Pensione anticipata e partita IVA: fantastico, in questi casi sono compatibili

L’accesso alla pensione anticipata consente di continuare a svolgere un’attività lavorativa autonoma, con partita IVA? La legge è chiara.

La pensione anticipata è riconosciuta, dall’INPS, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno maturato 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, oppure 41 anni e 10 mesi, se donne, a prescindere dall’età anagrafica.

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In particolare, possono richiederla gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), a cui appartengono il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), e gli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della stessa o alla Gestione Separata.

La normativa, inoltre, stabilisce in quali casi i pensionati possono continuare a svolgere attività lavorativa autonoma con partita IVA. Analizziamola e scopriamolo.

Per ulteriori dettagli, consulta il seguente articolo: “Pensione anticipata: in questo caso è possibile continuare a lavorare anche se si maturano i requisiti“.

Si può continuare a lavorare come autonomo se si beneficia della pensione anticipata?

Una nostra Lettrice ha inviato il seguente quesito:

Buonasera, sono lavoratrice coltivatrice diretta, ho maturato 41 anni e 10 mesi di contributi e sono caregiver di mia suocera, che assisto con convivenza da un anno. Ho 24 mesi di contributi da lavoratrice dipendente prima del 19° anno di età. Posso andare in pensione come caregiver, senza chiudere l’attività? Grazie mille.”

La nostra Lettrice ha i requisiti per accedere sia alla pensione anticipata ordinaria sia a Quota 41 precoci (come caregiver). Per poter continuare a svolgere attività lavorativa, tuttavia, dovrà optare per la prima misura. Con Quota 41 precoci, infatti, vi è il divieto di cumulo tra redditi da lavoro e redditi da pensione.

Per la pensione anticipata, invece, è chiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non dell’attività da lavoratore autonomo.

Specifichiamo alla nostra Lettrice che pensione e partita IVA possono convivere, perché non c’è alcun divieto al cumulo dei redditi da lavoro autonomo con le pensioni di vecchiaia, di anzianità o anticipata. Ci sono, invece, delle limitazioni reddituali relative alle prestazioni di invalidità, mentre i percettori di pensione di inabilità non possono prestare alcuna attività lavorativa (dipendente o autonoma).

L’aspetto più problematico nel caso in cui si decida di continuare a lavorare con partita IVA ordinaria anche dopo la pensione, è il cumulo, ai fini IRPEF, dei due redditi percepiti. In tal caso, infatti, le tasse da pagare risultano molto alte. Per evitare tale situazione, si può optare per il regime forfettario, che non comporta la somma dei due redditi.

Al reddito da lavoro autonomo, infatti, sarà applicata un’imposta sostitutiva del 5% o del 15%, mentre la pensione continuerà ad essere assoggettata all’IRPEF. Attenzione, però, perché il regime forfettario è consentito solo se il reddito da pensione è inferiore a 30 mila euro annui.

I vantaggi del regime forfettario

I contributi INPS devono essere versati anche dai pensionati che aprono la partita IVA, anche se in maniera ridotta. C’è, però, differenza tra libero professionista e ditta individuale. Nel primo caso, infatti, bisogna iscriversi alla Gestione separata dell’INPS e versare i contributi in percentuale, applicando l’aliquota del 24%. I pensionati ditta individuale, invece, devono iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS e pagare i contributi fissi sul reddito minimale, che ammontano a 3.777,84 euro. Nel caso di regime forfettario, però, è possibile ottenere la riduzione del 35% dei contributi per la Gestione Commercianti INPS e, dunque, pagare 2.458,20 euro all’anno.

Ma i contributi da lavoro autonomo potrebbero anche incrementare l’importo dell’assegno percepito. In tal caso, si parla di supplemento della pensione. Per ottenere il supplemento è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • siano passati almeno 5 anni dalla data di pensionamento;
  • il supplemento venga chiesto solo per una volta, dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione di vecchiaia;
  • sia stata maturata l’età pensionabile di vecchiaia, ad eccezione degli appartenenti alla Gestione Separata INPS;
  • il supplemento di pensione venga richiesto prima della maturazione del diritto alla prestazione di vecchiaia, nel caso di iscrizione alla Gestione speciale e liquidazione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

È, infine, opportuno ricordare che, quando si beneficia del regime forfettario, non si possono richiedere le detrazioni e le deduzioni IRPEF. L’unica ipotesi eccezionale è quella relativa ai cittadini che, oltre al reddito da lavoro autonomo, hanno ulteriori redditi soggetti ad IRPEF. Il reddito da pensione, invece, consente l’accesso a tutte le agevolazioni del regime forfettario, senza dover rinunciare alle deduzione e detrazioni IRPEF.

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I contributi utili per la pensione anticipata

Ai fini della maturazione del presupposto contributivo, vengono presi in considerazione i versamenti accreditati a qualsiasi titolo, cioè obbligatori, volontari, da riscatto e figurativi. È necessario, tuttavia, possedere almeno 35 anni di contribuzione, al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, qualora la Gestione di appartenenza che liquida la prestazione lo richieda.

Ma l’anzianità contributiva può essere raggiunta anche, su domanda del contribuente, attraverso il cumulo dei periodi assicurativi pagati presso diverse Gestioni previdenziali.

Coloro che hanno raggiunto i requisiti per accedere alla pensione anticipata, ricevono la prima rata dell’assegno pensionistico dopo la “finestra” di 3 mesi dalla maturazione dei presupposti.

Infine, la domanda per il riconoscimento della prestazione può essere inoltrata:

  • telematicamente, attraverso il sito web dell’INPS, accedendo alla sezione “Domanda di pensione di anzianità/anticipata”;
  • rivolgendosi ad un Patronato o ad un intermediario dell’INPS.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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