Esenzione ticket sanitario solo per disoccupati, i giudici mettono fine alla discriminazione

Grazie all’esenzione del ticket sanitario, si può fruire di visite e prestazioni mediche in maniera gratuita. Ma vale per tutti?

L’esenzione del ticket sanitario è un beneficio spettante solo a determinate categorie di persone.

esenzione ticket sanitario
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Si tratta, senza dubbio, di un riconoscimento importantissimo, che permette la piena tutela del diritto alla salute. Nello specifico, l’agevolazione è prevista in base alla valutazione dei seguenti parametri: reddito, età, condizione sociale, patologie possedute, invalidità civile, ipotesi particolari (come gravidanza e prevenzione oncologica).

Analizziamo, dunque, quali sono gli specifici casi che consentono di richiedere l’esenzione dal ticket sanitario ed analizziamo un’importante decisione del Consiglio di Stato, partendo dal quesito di una nostra Lettrice.

Esenzione ticket sanitario: quando richiederlo?

Le casistiche per le quali si può presentare richiesta per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario sono tassativamente indicate dalla normativa legislativa di riferimento. Nel dettaglio:

  • malattie croniche e rare. L’elenco dettagliato delle patologie croniche che consentono di fruire del beneficio è indicato nell’Allegato 8 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017. Le malattie rare, invece, sono specificate nel Decreto Legislativo 124/1998 e contenute nell’Allegato 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017. Al riguardo, leggi il seguente articolo: “Esenzione ticket per malattie croniche: quando il colesterolo garantisce l’accesso all’agevolazione“;
  • diagnosi precoce dei tumori. Attenzione perché non tutte le diagnosi permettono di usufruire dell’esonero, ma soltanto quelle più frequenti, come pap test, esame mammografico e colonscopia;
  • invalidità. L’esenzione per gli invalidi è legata al grado di invalidità, che deve essere accertato dalla Commissione medica dell’ASL;
  • gravidanza;
  • reddito.

I codici legati ai requisiti reddituali

Una particolare categoria è quella dei beneficiari per reddito. In particolare, l’esonero riguarda i seguenti soggetti:

  • codice E01. Individua i cittadini con meno di 6 anni e quelli over 65, che appartengono ad un nucleo familiare con un reddito non maggiore di 36.151,98 euro annui;
  • codice E02. Si riferisce a disoccupati e familiari a carico, con un reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro (o a 11.362,05 euro, con coniuge a carico). A questa cifra, poi, si aggiungono 516,46 euro per ciascun figlio a carico;
  • codice E03. Riguarda i titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico;
  • codice E04. Si applica per i percettori di pensione minima over 60 anni e familiari a carico. In tal caso, valgono i limiti reddituali previsti per il codice E02;
  • ex pazienti COVID. Questa speciale categoria è stata inserita dall’ 27 del Decreto Sostegni bis e consente a coloro che, durante la malattia, sono stati ricoverati, di usufruire di prestazioni mediche gratuite per i successivi 2 anni.

Non perdere il seguente approfondimento: “Esenzione ticket per invalidità e reddito: facciamo chiarezza, non sempre è possibile“.

Che differenza c’è tra “disoccupati” e “inoccupati” per il diritto all’esenzione del ticket sanitario?

Una nostra Lettrice ci ha inviato il seguente quesito:

Buongiorno, ho 64 anni e percepisco come reddito personale solo una reversibilità di importo al minimo. Sono iscritta al collocamento come disoccupata. Mi spetta l’esenzione ticket, visto che, con me, vive mia figlia che lavora e presenta il 730 autonomamente? Grazie.”

Per rispondere al dubbio della Lettrice, richiamiamo il parere del Consiglio di Stato del 13 luglio 2022, che ha chiarito la differenziazione tra “disoccupati” e “inoccupati” ai fini del riconoscimento dell’esonero dal pagamento del ticket sanitario.

In particolare, il codice E02 fa riferimento alla disoccupazione, quale requisito per ottenere il beneficio. Il Ministero della Salute, dunque, ha chiesto chiarimenti alle Regioni circa l’applicazione di tale criterio. Soltanto cinque Regioni (Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Lombardia e Toscana) hanno dichiarato di escludere gli inoccupati dai titolari dell’agevolazione.

La Lombardia, al contrario, ha indicato una serie di pronunce giurisprudenziali, che equiparano, in tal senso, i disoccupati e gli inoccupati. Ad esempio, la sentenza della Sezione Lavoro n. 1626/ 2018 della Corte di Appello di Milano si rifà al principio espresso anche dal Tribunale di Roma e di Brescia, per il quale non esisterebbe alcun tipo di differenziazione tra le due categorie.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1268 del 13 luglio 2022, ha specificato che, con l’entrata in vigore del D.lgs. 150/2015, è stata abrogata la norma che distingueva tra “disoccupati” e “inoccupati”.

La nota prot. U 0010055 del 16/11/21 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inoltre, ribadisce che: “la condizione di disoccupazione ha carattere generale e comprende sia coloro che hanno perso per qualsiasi causa un rapporto di lavoro subordinato o autonomo che coloro che non hanno mai intrapreso un’attività lavorativa. Ciò che, infatti, rileva è esclusivamente l’essere privi di impiego unitamente alla disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa”.

Per il Consiglio di Stato, infatti, va inteso genericamente come disoccupato chiunque sia privo di lavoro, indipendentemente dalla circostanza che abbia svolto, in passato, una qualsiasi attività professionale.

Di conseguenza, tutte le Regioni dovranno conformarsi alla decisione dei giudici e non potranno più negare il rilascio del codice E02 agli inoccupati. Gli interessati, dunque, possono presentare richiesta di esenzione.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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