Cambiano i requisiti dell’assegno sociale, è tutto vero lo dice l’INPS

Nel recentissimo messaggio INPS n. 131 del 12 dicembre, INPS fa chiarezza sull’assegno sociale e in particolare sul requisito del soggiorno legale per almeno dieci anni. I dettagli.

L’assegno sociale, come vedremo nel corso di questo articolo, è attribuito in presenza di requisiti ben precisi. Tra essi la residenza continuativa nel nostro paese.

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Ebbene, proprio in riferimento a questo requisito è stato recentemente pubblicato un documento dell’INPS, che spiega come fare ad accertare l’effettiva residenza per almeno 10 anni nel nostro paese.

Ebbene, secondo quanto chiarito dall’istituto, il requisito del soggiorno legale in Italia per almeno un decennio continuativo, obbligatorio ai fini della concessione dell’assegno sociale, è ottenuto anche se lo straniero è andato all’estero per meno di sei mesi continuativi oppure per non più dieci mesi complessivi per due quinquenni consecutivi. Lo spiega l’INPS nella circolare n. 131/2022. Ricapitoliamo in breve che cosa ha chiarito l’istituto e che cos’è l’assegno sociale.

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Assegno sociale: che cos’è in breve

Come opportunamente ricordato nel sito web dell’INPS, l’assegno sociale altro non è che una prestazione economica, versata su domanda dell’interessato o dell’interessata, rivolta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche di particolare difficoltà e con redditi al di sotto dei tetti ogni anno previsti dalla legge. Non dimentichiamo che è dal lontano primo gennaio 1996, che l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

INPS ricorda peraltro che la prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile. Conseguentemente non può essere riconosciuta e pagata nel caso in cui il potenziale percettore risieda all’estero. A differenza della pensione, questo beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti in caso di decesso dell’avente diritto.

Il beneficio in oggetto ha carattere provvisorio e non definitivo, e non a caso la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della residenza nel territorio nazionale si compie anno dopo anno.

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Requisiti dell’assegno sociale: ecco quali sono

L’istituto di previdenza ricorda inoltre che dal primo gennaio 2019, per conseguire l’assegno sociale, tutti i cittadini italiani e stranieri devono avere contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • 67 anni di età anagrafica;
  • cittadinanza italiana o situazione equiparata;
  • stato di bisogno economico;
  • residenza effettiva nel nostro paese;
  • 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal primo gennaio 2009).

Rimarchiamo inoltre che il diritto all’assegno sociale è accertato sulla scorta del reddito personale per i cittadini non coniugati e sulla scorta del cumulo del reddito del coniuge per i cittadini uniti da matrimonio. Per avere accesso al beneficio infatti occorre percepire un reddito al di sotto delle soglie fissate ogni anno dalla legge.

I chiarimenti sul soggiorno in Italia dello straniero da parte dell’INPS

Al fine di accedere alla prestazione, i cittadini comunitari devono anche obbligatoriamente essere iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e i cittadini extracomunitari debbono avere la titolarità del permesso di soggiorno UE relativo ai soggiornanti di lungo periodo. E’ importante rimarcare quanto segue: l’assegno vale anche per i cittadini stranieri apolidi o titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria – e rispettivi coniugi ricongiunti – e per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Ebbene, veniamo al punto chiarito dalla circolare INPS n. 131 del 12 dicembre scorso. L’istituto ha spiegato che il requisito del soggiorno legale nel nostro paese per almeno 10 anni continuativi, obbligatorio ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale, è conseguito anche se lo straniero è andato in un paese diverso dall’Italia:

  • per meno di sei mesi continuativi,
  • oppure per non più dieci mesi complessivi per due quinquenni consecutivi.

Pertanto interruzioni del soggiorno al di sotto dei 6 mesi mesi continuativi oppure dei 10 mesi per due quinquenni uno dopo l’altro, non hanno rilievo ai fini dell’accertamento del requisito del soggiorno legale di almeno 10 anni in Italia, onde accedere all’assegno.

Inoltre non interrompono la continuità del lasso di tempo di riferimento, anche se maggiori di sei mesi continuativi o di dieci mesi complessivi nell’arco di ogni quinquennio, le assenze per adempimento degli obblighi militari, per gravi e acclarati motivi di salute ovvero per altre ragioni di rilievo, come ad es. la gravidanza e la maternità.

Si tratta di una utile precisazione dell’INPS, che fa ulteriore chiarezza sui requisiti da avere per accedere alla prestazione contro la povertà. Nella circolare n. 131/2022 l’istituto chiarisce anche diversi aspetti normativi inerenti all’assegno sociale, ovvero la prestazione che da inizio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

Ulteriori precisazioni sul requisito del soggiorno

Non dimentichiamo che la prestazione dell’assegno sociale è subordinata alla residenza effettiva ed abituale nel nostro paese al momento della domanda, requisito che deve conservarsi per tutta la durata della prestazione erogata. Dal 1° gennaio 2009 la legge ha previsto la condizione suddetta a provare un effettivo legame tra lo straniero ed il nostro paese. Ci riferiamo dunque all’aver soggiornato legalmente, in modo continuativo, per almeno dieci anni in Italia.

Utile richiamare anche il fatto che la circolare INPS n. 105/2008, rimarca che il vincolo del soggiorno legale continuativo di almeno 10 anni va acclarato verso tutti coloro che fanno domanda al di là della cittadinanza. Pertanto il requisito si applica per i cittadini italiani e comunitari, che debbono essere iscritti all’anagrafe del Comune di residenza.

Infine ricordiamo che l’assegno sociale è sottoposto a sospensione, in particolare, nel caso in cui il titolare soggiorni all’estero per più di 29 giorni. Non solo, dopo 12 mesi dall’effettiva sospensione, la prestazione in oggetto è cancellata definitivamente, ovvero è revocata.

Per tutti gli ulteriori dettagli rinviamo comunque alla circolare INPS n. 131 dello scorso 12 dicembre 2022

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