Rettifica del modello 730, come comportarsi in caso di errori e omissioni

La rettifica del modello 730 è prevista qualora il contribuente si accorgesse di aver commesso errori oppure dimenticanze durante la compilazione.

Attenzione alla compilazione della dichiarazione dei redditi, basta poco per incorrere in sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrare.

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InformazioneOggi.it

Quando si parla di redditi e di dichiarazioni bisogna prestare molta attenzione. I cittadini hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i redditi percepiti durante l’anno e possono ottemperare a questo onere compilando il modello 730. Solitamente occorre aspettare l’arrivo del CUD per poi iniziare a pianificare l’inoltro della dichiarazione dei redditi. Le informazioni da inserire, però, non si limitano ai dettagli reddituali. I dati sono molteplici soprattutto se si ha intenzione di recuperare parte delle spese effettuate grazie alle detrazioni. Insomma, la compilazione può non rilevarsi semplice e può essere necessario l’aiuto di professionisti e operatori specializzati. Milioni di italiani si rivolgono ai CAF per la presentazione del 730 mentre il numero di chi procede in autonomia tramite prospetto precompilato è più esiguo. Il timore di commettere errori frena la tentazione di voler agire in autonomia. E a ragione oseremmo dire.

Se l’Agenzia delle Entrate dovesse rilevate incongruenze, omissioni, sbagli, il contribuente passerebbe dei guai poco piacevoli. Meglio evitare questa situazione e mettere tutto nelle mani di coloro che hanno maggiore competenza. Eppure anche in questo caso ci si potrebbe accorgere di aver fornito informazioni false oppure incomplete. Come procedere per salvare la circostanza?

Rettifica del modello 730, i passaggi da conoscere

In caso di errori è possibile procedere con la rettifica del modello 730. Innanzitutto specifichiamo che esiste un modello 730 rettificativo e uno integrativo. Il primo deve essere utilizzato qualora il contribuente dovesse riscontrare sbagli commessi da chi ha prestato assistenza fiscale. Dovrà comunicarlo il prima possibile in modo tale da consentire l’elaborazione del modello rettificativo.

Quello integrativo, invece, dovrà essere compilato accorgendosi di non aver dato tutte le informazioni necessarie da inserire nella dichiarazione dei redditi. In questo caso le modalità di integrazione sono differenti a seconda che la situazione dopo le variazioni sia favorevole o meno al contribuente. Iniziamo dal caso in cui comporti un maggior credito, un minor credito oppure un’imposta invariata.

Il contribuente potrà scegliere se presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 questa volta completo e corretto in ogni sua parte indicando il codice 1 nella casella 730 integrativo (all’interno del frontespizio). Il modello integrativo dovrà comunque essere presentato al CAF oppure ad un professionista abilitato esibendo la documentazione necessaria per la verifica della conformità dell’integrazione.

In alternativa, il cittadino può presentare un modello REDDITI Persone Fisiche 2023 utilizzando la differenza a credito e chiedendone il rimborso. L’invio dovrà avvenire entro il 30 novembre oppure entro il termine ultimo della presentazione del modello REDDITI Persone Fisiche 2024 o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di inoltro della dichiarazione dei redditi con omissioni.

Altri casi, altre procedure da seguire per la rettifica del modello 730

Passiamo ora all’integrazione dovuta qualora ci si rendesse conto di non aver comunicato ( o aver comunicato in modo errato) tutti i dati per permettere l’identificazione del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. Il contribuente dovrebbe presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 corretto. Il codice di riferimento è il numero 2.

Un terzo caso unisce i primi due. Il contribuente si accorge di aver comunicato erroneamente o di non aver fornito sia i dati del sostituto d’imposta sia gli elementi da indicare nel 730 con la conseguenza di avere un maggior credito, un minor debito oppure un’imposta invariata. Entro il 25 ottobre dovrà inviare una nuova dichiarazione utilizzando il Codice 3.

Scopriamo infine come procedere qualora le variazioni comportassero un minor credito o un maggiore debito. Occorrerà presentare il modello REDDITI Persone Fisiche 2023 entro il 30 novembre pagando, poi, la somma a debito dovuta più gli interessi legali e la sanzione prevista in misura ridotta grazie al ravvedimento operoso. In alternativa il cittadino potrebbe presentare il modello REDDITI entro il termine ultimo dell’anno successivo pagando contemporaneamente sanzioni, interessi e importo dovuto. Infine potrebbe attendere il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno di presentazione errata (sempre versando sanzioni, interessi e importo).

Un’ultima puntualizzazione. L’invio di una dichiarazione integrativa non sospende i rimborsi o le trattenute già calcolate con il primo modello 730.

Documentazione da presentare

Meglio evitare di dimenticare elementi e commettere errori allontanando il rischio di dover procedere con la rettifica del modello 730. È consigliabile, dunque, preparare per tempo e accuratamente i documenti da cui estrapolare le informazioni da inserire nella dichiarazione dei redditi. Parliamo del documento di identità del dichiarante e dei familiari a carico, delle tessere sanitarie, della copia della precedente dichiarazione dei redditi, dei dati identificativi del datore di lavoro, delle visure catastali di terreni e fabbricati di proprietà, dei contratti di canone di locazione e degli atti notarili per fabbricati o terreni acquistati.

Continuiamo con la Certificazione Unica, la documentazione sui redditi percepiti l’anno precedente, la documentazione sulle spese sanitarie da portare in detrazione, le spese veterinarie, funebri, d’istruzione, le spese sportive, per figli con disturbi dell’apprendimento, per pagamenti a case di riposo e le detrazioni legate a Bonus edilizi o di altra tipologia. Ogni spesa detraibile (l’elenco è molto lungo) dovrà essere correlata della copia della ricevuta fiscale, scontrino, fattura, per attestare l’avvenuto pagamento elettronico da parte del dichiarante.

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