Cartelle esattoriali e debiti col Fisco: l’estratto di ruolo è impugnabile? Un dettaglio che pochi sanno

L’estratto di ruolo non è sinonimo di cartella esattoriale ed il contribuente deve ricordare che, in linea generale, non può impugnarlo. Per quale motivo? La Cassazione ha dato recentemente utili chiarimenti a riguardo.

Con una sentenza di quest’anno, la n. 26283 del 2022, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite di fatto si è accodata alla volontà del legislatore, tesa a porre un vero e proprio limite alle impugnazioni dei contribuenti attraverso l’estratto di ruolo – allo scopo di far annullare le cartelle di pagamento. Questo dal punto di vista del contribuente, non rappresenta di certo una buona notizia.

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La Cassazione ha svolto alcune considerazioni chiave, che aiutano a capire perché non si può impugnare l’estratto di ruolo, anche per i processi in corso. In buona sostanza, secondo l’Alta Corte per aversi l’impugnazione occorre un atto del Fisco, ma l’estratto di ruolo di per sé non è un atto impugnabile: infatti il cd. ruolo, in esso incluso, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella esattoriale stessa.

Approfondiamo di seguito questi aspetti, che certamente sono di rilievo per il contribuente che vorrebbe opporsi alle mosse del Fisco nei suoi confronti.

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Estratto di ruolo e impugnazione: il contesto di riferimento

Onde aver ben chiaro quanto indicato dalla Corte di Cassazione, non possiamo non ricordare che l’estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate altro non è che un documento utile a verificare la posizione debitoria di una persona fisica o giuridica.

Anzi al fine di sapere se si hanno delle pendenze con la PA, è opportuno richiedere – e ottenere – l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Di fatto è l’estratto conto debitorio, che indica tutte le cartelle esattoriali in corso a partire dal 2000, con informazioni attinenti ad es. alle relative rateizzazioni, alle iscrizioni a ruolo, ai pagamenti compiuti, a quelli in scadenza e scaduti.

In altre parole, l’estratto in oggetto fa una panoramica completa e certifica, dal 2000, la situazione dei debiti maturati, dei pagamenti compiuti, degli insoluti e del residuo passivo (più interessi e sanzioni).

In relazione ad ogni procedura in corso, nell’estratto di ruolo non mancheranno ovviamente anche informazioni quali il numero del documento cui si fa riferimento, la data di accertamento, l’ente creditore, insieme ai dati appena ricordati.

Cartelle esattoriali, notifica e recupero coattivo del credito

La cartella esattoriale costituisce invece un vero e proprio atto di intimazione al pagamento notificato al contribuente. È proprio grazie a cartella e estratto che l’Agente della Riscossione può richiedere di pagare un debito nei confronti di un ente della Pubblica Amministrazione.

Essenziale notare che l’Agenzia delle Entrate Riscossione può dare luogo al recupero coattivo del credito (pensiamo al caso classico del pignoramento) soltanto laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate al contribuente in debito.

Per sua natura il recupero coattivo si concretizza in un’azione esecutiva mirata al recupero di un credito, sulla scorta di un provvedimento giudiziario, con il quale il magistrato accerta che sussiste:

  • un debito;
  • il mancato pagamento da parte del contribuente-debitore.

Anzi proprio dalla consultazione dell’estratto di ruolo suddetto, il contribuente potrà anche scoprire di non aver mai ricevuto una determinata cartella esattoriale. Ciò vuol dire che l’estratto di ruolo serve anche a comprendere quante e quali cartelle esattoriali attengono effettivamente al contribuente e in quale data sarebbero state notificate.

Il contribuente può impugnare un estratto di ruolo?

A questo punto, ci si potrebbe chiedere se l’estratto di ruolo sia impugnabile, al pari di una cartella esattoriale. Come accennato in apertura la Cassazione ha confermato che – in linea generale – la risposta da darsi è negativa. E questo anche in considerazione del fatto che i dati inclusi nell’estratto altro non sono che semplicemente la riproduzione del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento. Ma dal punto di vista formale l’estratto di ruolo non è un atto di riscossione né include alcuna pretesa esattiva, avendo piuttosto una portata informativa nei confronti del contribuente.

Per la Corte di Cassazione il processo tributario implica la cd. azione impugnatoria: ciò significa in buona sostanza che vi deve essere un atto dell’Amministrazione finanziaria da impugnare, ma l’estratto di ruolo non è per sua natura un atto impugnabile, bensì un mero “elaborato informatico”. Ciò è stato precisato dalla stessa Suprema Corte con provvedimento del 2015. Pertanto il ruolo, contenuto nell’estratto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella esattoriale.

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Conclusioni

Il contribuente non può impugnare l’estratto di ruolo, ma esclusivamente le cartelle cui esso si collega o i provvedimenti contro di lui, posteriori all’emissione della cartella esattoriale stessa.

Ribadiamo infine che il ricorso contro l’estratto conto debitorio non è fattibile in quanto si tratta di un comune documento cartaceo o di tipo informatico, che mira esclusivamente a riprodurre il contenuto della cartella esattoriale e ad informare il contribuente della sua posizione debitoria.

Ricordiamo però infine che con l’art. 3-bis del decreto legge n. 146 del 2021, incluso in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, vi è stata la novellazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73. E’ stata prevista al comma 4-bis l’impugnabilità straordinaria dell’estratto, ma solo entro condizioni molto specifiche, le quali altro non sono che un’eccezione alla regola suddetta. Mentre secondo una recente sentenza della Cassazione l’estratto di ruolo è impugnabile in via eccezionale, se si rischia il pignoramento della pensione.

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