Sconto in fattura e detrazione al 50%: tra errori e dubbi sveliamo qualche segreto

Siamo pronti per svelare alcuni aspetti dello sconto in fattura e della detrazione al 50% del Bonus ristrutturazione che tanti contribuenti ignorano.

Due strumenti connessi ai Bonus edilizi da approfondire per evitare di commettere fatali errori e sciogliere dei dubbi.

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InformazioneOggi.it

Il Decreto Rilancio ha introdotto la cessione del credito e lo sconto in fattura con riferimento ai Bonus edilizi. Strumenti che sono andati ad affiancarsi alla detrazione. Lo sconto in fattura è una modalità di rimborso che permette di ottenere uno sconto di pari importo direttamente nella fattura del fornitore. L’immediatezza del risparmio è l’aspetto che rende questa strada più appetibile rispetto la detrazione che prevede il rimborso da spalmare in più anni a seconda del Bonus edilizio utilizzato. L’azienda – nel caso dello sconto in fattura – anticipa al cliente in una sola volta la somma detraibile dalle imposte indispensabile per la copertura delle spese dell’intervento edile da effettuare.

L’attenzione in entrambe le procedure deve essere massima per non rischiare la perdita delle agevolazioni. C’è un caso specifico, però, in cui un errore non comporta rischi di rimanere senza Bonus. Molti contribuenti lo ignorano, ma l’impresa può non indicare lo sconto in fattura sia nella fattura emessa a saldo che in quella di acconto.  È l’Agenzia delle Entrate a specificare le conseguenze per gli errori commessi nelle fatture.

Sconto in fattura, l’errore ammesso che non fa perdere i Bonus

Il caso in questione ha come protagonista un’impresa che ha indicato lo sconto in fattura solamente nella fattura emessa a saldo ma non in quella di acconto. Il dubbio è se c’è il rischio di perdita dei Bonus edilizi – tra cui il Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate fornisce adeguate spiegazioni nella risposta 238 del 2023. L’esempio prende come riferimento la fornitura di sistemi di climatizzazione e di impianti fotovoltaici per cui spetta l’agevolazione del 50%. Il fornitore ha effettuato lo sconto in fattura al cliente ma solamente nella fattura a saldo. L’impresa ha domandato, dunque, all’AdE cosa comporta questa dimenticanza nella fattura di acconto.

Lo sconto è stato praticato, il credito può essere ugualmente ceduto nonostante l’imprecisione? L’errore non ha prodotto minor gettito al Fisco e non ha nemmeno ostacolato gli abituali controlli dell’Erario stesso. Ipotesi del fornitore, dunque, è che lo strumento dello sconto in fattura si possa utilizzare eventualmente correggendo l’errore formale tramite invio di una Pec – Posta Elettronica Certificata.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è articolata in due parti, una prima più generica e una seconda specifica del caso. L’AdE ricorda che l’impresa ha il compito di indicare la scelta dello sconto in fattura in entrambe le fatture, quella di acconto prima e di saldo poi (circolare 19/E/2022. Se così non fosse il committente dei lavori non potrà beneficiare dello sconto ma solamente della detrazione fiscale. Sembrerebbe, dunque, impossibile per l’impresa poter cedere il credito relativo allo sconto praticato in caso di errore.

L’AdE si collega, poi, al riferimento alla Pec dell’impresa fornitrice. L’invio dell’email certificata è previsto unicamente per annullare l’invio della comunicazione qualora si rilevassero errori formali o sostanziali. Come si ripercuote tutto questo nel caso specifico?

Avendo il Fisco accertato che

  • sia la fattura di acconto che quella del saldo riportano il progetto oggetto del contratto tra committente e impresa nonché l’immobile oggetto di ristrutturazione,
  • lo sconto effettuato è pari alla detrazione ammessa per gli interventi da portare a termine (fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici,

nonostante l’errore è possibile applicare lo sconto in fattura (o la cessione del credito). Questo perché ricorrono tutti gli altri presupposti ossia

  • lo sconto è stato concordato tramite contratto,
  • il contratto definisce le modalità di fatturazione degli importi corrisposti,
  • le somme corrisposte sono coerenti secondo quanto riscontrato dall’esame dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.

Sì allo sconto anche in presenza dell’errore, dunque, ma solo se un’ultima condizione è soddisfatta. Il committente non dovrà aver fruito direttamente della detrazione fiscale e dovrà poterlo dimostrare senza provocare anomalie.

E adesso una puntualizzazione sulla detrazione del 50%

Dopo aver approfondito un aspetto importante poco noto dello sconto in fattura passiamo ad una puntualizzazione sulla detrazione del 50% relativa al Bonus ristrutturazione. L’AdE comunica chi ha diritto alla detrazione delle rate residue in seguito alla cessazione del contratto.

Il caso è quello di un comodatario di un immobile che ha pagato la ristrutturazione usufruendo del Bonus apposito con detrazione del 50% recuperando tre delle dieci annualità. Qualora il comodato dovesse finire prima dei dieci anni le quote restanti si potrebbero recuperare?

La cessazione della detenzione non determina il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora usufruite – spiega l’AdE. Significa che il comodatario potrà continuare a portare in detrazione le sette rate mancanti con il modello 730 negli anni successivi riportando la spesa sostenuta e il numero della rata corrispondente.

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