Il lavoratore può contestare il trasferimento? Esiste solo un modo per farlo con revoca immediata

Il trasferimento illegittimo e che procura un danno al lavoratore spostato può essere certamente contestato, tuttavia soltanto entro precise regole. Facciamo chiarezza su un argomento delicato ma sicuramente di interesse per tutti i dipendenti.

Non sempre il trasferimento è gradito al lavoratore. Vi sono casi in cui è il lavoratore stesso a chiederlo, ad esempio per motivi familiari o anche di salute, ma vi sono tante altre situazioni in cui è l’azienda che lo vuole.

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Informazione Oggi

Ebbene, chi ha firmato un contratto di lavoro subordinato deve ricordare che, quando non è d’accordo sulla scelta dello spostamento, può opporsi senza rischiare di perdere il lavoro.

Nelle situazioni nelle quali l’azienda palesa l’intenzione di trasferire il lavoratore, quest’ultimo si domanda che contromosse adottare per evitarlo, senza però al contempo rischiare il licenziamento. 

Ebbene, in linea generale se è vero che il trasferimento (legittimo) deciso dal datore di lavoro non può essere contestato, vi sono circostanze specifiche in cui il lavoratore può fare qualcosa. Nel corso di questo articolo intendiamo fare luce sui diritti dei lavoratori in merito al trasferimento e le possibilità offerte dalla legge per opporsi. Insomma, come comportarsi a riguardo? Facciamo chiarezza.

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Trasferimento illegittimo: quando?

Un dato di fatto è il seguente: la sede di lavoro del dipendente può essere modificata soltanto se vi sono ragioni obiettive e dimostrabili dal datore di lavoro. Perciò la legge vieta trasferimenti immotivati e arbitrari, o addirittura frutto di un comportamento che integra il cosiddetto mobbing. Si parla in particolare di trasferimento per mobbing se la decisione del datore di lavoro si immette in un contesto persecutorio, continuativo e più ampio che vede in questo atto il provvedimento finale contro il lavoratore.

La legge vigente indica che il trasferimento del lavoratore deve essere dettato da effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive aziendali, che il datore deve essere capace di attestare nell’eventuale giudizio di impugnazione del trasferimento del lavoratore.

Anzi in una eventuale contestazione del trasferimento, il datore di lavoro, al fine difendere la legittimità della sua scelta, farà bene ad indicare:

  • la non utilità del lavoratore nella sede di lavoro iniziale;
  • la necessità del lavoratore, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione;
  • il rispetto dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta del dipendente da spostare da una sede all’altra.

Ma d’altra parte sarà compito del lavoratore in primis dimostrare l’illegittimità e l’arbitrarietà del trasferimento, per il danno patito.

Come si può capire, dunque, è vero che il datore di lavoro potrà difendere la bontà della sua scelta, e al contempo il lavoratore potrà opporsi al trasferimento – ma entrambi potranno attivarsi nel quadro delle regole della legge. Gesti arbitrari potranno infatti essere soltanto controproducenti.

Trasferimento illegittimo: cosa fare?

Il trasferimento ritenuto illegittimo dal lavoratore, potrà essere contestato da quest’ultimo ma solo con la promozione di un giudizio di impugnazione. Il lavoratore potrà conseguire dunque:

  • la revoca del trasferimento soltanto con la sentenza del giudice del lavoro,
  • a meno che lo stesso datore di lavoro modifichi il provvedimento in attesa della decisione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, inoltre, rimarca un punto molto importante. Ovvero che in ogni caso il dipendente trasferito non può dire no alla decisione datoriale del trasferimento nella nuova sede. E ciò fino alla revoca eventuale – in caso contrario può essere licenziato in modo legittimo.

In altre parole, per il lavoratore non vi sono alternative: in ipotesi di trasferimento ingiusto, egli non deve rifiutarsi di svolgere le sue mansioni se non vuole perdere l’occupazione. Esiste, infatti, una specifica procedura giudiziaria, da adottare per evitare conseguenze spiacevoli.

Trasferimento illegittimo e contestazione del provvedimento

Vero è che il trasferimento non sempre è accolto di buon grado dal lavoratore, e ciò specie se la sede di destinazione è molto lontana da quella iniziale. Esso infatti può avere un impatto di rilievo nella vita del dipendente, in particolare se ha una famiglia a suo carico. Ecco perché la legge impone che vi siano ragioni oggettive che rendono necessaria questa scelta, evidenziabili in giudizio.

Ebbene, il dipendente che riceva una lettera di trasferimento può contestare e impugnare la modifica della sede di lavoro entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Potrà farlo per il tramite di un atto stragiudiziale quale appunto la contestazione del licenziamento inviata alla propria azienda. Sarà opportuno inviare l’atto scritto di contestazione con Pec o raccomandata.

Ma attenzione perché se la situazione non trova una soluzione bonaria in via stragiudiziale, nei posteriori 180 giorni il lavoratore – trasferito – dovrà fare un ricorso giudiziario presso la cancelleria del giudice del lavoro. Differenti alternative non ve ne sono. In particolare, nell’ambito del giudizio, il datore come detto dovrà indicare le ragioni legate al trasferimento, ma soprattutto sarà compito del lavoratore spiegare perché il trasferimento è da ritenersi illegittimo.

Se la prova sarà ritenuta raggiunta, il magistrato dichiarerà:

  • l’illegittimità del licenziamento;
  • la condanna del datore di lavoro a ripristinare la sede di lavoro originaria;
  • la condanna del datore di lavoro a risarcire al dipendente trasferito i danni patiti e connessi proprio alla condotta aziendale illegittima, arbitraria e pregiudizievole.

Soltanto entro queste condizioni, il lavoratore potrà opporsi al trasferimento (illegittimo) con una causa civile, ricordandosi comunque di continuare a lavorare come sempre fatto, in attesa della decisione del magistrato.

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