Assegno invalidità 2023, addio alla prestazione: il filo è pronto a spezzarsi

L’INPS ha aggiornato gli importi dell’Assegno di invalidità per il 2023 tenendo conto del nuovo costo della vita. 

Alcuni percettori noteranno un aumento dell’importo corrisposto, altri perderanno la misura. Il filo è pronto a spezzarsi, scopriamo in quali casi.

Assegno di invalidità
InformazioneOggi.it

L‘Assegno di invalidità è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS ai soggetti con ridotta capacità lavorativa – dal 74 al 99% – a condizione che soddisfino uno specifico requisito reddituale stabilito annualmente. L’invalido parziale per ottenere l’accesso alla misura dovrà avere un’età compresa tra 18 e 67 anni e rientrare nelle condizioni sanitarie e amministrative previste dalla Legge. I percettori riceveranno una precisa somma di denaro ogni mese per tredici mensilità a partire dal primo giorno dal mese successivo all’inoltro della domanda. L’importo erogato varia di anno in anno in seguito alla rivalutazione delle pensioni che scatta nel mese di gennaio. L’INPS ha comunicato, a tal riguardo, che la perequazione del 7,3% prevista per il 2023 è stata attualmente applicata solamente sulle pensioni inferiori a quattro volte il trattamento minimo. Gli aumenti per gli assegni superiori a 2.101,52 euro scatteranno dal mese di marzo insieme all’erogazione degli arretrati.

Scopriamo a quanto ammonta l’importo dell’Assegno di invalidità 2023 e quali sono le novità della prestazione.

Assegno di invalidità 2023, aggiornamento degli importi

L’INPS ha aggiornato gli importi dei trattamenti pensionistici compresi quelli dell’Assegno di invalidità. Ha modificato, inoltre, i requisiti reddituali per accedere alla prestazione. La perequazione viene calcolata rispetto ad un indice di aumento dei prezzi fissato a + 1,31%. Di conseguenza gli importi e le condizioni reddituali per l’anno in corso sono:

  • per i ciechi civili assoluti rispettivamente di 339,48 euro e 17.920 euro di reddito,
  • per i ciechi civili assoluti ricoverati di 313,91 e 17.920 euro di reddito,
  • per i ciechi civili parziali di 313,91 euro e 17.920 euro di reddito,
  • per gli invalidi civili totali di 313,91 euro e 17.920 euro di reddito,
  • per i sordomuti di 313,91 euro e 17.920 euro di reddito.

Continuiamo con

  • l’assegno mensile invalidi civili parziali di 313,91 euro con reddito massimo di 5.391,88 euro,
  • l’indennità mensile frequenza minori di 313,91 euro con reddito massimo di 5.391,88 euro,
  • l’indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti di 959,21 euro e nessun requisito reddituale da soddisfare,
  • l’indennità di accompagnamento per invalidi civili totali o minori di 527,16 euro e nessun requisito reddituale da soddisfare,
  • l’indennità comunicazione sordomuti di 261,11 senza requisito reddituale da soddisfare,
  • l’indennità speciale ciechi ventesimisti di 217,64 euro e nessun requisito reddituale da soddisfare,
  • lavoratori con drepanocitosi o talassemia major di 563,74 euro e nessun requisito reddituale da soddisfare.

Aggiungiamo la pensione di invalidità per invalidi al 100% dall’importo di 386,27 euro con limite reddituale di 9.102,34 euro se single o 15.644,85 euro se coniugato.

Puntualizzazioni sul requisito reddituale e altre condizioni

Per l’accertamento del requisito reddituale ricordiamo che in caso di prima liquidazione verranno considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dal soggetto richiedente in via presuntiva. Negli anni successivi, invece, al calcolo concorreranno – per le pensioni – i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento. In caso di altre tipologie di redditi si farà riferimento all’anno precedente.

Oltre al limite reddituale da rispettare e all’età anagrafica, per richiedere l’Assegno di invalidità occorrerà soddisfare altre condizioni. Non si dovrà svolgere alcuna attività lavorativa, bisognerà avere la cittadinanza italiana, se stranieri comunitari sarà fondamentale l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, se stranieri extracomunitari servirà il regolare permesso di soggiorno e, infine, occorrerà avere la residenza stabile in Italia.

Per poter inoltrare domanda, poi, l’invalidità dovrà essere stata accertata da una Commissione INPS. Solo ottenuta la certificazione si potrà procedere con l’invio dell’istanza telematicamente (tramite portale INPS) oppure chiamando il Contact Center o avvalendosi dell’aiuto di CAF e Patronati. Entro trenta giorni l’ente della previdenza sociale darà risposta al richiedente.

Perdere il diritto alla misura è un attimo

I percettori dell’Assegno di invalidità devono sapere che per perdere il diritto alla misura basta poco. I motivi sono vari, primi tra tutti i limiti reddituali e l’incompatibilità. Comprendere perché sarà un addio alla misura con riferimento ai requisiti reddituali è semplice. Se si percepisce una prestazione che fissa delle soglie da non superare, nel momento in cui tali limiti dovessero essere superati la prestazione verrebbe tolta. Gli invalidi civili parziali, ad esempio, che dovessero superare i 17.920 euro di reddito sarebbero obbligati a riferirlo immediatamente all’INPS.

Hanno trenta giorni di tempo, nello specifico, per richiedere l’assistenza dei CAF oppure procedere in autonomia con l’invio del modello AP 70 . In caso di incertezza, il contribuente può togliersi ogni pensiero procedendo annualmente con l’inoltro dell’Iclav ossia la dichiarazione sostitutiva unica che serve al percettore della prestazione per indicare se lavora o meno.

Chi deve presentare l’Iclav

Gli invalidi civili parziali tenuti alla presentazione della dichiarazione sono

  • quelli che percepiscono unicamente l’assegno e sono o meno ricoverati in strutture ospedaliere,
  • coloro che non sono ricoverati e percepiscono altro reddito,
  • i ricoverati titolari di altre fonti di reddito,
  • gli invalidi a cui non spetta la perequazione automatica ma possiedono un reddito annuale pari o inferiore alle soglie stabilite dalla normativa.

Se non si invierà l’Iclav perfezionando la propria posizione il diritto alla misura decadrà.

I casi di incompatibilità

L’Assegno erogato mensilmente dall’INPS – si legge sul portale dell’ente – è incompatibile con prestazioni a carattere diretto erogate per invalidità legate a cause di guerra, di lavoro o servizio. Aggiungiamo le pensioni indirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le pensioni delle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi o gestioni per i dipendenti a carattere obbligatorio.

Nel caso in cui l’incompatibilità si dovesse verificare dopo la concessione della prestazione di invalidità, il percettore dovrebbe comunicarla immediatamente. Facoltà dello stesso, però, scegliere il trattamento economico a lui più favorevole.

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