Certificazione energetica e APE: in questi casi non è necessario presentare l’attestato

L’Attestato di Prestazione Energetica obbligatorio non è richiesto in tutte le compravendite e ristrutturazioni. Scopriamo gli immobili esenti.

Il proprietario di un immobile deve produrre l’APE (DL 19 agosto 2005 numero 192) in caso di vendita o trasferimento di immobili a titolo gratuito.

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APE cos’è e chi deve presentarlo – Informazioneoggi.it

Nel momento della compravendita i proprietari di una casa devono presentare l’Attestato di Prestazione Energetica ossia il documento che riassume le performance energetiche dell’edificio. L’obbligo vige sia in caso di interventi di ristrutturazione riguardanti più del 25% della superficie dell’immobile sia nuove costruzioni.

La classe energetica viene calcolata su una scala che va da un punteggio massimo di A4 fino al punteggio minimo G. Più è bassa la lettere associata all’edificio maggiore sarà il consumo energetico. La normativa prevede, poi, delle esenzioni.

APE e certificazione energetica, i casi di esenzione

Il certificato energetico viene redatto da un tecnico abilitato dopo aver effettuato un sopralluogo in modo tale da verificare la costruzione dell’edificio da un punto di vista dell’isolamento termico e del consumo energetico. Come detto l’APE dovrà essere presentato in caso di

  • edifici di nuova costruzione e sottoposti a demolizione/ricostruzione,
  • edifici esistenti con compravendita o nuovo contratto di locazione,
  • lavori di ristrutturazione importante.
APE certificato energetico chi non deve presentarlo
APE i casi di esenzione – Informazioneoggi.it

Sono esenti dalla presentazione alcune tipologie di immobili ossia

  • le strutture agricole, industriali e artigianali,
  • i fabbricati isolati con superficie sotto i 50 metri quadrati,
  • garage e box,
  • luoghi di culto ed edifici di valore artistico o storico da restaurare,
  • edifici non residenziali con locali climatizzati,
  • edifici registrati come beni paesaggistici e culturali,
  • costruzioni per le quali è previsto risanamento sulla base del piano urbanistico,
  • edifici con impianti produttivi installati internamente.

L’APE vale dieci anni e riguarda sia i condomini che le singole unità immobiliari. Il certificato dovrà essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifica la classe energetica dell’edificio o dell’abitazione (ad esempio la sostituzione del portone di ingresso, la posa del cappotto termico, il rifacimento del vespaio, l’installazione di una nuova pompa di calore…).

Il documento dovrà contenere

  • la prestazione energetica globale con energia primaria totale e non rinnovabile.
  • gli indici di prestazione energetica parziale, globale e della classe energetica,
  • gli interventi da realizzare,
  • i consumi energetici,
  • le emissioni di energia esportata e anidride carbonica.

Qualora dovessero essere rilevati degli inadempimenti, gli interessati dovranno pagare importanti sanzioni. Gli importi vanno

  • da 700 a 4.200 euro per il certificatore,
  • da 3 mila a 18 mila euro per il costruttore,
  • da 1.000 a 6 mila euro per il direttore dei lavori,
  • da 500 a 3 mila euro per il venditore che omette i parametri energetici sull’annuncio di un immobile.

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