Modello 730, chiarimenti sulla dichiarazione congiunta, rimborsi, trattenute e pagamenti

Non è mai troppo presto per interessarsi al modello 730. Presto si dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e l’Agenzia delle Entrate ha già fornito chiarimenti sulle novità 2023.

Lavoratori dipendenti e pensionati inviano il modello 730 per rendere noti all’AdE i redditi accumulati nell’anno precedente l’inoltro della dichiarazione.

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Tra pochi mesi si darà il via alla compilazione della dichiarazione dei redditi e i CAF inizieranno ad essere presi d’assalto. Dato che prima si procederà con l’obbligo prima si otterranno i soldi a credito è bene preparare per tempo la documentazione necessaria per stilare un modello 730 perfetto, senza errori e omissioni che potrebbero costare caro. Ricordiamo che quella dei Centri di Assistenza Fiscale non è l’unica strada percorribile. I contribuenti possono procedere con l’inoltro della dichiarazione in autonomia approfittando del modello precompilato (qui la guida alla compilazione) messo a disposizione del cittadino sul portale dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile dell’anno in corso. Si dovranno solamente controllare le informazioni già inserite che l’AdE estrapolerà dalle sue banche dati e modificare oppure aggiungere valori e info non rilevate oppure non corrette. Pochi passaggi e il gioco sarà fatto.

Chi non si fida e vuole evitare di commettere errori dovrà rivolgersi all’aiuto esterno sapendo in anticipo, però, cosa consegnare e cosa richiedere. Tanti sarebbero i dettagli da fornire sul modello 730. Oggi ci soffermeremo sulla dichiarazione congiunta, i rimborsi, le trattenute e i pagamenti.

Modello 730, cosa sapere della dichiarazione congiunta

Il modello 730 precompilato oppure ordinario può essere presentato da lavoratori e pensionati che hanno percepito nel 2022 redditi

  • da lavoro dipendente e redditi assimilati a quello di lavoro dipendente,
  • dei terreni o fabbricati,
  • di capitale,
  • di lavoro autonomo per i quali non è richiesta l’apertura della Partita IVA,
  • redditi diversi come di fabbricati e terreni situati all’estero,
  • redditi assoggettabili a tassazione separata (sezione II quadro D).

Se entrambi i coniugi presentano redditi presenti nell’elenco e nient’altro allora potranno procedere con la compilazione della dichiarazione congiunta. Tale soluzione non è concessa qualora si presentasse il modello 730 per conto di persone incapaci, includi i minori, e in caso di decesso di uno dei coniugi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Durante la compilazione occorrerà indicare come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta l’ente a cui si presenterà il 730 oppure quello scelto per effettuare i conguagli. Per quanto riguarda le schede dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF verranno inserite in due buste differenti. Su ogni busta occorrerà riportare i dati del coniuge che esprime la preferenza. In alternativa è utilizzabile, comunica l’AdE, una normale busta di corrispondenza scrivendoci sopra “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, il cognome e nome nonché il codice fiscale del contribuente. Pur non avendo inserito alcuna scelta la scheda dovrà comunque essere consegnata.

Rimborsi e trattenute in dichiarazione, cosa sapere

Una volta presentata la dichiarazione dei redditi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico dovrà procedere con l’erogazione dei rimborsi riguardanti l’IRPEF o la cedolare secca oppure trattenere le somme o le rate dovute a titolo di saldo e primo acconto dell’IRPEF e della cedolare secca. Dal conteggio del 730, infatti, il contribuente può risultare a credito – e dunque avere diritto ad un rimborso – oppure a debito – e dunque essere soggetto a trattenute direttamente in busta paga. Le trattenute possono verificarsi anche con riferimento alle addizionali regionali e comunali, all’acconto del 20% su specifici redditi soggetti a tassazione separata, all’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF. Non ci sarà alcun versamento di debito o ritiro del credito da parte del sostituto d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione dovesse risultare inferiore a 12 euro. 

Per quanto riguarda le tempistiche di rimborsi e trattenute occorre sapere che tutto dipenderà dal momento di invio della dichiarazione dei redditi. Generalmente i versamenti o le trattenute partono da luglio per i lavoratori dipendenti che hanno inoltrato il modello 730 entro la prima metà di giugno e da agosto per i pensionati che hanno rispettato questo primo termine ultimo. Ritardando con l’invio si allungheranno i tempi delle operazioni. Ricordiamo che in ogni caso la data finale concessa per la presentazione della dichiarazione è il 30 settembre. Chi aspetterà l’ultimo momento dovrà attendere novembre se non dicembre per recuperare il credito. A novembre verrà anche effettuata la trattenuta delle somme dovute come seconda rata o unica rata di acconto con riferimento all’IRPEF o alla cedolare secca. Volendo ridurre l’importo di tale pagamento, il contribuente dovrà comunicare la necessità al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre.

Debito o credito nel modello 730, la procedura

Nel caso in cui dal modello 730 risultasse un credito il rimborso verrà eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. L’erogazione potrà avvenire direttamente su conto bancario o postale avendo fornito il Codice IBAN oppure tramite titoli di credito a copertura emessi da Poste Italiane.  Emergendo un debito, invece, il CAF procederà con l’invio telematico del modello F24 all’Agenzia delle Entrate. In alternativa consegnerà il modello direttamente al contribuente che provvederà a pagarlo presso una banca convenzionata, un Ufficio Postale, un’agenzia di riscossione oppure telematicamente accedendo al portale dell’AdE.

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