Conguagli contributi 2023: l’INPS 2023 chiarisce come fare per non commettere errori

Iniziano le operazioni di conguaglio dei contributi per l’anno 2022, come precisato dall’Inps nella circolare n. 139/2022 pubblicata recentemente. Nel documento illustrate alcuni dettagli operativi circa le operazioni di conguaglio.

Con il messaggio Inps n. 139 dello scorso dicembre, avente ad oggetto il conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali, l’istituto dà indicazioni in merito alle modalità da rispettare per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, correlate all’anno 2022 e mirate alla esatta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riferimento alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

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Il documento dell’Inps toglie dunque ogni dubbio: in tema di contributi sono al via i  conguagli all’Inps attraverso le istruzioni dell’istituto in occasione del nuovo anno. Ricordiamo già ora che le differenze contributive potranno essere sistemate dai datori di lavoro entro il mese di febbraio 2023.

Vediamo allora un po’ da vicino questi temi e chiariamo perché questo documento recentemente emesso dall’Inps è così importante per il mondo delle aziende.

Conguagli all’Inps e contributi: il perché della circolare dell’istituto n. 139 del 2022

Lo abbiamo accennato in apertura: sono al via i conguagli all’Inps per quanto riguarda in contributi e l’istituto, nella circolare n. 139/2022, indica che le operazioni di conguaglio potranno essere compiute oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza di gennaio 2023 (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023).

Non dobbiamo dimenticare infatti che, all’arrivo della fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo, le imprese devono occuparsi della sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente avutesi in rapporto ai contributi ogni mese versati ai lavoratori subordinati.

E’ un’operazione con cui il datore di lavoro giunge alla precisa quantificazione dell’imponibile contributivo e alla successiva effettuazione del prelievo sulle retribuzioni versate nell’anno ai lavoratori assunti. Ecco il perché della pubblicazione della circolare con le istruzioni dell’istituto in tema di conguagli all’Inps.

Termine per il compimento del conguaglio

All’interno della circolare menzionata, Inps in sottolinea che i datori di lavoro potranno compiere le operazioni di conguaglio in oggetto:

  • con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023);
  • ma anche con quella di competenza di “gennaio 2023” (scadenza di versamento 16 febbraio 2023).

Inps ricorda che comunque i datori dovranno attenersi alle modalità indicate in rapporto alle singole fattispecie. Non solo: tenuto conto altresì che dal 2007 i conguagli possono essere riferiti anche al TFR al Fondo di Tesoreria e misure compensative, Inps coglie l’occasione per ricordare che le relative operazioni potranno essere incluse anche nella denuncia di “febbraio 2023” (scadenza di pagamento 16 marzo di quest’anno), senza rischi di oneri accessori. Si conferma l’obbligo del pagamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.

L’identica scadenza vale per la sistemazione della maggiorazione del 18% di cui all’art. 22 della legge n. 177/1976, in relazione ad alcune categorie di lavoratori del pubblico impiego, e ci riferiamo in particolare al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost”. Così chiarisce l’Inps nella suo messaggio.

Quando sono disposti i conguagli all’Inps? Alcuni esempi tipici

Come abbiamo visto, la circolare Inps richiamata ha un’indubbia importanza, ma in quali circostanze concrete scattano i conguagli in oggetto? Ovvero quali sono gli eventi che possono portare ad un’operazione di conguaglio? Ebbene, tra essi non possiamo non menzionare le corresponsioni degli elementi variabili dello stipendio e ci riferiamo ad es. a:

  • indennità di trasferta;
  • giornate retribuite per donatori del sangue;
  • indennità di malattia anticipate dal capo per conto dell’Inps;
  • lavoro straordinario;
  • indennità di maternità anticipate dal datore per conto dell’istituto di previdenza.

Questi eventi hanno infatti in comune il fatto che possono portare ad un aumento o ad una diminuzione dello stipendio in rapporto all’anno di conseguimento del reddito, che può emergere soltanto a fine anno.

Altri elementi che comportano i conguagli contributivi sono il superamento o meno del massimale contributivo e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (per i dipendenti senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o coloro che scelgono il sistema contributivo), come anche l’assegnazione dei “fringe benefits”, l’uso di auto aziendali e i prestiti ai dipendenti.

Ulteriori chiarimenti Inps sulle variabili della retribuzione che generano il conguaglio

E’ opportuno ricordare anche che l’istituto di previdenza, nella sua circolare n. 139, ha incluso tra le variabili della retribuzione anche i ratei di retribuzione del mese anteriore, per effetto di assunzione avutasi nel mese di dicembre posteriore alla redazione delle buste paga, pur conservandosi la collocazione temporale dei contributi nel mese nel quale è scattata l’assunzione stessa.

Un esempio chiarisce quanto appena detto. Pensiamo al dipendente assunto il 20 dicembre scorso per cui il collegato stipendio sarà versato soltanto questo gennaio essendosi alla data di assunzione già chiusa la redazione delle buste paga. In questa circostanza il datore di lavoro dovrà, con il 2023, effettuare il conguaglio per ciò che attiene ai contributi relativi alla retribuzione percepita nel mese di dicembre 2022.

Infine con riferimento ai conguagli TFR al Fondo di Tesoreria, Inps rimarca peraltro che i versamenti delle quote di TFR non mirate a un fondo complementare da parte di lavoratori subordinati di aziende con almeno 50 addetti va compiuto ogni mese, salvo conguaglio a fine anno o al termine del rapporto di lavoro. In caso di operazioni di conguaglio, perciò, le imprese devono occuparsi della sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente avutesi in rapporto alle somme ogni mese pagate al Fondo di Tesoreria della regolarizzazione delle collegate misure di compensazione.

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