sostegno indirizzato in favore di coloro che in precedenza percepivano il reddito, ma che per lo Stato Italiano sono considerati “occupabili”. In favore di questa categoria di cittadini è disposto un percorso di formazione finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro della durata di 12 mesi.

Scopriamo in cosa consiste questa misura e come è possibile candidarsi alle offerte di lavoro.

SFL è obbligo di accettare il posto di lavoro: ecco cosa dice la legge

A partire dal primo settembre 2023, è attiva la misura conosciuta come Supporto per la formazione e il lavoro. Questa misura è indirizzata in favore di coloro che percepivano il reddito di cittadinanza ma che per lo Stato sono considerati occupabili.

Utilizzando le piattaforme SIISL tutti i cittadini interessati hanno la possibilità di aderire ad uno dei percorsi di formazione finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, i soggetti interessati possono anche candidarsi alle offerte di lavoro presenti sulla piattaforma.

Scopriamo in quali casi scatta l’obbligo di accettare l’offerta di lavoro e cosa accade in caso di rifiuto.

Il percettore di reddito di cittadinanza ha la possibilità di decidere di candidarsi ad una delle offerte presenti sulla piattaforma oppure attendere di essere convocato sempre tramite la piattaforma.

In ogni caso, la misura SFL prevede il riconoscimento di un’indennità economica del valore di €350 al mese erogata solo se si partecipa ad un’attività formativa.

Cosa succede in caso di rifiuto

Lo scopo dell’attività è quella di fornire alle persone una formazione che gli permetta di essere appetibili sul mercato del lavoro. Nel caso in cui il percettore dovesse ricevere un’offerta di lavoro, la disciplina prevede l’obbligo di accettare tale proposta se questa è congrua.

Per poter definire un’offerta di lavoro congrua è necessario rifarsi alle regole del Decreto lavoro convertito in legge elettorale. Esse prevedono un contratto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e una retribuzione che non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi nazionali.

È da considerarsi adeguato l’offerta di lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale oppure a tempo determinato, purché disti non oltre 80 km dal domicilio.

Nel caso in cui l’offerta di lavoro arrivi ad un soggetto che appartiene ad un nucleo familiare con figli under 14, la legge stabilisce l’obbligo di accettare il contratto anche a tempo indeterminato solo se il luogo dell’impiego dista entro 80 km dal domicilio e purché non siano necessari più di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, per raggiungere il luogo di lavoro.

In caso di mancata accettazione di una proposta di lavoro proveniente della piattaforma è prevista la sospensione dell’indennità per lo stesso periodo della durata del contratto al quale si è deciso di rifiutare.

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