Rivalutazione TFR, le quote di gennaio 2023: lavoratori pronti ad esultare?

Scopriamo i coefficienti di rivalutazione del TFR – Trattamento di Fine Rapporto – al 31 gennaio 2023 con regole di conteggio ed esempio. 

Anche il TFR è oggetto di rivalutazione all’inizio dell’anno proprio come le pensioni. Vediamo qual è la quota fissata nel 2023 in relazione alle somme accantonate al 31 dicembre 2022.

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Il Trattamento di Fine Rapporto è la prestazione economica che tutti i lavoratori dipendenti attendono nel momento in cui cessano l’attività lavorativa. L’attesa dei soldi spettanti di diritto ha tempistiche diverse legate principalmente al motivo dell’interruzione del rapporto lavorativo. Generalmente la causa più comune è il pensionamento. In questo caso si dovrà attendere circa un anno per ottenere la prestazione. Non dimentichiamo, però, che i lavoratori possono chiedere un anticipo del TFR per affrontare una spesa importante in mancanza di liquidità. Come i trattamenti pensionistici, anche il Tfr è oggetto di rivalutazione nel mese di gennaio.

Nello specifico, il coefficiente di rivalutazione viene applicato alle somme accantonate al 31 dicembre dell’anno precedente tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo definita dall’ISTAT FOI. Essendo tale indice pari a 118,3 punti a gennaio 2023 – e continua ad aumentare – il coefficiente è stato fissato a 0,188452.

Rivalutazione TFR a gennaio 2023, come si calcola

A partire dall’indice dei prezzi al consumo si calcola il coefficiente di rivalutazione della quota di Trattamento di Fine Rapporto accantonata durante gli anni lavorativi. Si tratta, come accennato, della somma di denaro che il dipendente accumula nella carriera lavorativa e che verrà erogata una volta cessato il rapporto di lavoro. La liquidazione avverrà in un’unica volta ma per somme superiori a 50 mila euro l’erogazione prevederà due rate, oltre i 100 mila euro tre rate.

Il TFR si calcola sommando per ogni anno di lavoro una quota equivalente e inferiore all’importo della retribuzione annua e dividendo il risultato per 13,5. La retribuzione deve comprendere tutte le somme erogate in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale. Vanno esclusi solamente i rimborsi spese.

La cifra così calcolata è soggetta annualmente a rivalutazione in base al costo della vita. Il tasso è costituito dall’1,5% in misura fissa annua e dal 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo stabilito dall’ISTAT. Il periodo di riferimento è il mese di dicembre dell’anno precedente (dicembre 2022 per il 2023).

Puntualizzazioni sulla rivalutazione

I lavoratori devono sapere che in caso di richiesta di anticipo del Trattamento di Fine Rapporto il tasso di rivalutazione viene applicato sull’intera somma accumulata fino all’erogazione. Per la parte restante dell’anno, la rivalutazione sarà applicata solamente sulla quota rimasta a disposizione del datore di lavoro.

Da sapere, poi, che la rivalutazione non riguarda la quota versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare mentre è calcolata sulla quota di TFR che il dipendente matura presso un’azienda ha meno di 50 lavoratori se non ha aderito alla previdenza complementare.

Rivalutazione TFR, come si calcola

Passiamo ora ad approfondire il calcolo della rivalutazione. Ricordiamo i passaggi fondamentali. Le somme accumulate entro il mese di dicembre dell’anno precedente andranno rivalutate usando il coefficiente in vigore alla data di cessazione dell’attività lavorativa. Sul totale dovrà essere applicato il 17% dell’imposta sostitutiva; si somma il TFR maturato nell’anno di riferimento e si sottrae in contributo destinato al Fondo Pensioni INPS.

Le modalità di tassazione del Trattamento sono cambiate a partire dal 1° gennaio 2015. Da qui l’imposta sostitutiva del 17% da applicare alla rivalutazione che solitamente si calcola e detrae dal TFR alla fine del periodo d’imposta.

Con riferimento al versamento occorre sapere che dovrà essere effettuato con un acconto del 90% della rivalutazione dell’anno precedente entro il 16 dicembre di quello stesso anno utilizzando il modello F24 (codice tributo 1712). Poi il saldo dovrà avvenire entro il 16 febbraio dell’anno successivo (codice tributo 1713). Stesso termine ultimo anche in caso di cessazione del rapporto lavorativo entro l’anno in corso.

Coefficiente nel tempo, da ieri a oggi

In base al mese di riferimento e al periodo di fine rapporto occorrerà far riferimento ad un preciso indice ISTAT e al tasso fisso dell’1,5% per conoscere il coefficiente di rivalutazione da computare sulle somme accantonate al 31 dicembre.

Scopriamo come negli anni la rivalutazione è cambiata prendendo come riferimento il solo mese di gennaio. Iniziamo con il TFR 2017/2018, con mese di riferimento gennaio 2017 e periodo di fine rapporto 15 gennaio/14 febbraio. La rivalutazione era dello 0,349327.

Passiamo a Gennaio 2018 con periodo di fine rapporto 15 gennaio/14 febbraio. Il coefficiente era dello 0,421736. Esattamente un anno dopo, la rivalutazione è stata fissata allo 0,198457 mentre a gennaio 2020 con periodo di fine rapporto 15 gennaio/14 febbraio 2020 il coefficiente era dello 0,271341. 

Arriviamo agli anni della pandemia. Nel 2021 il coefficiente di rivalutazione è salito allo 0,56488 per passare nel 2022 all’1,18432. Guardando mese per mese, il 2022 si rivela un anno dall’aumento stellare. Già a giugno il coefficiente ha raggiunto i 4,775424 punti per toccare ad ottobre i 9,01836 punti (indice ISTA 118,2 e tasso fisso annuo dell’1,5% dell’1,500).

A gennaio 2023 il tasso fisso dell’1,5% si attesta sullo 0,125 facendo scendere il coefficiente di rivalutazione sulle somme accantonate al 31 dicembre 2022 allo 0,188452 nel mese di gennaio 2023 (periodo di fine rapporto 15 gennaio/14 febbraio 2023).

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