Accertamento dell’handicap per riconoscimento della Legge 104: la guida per evitare errori

Le tutele della Legge 104 presuppongono un accertamento dell’handicap prima di essere concesse. Scopriamo la procedura da seguire.

L’Italia può vantarsi di essere stata una delle prime nazioni europee a ideare una legislazione volta a garantire i diritti delle persone con handicap.

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Si chiama Legge 104 ed è la normativa disciplinante le misure dedicate alle persone con un handicap riconosciuto. Parliamo di soggetti con minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali che influiscono negativamente sulle relazioni sociali, sulla vita lavorativa e sulla capacità di apprendimento. Le tutele della Legge 104 prevedono benefici e agevolazioni volte a sostenere coloro che presentano un grave handicap riconosciuto da una Commissione medica INPS. Tra le misure citiamo i permessi di lavoro di tre giorni, la contribuzione previdenziale figurativa, l’orario più leggero, la sede di lavoro più vicina alla propria residenza e poi diverse esenzioni. Tutte agevolazioni che garantiscono flessibilità e pongono al centro la persona con handicap nonché le sue esigenze per consentire lo svolgimento di una vita normale senza rinunciare ad un’occupazione o alla tranquillità economica.

Per poter usufruire dei benefici occorrerà partire dall’accertamento dell’handicap. Vediamo come procedere passo dopo passo.

Accertamento dell’handicap per Legge 104: la procedura

Il primo passo per la persona con handicap (al momento ancora presunto) è presentare una domanda all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale completa del certificato medico rilasciato dal medico curante (o specialista della patologia o medico di patronato) appartenente al Sistema Sanitario Nazionale. La validità del certificato è di 90 giorni, di conseguenza la presentazione dell’istanza dovrà avvenire entro questo arco temporale. L’invio della domanda sarà necessariamente telematico. Una volta ricevuta la richiesta, l’INPS contatterà il cittadino per comunicare giorno, orario e luogo della visita medica.

Parliamo di una visita di accertamento eseguita da una Commissione ASL e da un medico INPS. La documentazione presentata dal richiedente il riconoscimento dell’handicap verrà analizzata nel dettaglio e al termine della valutazione la Commissione redigerà un verbale che dovrà essere vidimato dal Dirigente medico-legale presso la sede dell’ente previdenziale competente del territorio.

Modulistica e visita domiciliare, cosa sapere

L’invio della certificazione non corrisponde all’invio dell’istanza. Ci sono due moduli da compilare. Il primo riguarda la presentazione vera e propria della domanda ed è reperibile sul portale dell’INPS oppure presso una sede Inca. Il secondo è in possesso dei medici che dovranno provvedere con la compilazione della certificazione sanitaria e l’invio telematico del documento all’INPS. Il dottore curante, dunque, procederà con l’invio del certificato ma compito del cittadino sarà quello di inoltrare la domanda di riconoscimento dell’handicap in autonomia. Due moduli ed entrambi andranno consegnati per avviare l’iter di accertamento.

Con riferimento alla visita ricordiamo che qualora la persona disabile non risultasse trasportabile, allora si potrebbe richiedere la visita domiciliare. La Commissione si recherà a casa del richiedente per stilare il verbale in cui si leggerà l’accertamento del diritto alla Legge 104 o meno. Una puntualizzazione molto importante. Legge 104 e invalidità civile non sono la stessa cosa. Ottenere il riconoscimento di una misura non significa avere automaticamente anche l’altra.

Chiusa la breve parentesi, ritorniamo al verbale della Commissione. Per garantire i benefici della 104 dovrà accertare l’handicap in situazione di gravità.

Puntualizzazioni sull’iter di accertamento dell’handicap

Le persone con forme tumorali hanno diritto ad essere sottoposte all’accertamento sanitario entro quindici giorni dall’inoltro della domanda. In più, le ASL dovranno rilasciare una copia del verbale di visita prima della convalida da parte dell’ente della previdenza sociale in modo tale da accedere ai benefici. Le persone con sindrome di Down, invece, non hanno bisogno dell’accertamento ma solamente del riconoscimento della condizione di grave handicap rilasciata dal medico di famiglia.

Più volte abbiamo utilizzato il termine “gravità” o “grave”. Ebbene, sono considerate patologie invalidanti quelle specificate nel DL numero 278 del 2000.

  • Patologie acute o croniche che causano la perdita permanente o temporanea dell’autonomia personale, incluse le affezioni croniche di natura congenita, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, reumatica, neoplastica, psichiatrica, di carattere evolutivo, derivante da dipendenze o soggette a ricadute/riacutizzazioni periodiche,
  • le patologie acute o croniche che comportano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, strumentali oppure ematochimici,
  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva di un caregiver al trattamento sanitario.
  • le patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva collegate alla caratteristiche già presentate nei punti precedenti che comportano cura costante da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Accertamento con esito negativo, come procedere?

Può succedere che la Commissione non riconosca la presenza dell’handicap o rigetti la domanda. A questo punto il cittadino ha la possibilità di avanzare ricorso amministrativo oppure giurisdizionale. Si procede con il ricorso amministrativo qualora il verbale non sia stato rilasciato per motivi socio-economici e amministrativi. L’interessato potrà opporsi a provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici relativa ai requisiti reddituali oppure alle condizioni richiesta di cittadinanza o residenza. La presentazione del ricorso all’INPS potrà avvenire online accedendo al servizio dedicato (in alternativa ci si potrà rivolgere ai patronati).

Al ricorso giurisdizionale, invece, si ricorre in caso di mancato riconoscimento della percentuale di invalidità presunta in base alla patologia. L’iter prevede di conseguire l’Accertamento Tecnico Preventivo prima di esporre l’istanza al Giudice che emetterà la sentenza conclusiva.

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