ISEE: è possibile essere conviventi con diverso nucleo familiare? La risposta è inaspettata

Due coinquilini fanno parte di distinti nuclei familiari. Il convivente deve risultare nell’ISEE personale?

La semplice convivenza ha delle ripercussioni sull’ISEE?

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La condivisione di una residenza, di per sé, non ha alcun effetto ai fini dell’ISEE. Quello che è determinante, infatti, è la sola composizione del nucleo familiare, cioè della cd. famiglia anagrafica.

Se, quindi, non si fa parte della stessa famiglia anagrafica del convivente, si appartiene a due nuclei familiari separati. Di conseguenza, non ci sono obblighi per quanto riguarda l’ISEE. Ma vediamo quali sono le regole riguardo la composizione del nucleo familiare.

Consulta anche il seguente approfondimento: “ISEE 2023: cambia tutto con la nuova Legge di Bilancio ma le novità posso far perdere i bonus“.

ISEE: cosa si intende per famiglia anagrafica?

La famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989, è composta da “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”.

Essa si costituisce per mezzo di una dichiarazione resa dai suoi componenti all’Ufficiale d’Anagrafe. Qualora non si effettui tale operazione, non bisognerà indicare il convivente nella DSU (la Dichiarazione Sostitutiva Unica).

La legge, tuttavia, prevede delle eccezioni. Per esempio, i coniugi vengono considerati in automatico appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Lo stesso vale per i partner legati da unione civile.

Solo la famiglia anagrafica, dunque, è quella che deve essere presa in considerazione per il calcolo ISEE.

Per ulteriori approfondimenti, consulta il seguente articolo: “ISEE e patrimonio mobiliare: sono i dettagli a fare la differenza“.

Chi fa parte del nucleo familiare?

L’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, consente di accedere alla maggior parte delle prestazioni, dei bonus e degli sconti che dipendono dalla condizione economica del nucleo familiare. Si determina prendendo in considerazione l’intera famiglia anagrafica, composta da tutte le persone che risultano nello stesso stato di famiglia presso il Comune di residenza.

In particolare, la famiglia anagrafica è composta da:

  • coniugi conviventi;
  • consorti non conviventi;
  • partner conviventi anche non uniti in matrimonio, ma facenti parte dello stesso stato di famiglia;
  • figli minorenni conviventi e maggiorenni non conviventi con i genitori.

In base a quanto stabilito dal D.L. n. 4/2022, gli appartenenti ad un determinato nucleo familiare ai fini dell’ISEE continuano a farne parte fino a quando hanno la residenza presso la stessa abitazione.

Se, quindi, un membro si separa dallo stato di famiglia e cambia residenza, non appartiene più a quel nucleo familiare, ai fini ISEE. Tuttavia, se cambia stato di famiglia ma rimane nella stessa residenza, continua ad essere considerato parte del nucleo familiare, ai fini ISEE.

In che modo si calcola l’ISEE?

Per determinare l’ISEE di uno specifico nucleo familiare, devono essere presi in considerazione i redditi, patrimoni e possedimenti vari di tutti i suoi membri.

Nello specifico, per il calcolo ISEE familiare, rilevano:

  • tutti i redditi dei componenti della famiglia, dunque, non solo del richiedente ma anche di coniuge o convivente, figli ed altri membri;
  • il patrimonio mobiliare (conti correnti, investimenti finanziari, azioni, obbligazioni) di tutti i membri;
  • la ricchezza immobiliare (come case e terreni), sia del richiedente sia degli altri componenti;
  • ulteriori possedimenti, ad esempio, autoveicoli, imbarcazioni, motocicli.

Il valore della Situazione economica Equivalente è calcolato direttamente dall’INPS. L’Ente, infatti, dopo la ricezione della certificazione necessaria relativa a tutti i componenti il nucleo familiare, entro 10 giorni dall’inoltro, procede con la valutazione.

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