Rottamazione, se la domanda è stata inviata c’è modo per ripensarci?

L’adesione alla rottamazione quater non è definitiva. Il contribuente può tornare sui propri passi, vediamo come.

Lo scorso 30 giugno è stato l’ultimo giorno per l’adesione alla definizione agevolata i cui termini sono stati indicati dalla Legge di Bilancio 2023.

rottamazione quater come ripensarci
Si può rinunciare alla rottamazione quater? – Informazioneoggi.it

Il Governo Meloni ha concesso ai debitori una rottamazione quater per le cartelle assegnate all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023. La tregua permetterà a tanti contribuenti di pagare unicamente la quota capitale del debito e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica senza dover corrispondere gli interessi né sanzioni o interessi di aggio.

Un’opportunità unica se sommata alla possibilità di rateizzare la somma da versare in diciotto rate (cinque anni) nella misura del 10% per le prime due rate e del 5% per le rate successive con un tasso del 2% annuo. Tantissimi contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata inviando domanda entro il 30 giugno 2023. Entro il 30 settembre l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’accettazione totale o parziale della richiesta oppure il suo rigetto. Una volta avuta la certezza di essere tra i beneficiari della rottamazione, il contribuente dovrà pagare le prime due rate entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Cosa fare se si pensa di non riuscire a pagare le rate dopo l’adesione alla rottamazione

Le prime due rate hanno un importo maggiore rispetto alle successive. E se non corrisposte decadrà immediatamente la rottamazione. Il contribuente che salta anche solo una rata, infatti, uscirà dalla definizione agevolata e dovrà corrispondere in altro modo l’intera somma all’Agenzia delle Entrate.

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Ecco il trucco per evitare la rottamazione quater – Informazioneoggi.it

Chi ha debiti molto alti si troverà con un’uscita economica onerosa. Poniamo il caso di una cartella da 50 mila euro. In soli due mesi si dovranno corrispondere 10 mila euro. Eppure la domanda di adesione è già stata inoltrata e dunque l’importo va pagato. Esiste una via di uscita se già si ha la consapevolezza di non poter corrispondere quanto dovuto?

Per rispondere occorre tener conto che una volta inviata la domanda il cittadino potrà beneficiare degli effetti della misura. Parliamo, ad esempio, della sospensione dei pignoramenti o del blocco di altre procedure esecutive.

La rottamazione, infatti, diventa definitiva dopo il pagamento della prima rata o di quella unica entro il 31 ottobre. Si può interrompere, comunque, in ogni momento facendola decadere. Basterà, come detto, non pagare una rata per tornare sui propri passi e optare, ad esempio, per una rateizzazione ordinaria che prevederà un importo delle prime due rate più basso.

La rateizzazione concessa dall’AdE, infatti, permette di rateizzare importi sotto i 120 mila euro fino a 72 rate. La domanda si può inoltrare online utilizzando il servizio “Rateizza adesso” dopo essere entrati con le credenziali digitali nell’Area Riservata del portale ageziadelleentrateriscossione.gov.it.

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